CS SERVIZI S.r.l.s.
Consulenza Appalti Pubblici
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CATEGORIE
S.O.A.
EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI
CATEGORIA OG1
CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI CATEGORIA OG2 CARATTERISTICHE
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
Art. 02 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 03 - Specificita' degli interventi
Art. 04 - Qualificazione
Art. 05 - Requisiti generali
Art. 06 - Requisiti speciali
Art. 07 - Idoneita' tecnica
Art. 08 - Idoneita' organizzativa
Art. 09 - Capacita' economica e finanziaria
Art. 10 - Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione
Art. 11 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 13 - Direttore tecnico
Art. 14 - Attivita' di progettazione
Art. 15 - Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
Art. 16 - Scheda tecnica
Art. 17 - Progetto definitivo
Art. 18 - Progetto esecutivo
Art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 21 - Verifica dei progetti
Art. 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie
Art. 23 - Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Art. 24 - Collaudo
Art. 25 - Lavori di manutenzione
Art. 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 27 - Abrogazioni
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali
VISTO DELLA SOPRINTENDENZA
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, ECC CATEGORIA OG3 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO CATEGORIA OG4 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO CATEGORIA OG7 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ECC CATEGORIA OG10 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONIArt. 357. Norme transitorie:
IMPIANTI TECNOLOGICI CATEGORIA OG11 CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
Comunicato del Presidente del 03.10.2023
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
PRECISAZIONI
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE CATEGORIA OG12 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CATEGORIA OG13 CARATTERISTICHE
Articolo 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.
Articolo 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
LAVORI IN TERRA CATEGORIA OS1 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO ECC CATEGORIA OS2-A CARATTERISTICHE
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
VISTO DELLA SOPRINTENDENZA
BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO CATEGORIA OS2-B CARATTERISTICHE
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
VISTO DELLA SOPRINTENDENZA
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE CATEGORIA OS3 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI CATEGORIA OS4 CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
PRECISAZIONI
IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE CATEGORIA OS5 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI CATEGORIA OS6 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA CATEGORIA OS7 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE CATEGORIA OS8 CARATTERISTICHE
. PRECISAZIONI
IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO CATEGORIA OS9 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
EGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA CATEGORIA OS10 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI CATEGORIA OS11 CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA CATEGORIA OS12-A CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI CATEGORIA OS12-B CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO CATEGORIA OS13 CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
STABILIMENTO
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
PRECISAZIONI
PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI CATEGORIA OS15 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA CATEGORIA OS17 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO CATEGORIA OS18-A CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
STABILIMENTO
COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE CATEGORIA OS18-B CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
STABILIMENTO
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI CATEGORIA OS19 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI CATEGORIA OS20-A CARATTERISTICHE
INDAGINI GEOGNOSTICHE CATEGORIA OS20-B CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
OPERAIO CON PATENTINO
OPERE STRUTTURALI SPECIALI CATEGORIA OS21 CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
OPERAIO CON PATENTINO
PRECISAZIONI
DEMOLIZIONE DI OPERE CATEGORIA OS23 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
VERDE E ARREDO URBANO CATEGORIA OS24 CARATTERISTICHE
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
PRECISAZIONI
SCAVI ARCHEOLOGICI CATEGORIA OS25 CARATTERISTICHE
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
VISTO DELLA SOPRINTENDENZA
PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI CATEGORIA OS26 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA CATEGORIA OS27 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CATEGORIA OS28 CARATTERISTICHE
PRECISAZIONI
ARMAMENTO FERROVIARIO CATEGORIA OS29 CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
PRECISAZIONI
IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA CATEGORIA OS31 CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
STABILIMENTO
COPERTURE SPECIALI CATEGORIA OS33 CARATTERISTICHE
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
OPERAIO CON PATENTINO
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per
svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi
delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità - D.M. 770/82 categoria 2 - D.M. 304/98 categoria G1 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG1
PRECISAZIONI
- A) Una questione problematica venuta in rilievo è quella relativa alla possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali ) di concorrere ad appalti per l'affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi ), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile ) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica ). In merito alla questione, va preliminarmente rilevato che l’insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l’acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l’acronimo OS. Ciò non può, però, comportare l’applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L’applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento dell’articolazione delle categorie in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. La possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbenza è consentita, invero, specificatamente dall’ordinamento ai sensi dell’art. 79, comma 16, del Regolamento laddove è previsto che l’impresa qualificata per la categoria generale OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie specialistiche OS3 - OS28 - OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- CAT. PREV. OS6 - OS7
- OS8 SI PUO' PARTECIPARE CON LA OG1, MEGLIO SE PREVISTO NEL BANDO
Per individuare quali regole debbano applicarsi nel caso dei bandi di
gara riguardanti l’affidamento di lavori di manutenzione che prevedono
come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate
OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e
tecnica), si precisa che l'ordinamento:
- definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera n) del Regolamento, la manutenzione come «la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto»;
- stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;
- stabilisce, all’articolo 109, comma 4 del Regolamento, che le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI CATEGORIA OG2 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
- D.M. 770/82 categoria 3A, 3B - D.M. 304/98 categoria G2 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG2
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
- Decreto valido anche per le categorie OS2-A, OS2-B, OS24 ed OS25
- Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
- I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle
seguenti tipologie:
- scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
- monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
- Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici».
