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CATEGORIE E CLASSIFICHE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 2 - Categorie e classifiche
  1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
  2. (incremento 1/5) La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2
  3. Le categorie sono specificate nella Tabella A
  4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
    1. I: fino a euro 258.000
    2. II: fino a euro 516.000
    3. III: fino a euro 1.033.000
    4. III-bis: fino a euro 1.500.000
    5. IV: fino a euro 2.582.000
    6. IV-bis: fino a euro 3.500.000
    7. V: fino a euro 5.165.000
    8. VI: fino a euro 10.329.000
    9. VII: fino a euro 15.494.000
    10. VIII: oltre euro 15.494.000
  5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000
  6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti

TABELLA A - Categorie di opere generali e specializzatate

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
 
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

  • Per le caratteristiche delle categorie SOA clicca qua


 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 61. Categorie e classifiche
    1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
    2. (incremento 1/5) La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
    3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
    4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
      • I fino a euro 258.000
      • II fino a euro 516.000
      • III fino a euro 1.033.000
      • III-bis fino a euro 1.500.000
      • IV fino a euro 2.582.000
      • IV-bis fino a euro 3.500.000
      • V fino a euro 5.165.000
      • VI fino a euro 10.329.000
      • VII fino a euro 15.494.000
      • VIII oltre euro 15.494.000
    5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
    6. span class="testo_requisiti_rosso_bold">(illimitata) Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
  • Art. 107. Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
    1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
    2. (comma annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, su parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, in relazione all’allegato A; si veda ora l'articolo 12, comma 9, legge n. 80 del 2014) Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:
      a) OG 11 - impianti tecnologici;
      b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
      c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
      d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
      e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
      f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
      g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
      h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
      i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
      l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
      m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
      n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
      o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
      p) OS 18-B – componenti per facciate continue;
      q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
      r) OS 20-B - indagini geognostiche;
      s) OS 21 – opere strutturali speciali;
      t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
      u) OS 25 - scavi archeologici;
      v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
      z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
      aa) OS 29 - armamento ferroviario;
      bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
      cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
  • Art. 109. Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
    1. (comma abrogato dall'art. 12, comma 3, legge n. 80 del 2014)
    2. (comma annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, su parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, in relazione all’allegato A; si veda ora l'articolo 12, comma 9, legge n. 80 del 2014) Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:
      1. categorie di opere generali individuate nell'allegato A;
      2. categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.
      Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7.]
    3. (comma abrogato dall'art. 12, comma 3, legge n. 80 del 2014)
    4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.
    5. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all’articolo 176, comma 7, del codice.