Art. 02 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
- Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.
- I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29,commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 03 - Specificita' degli interventi
- Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita' e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita', delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita' di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.
Art. 04 - Qualificazione
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.
- Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.
- Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonche' di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
- Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.
Art. 05 - Requisiti generali
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti
del Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione
dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa:
- per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;
- per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte;
- per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte;
- per i lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.
Art. 06 - Requisiti speciali
- I requisiti di ordine speciale per la qualificazione
necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 sono:
- idoneita' tecnica;
- idoneita' organizzativa;
- adeguata capacita' economica e finanziaria.
Art. 07 - Idoneita' tecnica
- L'idoneita' tecnica e' dimostrata dalla presenza di tutti i
requisiti di seguito elencati:
- idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarita'dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione.
- L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuita' nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneita' a eseguire interventi nella categoria per la quale e' richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.
- Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneita' tecnica maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.
- Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita' per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».
Art. 08 - Idoneita' organizzativa
- Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa.
- Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneita' e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e' documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
- Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneita' e' dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori puo' essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai precedenti periodi e' effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.
- Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unita' superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, e' comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.
Art. 09 - Capacita' economica e finanziaria
- L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici.
- In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 10 - Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione
- Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell'ambito della procedura di qualificazione delle imprese.
Art. 11 - Lavori utili per la qualificazione
- La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.
- Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.
- Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
- I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualita' di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
- Le stazioni appaltanti, dopo l'attestazione del buon esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
- Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attivita' di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarita' delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.
Art. 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio,
manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici
decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i
lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo
inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti
requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:
- avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuita' nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
- avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneita' organizzativa;
- essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attivita' di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori puo' essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.
Art. 13 - Direttore tecnico
- La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti.
- Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
- La direzione tecnica per i lavori di cui al presente
decreto e'
affidata:
- relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
- relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attivita' di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
- relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
- Oltre a quanto previsto dal comma 3, e' richiesto altresi' il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
- Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica puo' essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purche' tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
- In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 14 - Attivita' di progettazione
- I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione e' esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori sui beni di cui all'articolo 1.
- La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e' finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticita' della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni.
- L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, e' disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo.
- La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle
seguenti
ipotesi:
- per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorche' non presentino complessita' realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicita' e serialita';
- negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.
- Nei casi di cui al comma 4 l'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla base del progetto definitivo.
- Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilita', stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
Art. 15 - Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.
- Sono documenti del progetto di fattibilita':
- la relazione generale;
- la relazione tecnica;
- le indagini e ricerche preliminari;
- la planimetria generale ed elaborati grafici;
- le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
- la scheda tecnica di cui all'articolo 16;
- il calcolo sommario della spesa;
- il quadro economico di progetto;
- il crono programma dell'intervento;
- il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
- lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.
- Il progetto di fattibilita' comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo.
- Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano:
- l'analisi storico-critica;
- i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
- la diagnostica;
- l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
- In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita' puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.
Art. 16 - Scheda tecnica
- La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresi' indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.
- Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.
- Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica e' redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica e' redatta da un archeologo.
- Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, e' sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.
Art. 17 - Progetto definitivo
- Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.
- Sono documenti del progetto definitivo:
- la relazione generale;
- le relazioni tecniche e specialistiche;
- i rilievi e documentazione fotografica;
- gli elaborati grafici;
- i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- i piani di sicurezza e di coordinamento;
- il cronoprogramma;
- il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
- il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
Art. 18 - Progetto esecutivo
- Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' tecnico-esecutive degli interventi; e' elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
- Sono documenti del progetto esecutivo:
- la relazione generale;
- le relazioni specialistiche;
- gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- il cronoprogramma;
- l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
Art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico
- Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilita' e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.
- La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresi' un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.
- Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
- Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
- rilievo generale;
- ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
- indagini complementari necessarie.
- Il progetto di fattibilita', qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, viene comunicato al Soprintendente competente.
- Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse e comprende altresi' il piano di sicurezza e coordinamento.
- Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
- rilievi ed indagini;
- scavo;
- documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
- restauro dei reperti mobili ed immobili;
- schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
- studio e pubblicazione;
- forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
- manutenzione programmata.
- Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al Soprintendente competente.
- Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 147 del Codice dei contratti pubblici, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalita' tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
Art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
- I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie piu' idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita' del servizio.
Art. 21 - Verifica dei progetti
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Codice
dei
contratti pubblici, per i progetti di lavori relativi a beni
culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attivita'
di verifica, avvalendosi altresi':
- nei casi di interventi su beni mobili culturali,
superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico:
- del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
- ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- nei casi di interventi su beni culturali immobili:
- del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
- ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le
indagini
archeologiche subacquee:
- del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 16, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
- ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
- nei casi di interventi su beni mobili culturali,
superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico:
- Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.
Art. 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie
- Secondo quanto disposto dall'articolo 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle linee guida dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita', definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.
- La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
- Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.
- Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
Art. 23 - Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
- L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto e' consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 24 - Collaudo
- Per il collaudo in corso d'opera di cui all'articolo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizione dell'organo che vi provvede e' determinata dai commi successivi del presente articolo.
- Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
- Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche' uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento.
- Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento nonche' un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
- Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 25 - Lavori di manutenzione
- I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene
e del
tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere
l'elaborazione di tutta la documentazione nonche' le indagini e
ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di
fattibilita', definitiva ed esecutiva, e sono eseguiti, coerentemente
alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla
base di una perizia di spesa contenente:
- la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
- il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
- il computo metrico-estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
- il quadro economico;
Art. 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
- Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall'articolo 102, comma 9, del Codice dei contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonche' l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
- La relazione e' conservata presso la stazione appaltante ed e' trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento.
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Art. 27 - Abrogazioni
- Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed e' abrogato il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali
- Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
- I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
- Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel medesimo decreto.
- Per i lavori eseguiti all'estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
- La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attivita' lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l'idoneita' allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati.
VISTO DELLA SOPRINTENDENZA
- (Onere del Rup di
indicare gli estremi dell’attestato di buon esito)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 Con riguardo al rilascio del visto di buon esito, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, le SOA hanno evidenziato le persistenti difficoltà lamentate dai Rup circa l’accessibilità al sistema telematico di emissione dei CEL, relativamente alla fase di apposizione della prevista dicitura di buon esito nel campo a ciò predisposto. Ove non possa essere inserito tale visto, anche in presenza di un CEL munito di regolare visto rilasciato in forma cartacea ed oggetto di positivo riscontro, il CEL telematico risulta inutilizzabile.
Con riguardo a detta fattispecie, infatti, il Manuale prescrive che per gli interventi su beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non appaltati direttamente dalle Soprintendenze competenti per territorio, gli estremi identificativi del visto dell’Autorità preposta alla tutela del bene, ossia delle stesse Soprintendenze, sono apposti sul modello cartaceo del CEL ed inseriti nel campo “note” del modello telematico del CEL a cura del RUP incaricato dalla committenza; il modello cartaceo (dell’attestato) dovrà essere conservato in originale presso gli archivi delle stesse stazioni appaltanti.- Risposta. Si ritiene che le attuali indicazioni fornite in materia dall’Autorità siano da confermare; tuttavia al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle Soprintendenze l’Autorità avvierà un confronto con il MIBAC allo scopo di consentire alle Soprintendenze stesse l’inserimento diretto dell’attestazione di buon esito attraverso la banca dati dei CEL, sollevando i RUP da quest’ulteriore onere.
- (Mancato rilascio
dell’attestato da parte delle Soprintendenze)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 Non dissimile è la problematica per la quale, a causa di problematiche amministrative insorte tra le S.A. e le Soprintendenze, quest’ultime non perfezionano l’attività di rilascio del visto, rendendo di fatto inutilizzabile la certificazione rilasciata nelle richiamate categorie. Il Manuale, riportandosi anche alle recenti indicazioni fornite in materia dall’Autorità chiarisce che in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara. Le SOA chiedono, pertanto, di riformulare quest’ultima prescrizione potendo consentire la valutazione delle lavorazioni affidate in OG2 anche in categorie ritenute equivalenti, per le quali non sia necessaria l’attestazione dell’Autorità preposta alla tutela.- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
raccoglibili, in quanto l’ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del
conseguimento di qualificazione in categorie diverse da quelle
riportate nello stesso si rivelerebbe contraria alla disposizione
prevista dall’art. 85, comma 2, del d.p.r. 207/2010, secondo la quale
le SOA devono verificare che nella certificazione « non siano presenti
lavorazioni relative a categorie non previste nel bando di gara ».
Si ritiene, inoltre, che ove sia accolta l’istanza delle SOA si generebbe un’indiretta alterazione del regime concorrenziale: in sede di gara al fine di restringere la concorrenza le S.A. potrebbero procedere alla richiesta della OG2 pur in presenza di opere non sottoposte a regime di tutela e consentire a valle dell’esecuzione il recupero delle lavorazioni svolte ai fini della qualificazione in altre categorie.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
raccoglibili, in quanto l’ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del
conseguimento di qualificazione in categorie diverse da quelle
riportate nello stesso si rivelerebbe contraria alla disposizione
prevista dall’art. 85, comma 2, del d.p.r. 207/2010, secondo la quale
le SOA devono verificare che nella certificazione « non siano presenti
lavorazioni relative a categorie non previste nel bando di gara ».
- Particolari indicazioni vengono fornite dall’art. 248, comma 2 del Regolamento in ordine alla qualificazione alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, per le quali le relative certificazioni, comprovanti l’avvenuta esecuzione dei lavori, devono contenere il visto apposto dall’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori riferito al buon esito degli interventi eseguiti; per quanto concerne i lavori eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche, le relative certificazioni devono contenere nella sezione predisposta sul modello telematico, gli estremi identificativi del suddetto visto. Si precisa che, in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara.
- (utilizzo dei CEL soltanto dalle imprese che hanno eseguito i lavori)Con riferimento alle medesime categorie di qualificazione, il successivo comma 3, in deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b) in tema di utilizzazione dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili da parte dell’impresa affidataria, prevede che i lavori eseguiti nelle suindicate categorie sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
- (qualificazione collegata al DT è possibile) B) Sulla possibilità di ottenere la qualificazione per le categorie relative ai beni del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 79, comma 14 del Regolamento, fino alla III classifica di importo, avvalendosi dell’esperienza professionale del direttore tecnico, si richiama il principio espresso nell’art. 248, comma 3 del Regolamento secondo cui i lavori relativi ai beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria o subappaltatrice. In base a tale disposizione, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti ivi richiamati, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dall’esecutore. Pertanto, si potrebbero intendere realizzati dall’esecutore anche i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, in quanto soggetto esecutore che ad esempio in qualità di restauratore di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, abbia svolto in passato attività di restauro “diretto” e con “responsabilità diretta” per altra impresa. Di conseguenza, sembra legittimo che un’impresa, attraverso il proprio direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25, in forza dell’art. 79, comma 14 del Regolamento, tenuto conto che il direttore tecnico può essere legittimamente considerato il “soggetto esecutore”, in quanto siffatta posizione formalmente rivestita nell’impresa implica, fino a prova contraria (vale a dire, salvo che risulti che la responsabilità tecnica dell’intervento ricadeva su un soggetto diverso), un ruolo di autonomia decisionale e operativa sufficiente ad integrare il requisito previsto dalla legge. Diversamente opinando, un’impresa, per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2 e OS25, non potrebbe utilizzare i certificati lavori eseguiti dal proprio direttore tecnico, perché impresa diversa da quella effettivamente esecutrice. La conclusione è avvalorata dalla considerazione che l’art. 248, comma 3 del Regolamento, introduce una deroga alle disposizioni di cui all’art. 85, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento, che disciplina l’utilizzabilità delle lavorazioni eseguite in subappalto da parte dell’impresa aggiudicataria. Quindi la norma sopra citata si riferisce esclusivamente alle lavorazioni in subappalto e non anche ai lavori condotti dal direttore tecnico. Per altro verso, l’art. 79, comma 14 consente all’impresa in corso di attestazione di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica dei lavori eseguiti attraverso l’esperienza professionale del proprio direttore tecnico e cioè “mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile” il proprio direttore tecnico. Tale facoltà viene condizionata dal sussistere di determinate condizioni tassativamente previste, fra le quali non è espressamente menzionata alcuna esclusione rispetto alle lavorazioni su beni sottoposti a vincolo. L’esigenza che i requisiti di qualificazione, per il settore dei beni culturali (OG2, OS2 e OS25), siano effettivamente posseduti da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, impone, tuttavia, che il direttore tecnico che voglia utilizzare la propria esperienza professionale per qualificare l’impresa in cui esercita attualmente la propria attività, debba dimostrare di essere l’effettivo soggetto esecutore, ovvero l’effettivo responsabile dei lavori per il soddisfacimento del requisito di idoneità tecnica. Il direttore tecnico deve, quindi, dimostrare di aver realmente svolto l’attività certificata, con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, in relazione a lavori su beni culturali, per i quali è stato rilasciato il certificato di buon esito da parte della amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell’organo dalla stessa a tal fine incaricato. I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo in materia di beni culturali e ambientali, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella categoria OG2 o nella categoria OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata.
- Art. 248 (Qualificazione e direzione tecnica per i lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale):
- In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
- In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
- Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.
- Art. 251 (Collaudo dei lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale)
- Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, ECC CATEGORIA OG3 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per
consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo
armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti
automatici,elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per
la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente
in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. - D.M. 770/82 categoria 4, 6, 8 - D.M. 304/98 categoria G3 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 OG3
PRECISAZIONI
- (pavimentazioni
speciali ad uso non stradale) C) Un profilo problematico è
sorto con riferimento alla classificazione delle “pavimentazion
speciali” ad uso non stradale ed al relativo inquadramento nella
categoria generale OG3 (che comprende nella sua declaratoria in via
esemplificativa anche interventi puntuali quali le pavimentazioni
speciali) oppure nelle categorie specializzate OS6 (che comprende
pavimentazioni di qualsiasi tipo nell’ambito delle finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS24
(terreni di gioco nell’ambito del verde e arredi urbani) e OS26
(pavimentazioni realizzate con materiali particolari). La soluzione
della questione richiede di individuare le tipologie di pavimentazioni
che possono essere qualificate come lavorazioni autonome nel senso che
non hanno bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per
esplicare la loro funzione e, pertanto, rientrano nelle categorie
specializzate OS6, OS24 oppure OS26 a seconda della natura del bene a
cui ineriscono. Pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti e
dell’analisi delle declaratorie delle suddette categorie, si precisa
quanto segue:
- le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, su ferro ed aerea sottoposti a carichi notevoli, come nel caso delle piste aeroportuali, rientrano nella categoria specializzata OS26;
- le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, su ferro ed aerea sottoposti a carichi normali rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria OG3;
- le pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo e materiale (ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti sportivi al coperto ed allo scoperto rientrano nella categoria specializzata OS6, stante la prevalenza della lavorazione di finitura di opera generale;
- le pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria OS24.
OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO CATEGORIA OG4 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici
speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per
consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi
grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a
raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di
armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio
all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. - D.M. 770/82 categoria 15 - D.M. 304/98 categoria G4 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 OG4
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per
consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo,
localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli
impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi
nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. - D.M. 770/82 categoria 14 - D.M. 304/98 categoria G5 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG5
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare
il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di
utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti
gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un
normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. - D.M. 770/82 categoria 10A, 10C, 19E - D.M. 304/98 categoria G6 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG6
PRECISAZIONI
- (rapporto
intercorrente tra OG6 ed OS22) D)Altra questione
particolare riguarda l’individuazione del rapporto intercorrente tra la
categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
di irrigazione e di evacuazione) e la categoria di opere specializzate
OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione). Le declaratorie
della categoria di opera generale OG6 e della categoria di opera
specializzata OS22 comprendono il trattamento delle acque reflue prima
della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse. Alla luce di
quanto specificato nel precedente sotto-paragrafo C., nei bandi di gara
deve assumersi come categoria prevalente la categoria di opera
specializzata OS22 soltanto se l’importo dell’insieme delle lavorazioni
relative all’impianto di trattamento delle acque reflue prima della
loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli
importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell’intervento.
Altra problematica ha riguardato l’individuazione della categoria di
opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere
gli impianti di sollevamento acque. A tal riguardo, va rilevato che
l’analisi delle declaratorie contenute nell'allegato A del Regolamento
relativamente alle categorie di opera generale OG6 e di opera
specializzata OS22 nonché la differenziazione, riportata nelle
“premesse” dello stesso allegato, tra le condizioni per acquisire la
qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di
opere specializzate inducono a ritenere quanto segue:
- gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria” rientrano nella categoria generale OG6;
- gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di produzione di energia elettrica con sfruttamento di salti d'acqua e/o pressione di condotte”, stante la prevalenza dell'impiantistica di produzione dell'energia elettrica, rientrano nella categoria generale OG9;
- gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da immettere nelle condotte principali e per la depurazione e il trattamento delle acque reflue”, stante la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione, rientrano nella categoria specializzata OS22;
- gli impianti di sollevamento intesi come “impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all'impianto idrico-sanitario dell'edificio”, stante la prevalenza dell'impiantistica idrico-sanitaria, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, rientrano nella categoria specializzata OS3.
OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO CATEGORIA OG7 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque
dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua"
ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o
salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon
servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate. - D.M. 770/82 categoria 13A, 13B - D.M. 304/98 categoria G7 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG7
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione e la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati,
occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali
nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua,
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii. - D.M. 770/82 categoria 10B - D.M. 304/98 categoria G8 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG8
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la
produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. - D.M. 770/82 categoria 16A, 16B, 16C, 16D - D.M. 304/98 categoria G9 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG9
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ECC CATEGORIA OG10 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la
distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e
distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la
ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da
realizzare all’esterno degli edifici.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio - D.M. 770/82 categoria 9D, 16F, 16G, 16H, 16L - D.M. 304/98 categoria G10 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG10
PRECISAZIONI
- (Indicazioni
operative alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni)
14/09/2016 Comunicato del Presidente L’Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni in merito all’affidamento del servizio di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, da parte di Amministrazioni comunali, con modalità non rispondenti al dettato normativo.
In particolare, è stato segnalato che, nonostante l’orientamento espresso sulla questione dall’Autorità con la Delibera n. 110 del 19 dicembre 2012, diverse Amministrazioni comunali hanno proceduto, ovvero stanno procedendo, all’affidamento ad Enel Sole S.r.l. (di seguito Enel Sole e/o ES) del servizio di efficientamento e adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs. 163/06 (odierno art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016), nell’ambito di accordi bonari volti al riscatto degli impianti di proprietà della stessa ES. Inoltre, si registra un ampio ricorso, da parte dei Comuni, alla procedura di Project Financing per l’affidamento del servizio predetto spesso non conforme alla disciplina in materia.
L’illuminazione pubblica rappresenta un servizio pubblico locale avente rilevanza economica e come tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria, mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione), attraverso l’appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing ovvero il finanziamento tramite terzi (FTT). Resta salvo l’affidamento ad una società mista pubblico-privata, nonché l’affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing.
Inoltre, la scelta sulla gestione del servizio di pubblica illuminazione deve essere preceduta dalla pubblicazione della relazione di cui all’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, da cui risultino le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
- Questione Enel Sole
Come rilevato nel corso di un’indagine conoscitiva, ES gestisce, mediante proroghe di fatto , il servizio di pubblica illuminazione in molti Enti locali, per le difficoltà delle Amministrazioni comunali a gestire l’acquisizione degli impianti, che risultano in buona parte ancora di proprietà della stessa Enel Sole. Sul punto necessita ribadire, così come già espresso con la deliberazione dell’Autorità n. 110 citata, che “Tali procedure negoziate senza bando, [nella vigenza del d.lgs. 163/06 così come nel nuovo codice degli appalti e concessioni D.lgs. 50/2016] assumono carattere eccezionale e sono ammesse nei soli casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia; […]” e che permane “l'obbligo in generale di porre in gara la gestione del servizio di pubblica illuminazione alla cessazione della Convenzione”. Le circostanze che ES sia proprietaria di parte degli impianti e che si configuri un potenziale risparmio economico nell’adesione alle proposte della stessa Enel Sole – i.e. cessione degli impianti previo ammodernamento e adeguamento degli stessi e per l’assenza di spese a carico del Comune per onorari legali, perizie, dismissione degli impianti, progettazione e direzione lavori da affidare all’esterno - non possono giustificare tale modalità di affidamento diretto del servizio. Anche l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con l’Atto di Segnalazione n. 1240 del 16 dicembre 2015 ha ribadito che la: “.. riscontrata difficoltà organizzativa e gestionale del Comune ogni qualvolta parte degli impianti di illuminazione pubblica sia di proprietà terza, […] di per sé non è ragione che possa impedire l’applicazione delle regole a presidio della concorrenza. Valutazioni in merito alla pretesa convenienza economica dell’offerta [di Enel Sole] per l’ammodernamento/riqualificazione degli impianti di proprietà privata potranno [concretamente] manifestarsi in sede di gara per l’affidamento del servizio e la riqualificazione degli impianti stessi”. Pertanto, sono illegittimi sia gli affidamenti diretti in seno alle procedure di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione, sia le proroghe tacite e/o i rinnovi degli affidamenti in corso. Tali affidamenti illegittimi peraltro spesso sfuggono alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010, stante che - dalla consultazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’Autorità e delle banche dati presso il Ministero dell’Economia e Finanze e presso la Guardia di Finanza - non risulta una corrispondenza tra le commesse dei Comuni per “servizi energetici” e le acquisizioni, da parte degli stessi, dei CIG (Codici di Identificazione Gara). Anomalia, quest’ultima, che sarà oggetto di specifica e complementare indagine. In conclusione, per le gestioni in essere occorre che le Amministrazioni comunali procedano all’affidamento del servizio di pubblica illuminazione mediante procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione del valore degli impianti e acquisizione del titolo di proprietà in capo alle rispettive Amministrazioni mediante riscatto degli impianti di pubblica illuminazione (disciplinata, ad oggi, dagli artt. 1, 24 e 25 del R.D. 2578/1925 e dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 902/1986); ciò anche al fine di scongiurare il mantenimento di posizioni di mercato anticoncorrenziali che potrebbero discendere dall’impiego, nel servizio di ammodernamento, di apparecchiature brevettate (i.e. “Archilede”) che possono successivamente incidere sulle gare di manutenzione degli stessi impianti. Il mancato accordo con ES sulla quantificazione del “valore residuo”, che i Comuni dovrebbero riconoscere a quest’ultima, non impedisce di affidare il servizio ad un nuovo gestore; in quanto non esiste alcun diritto di ritenzione in capo a ES e, dunque, in caso di disaccordo sul valore dell’impianto, è comunque possibile procedere al trasferimento della proprietà degli impianti e conseguentemente all’indizione della gara ed all’affidamento del servizio al nuovo gestore. Per il futuro prossimo, si richiamano le Amministrazioni comunali a tenere in considerazione l’art. 19 della legge 124/20156 e l’art. 10 dello schema di decreto delegato7 (Testo Unico sui servizi pubblici locali di rilevanza economica), approvato in prima stesura dal Consiglio dei Ministri, che contempla la proprietà privata della rete e gli obblighi incombenti sul concessionario. In particolare al comma 2 dell’art. 10 citato viene in rilievo che, indipendentemente dalla titolarità della proprietà, i predetti impianti sono vincolati all’uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine della gestione del servizio. Ed ancora al comma 8 si prevede che i concessionari sono tenuti a fornire agli enti competenti a bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche delle reti, degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi; prevedendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte del Prefetto per ritardata comunicazione ovvero comunicazione di informazioni false. Inoltre all’art. 11, comma 1, dello schema di decreto predetto si contempla che: “Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito al nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, come individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore […]”. Le norme in questione rispondono all’obiettivo di promuovere l’accesso alle reti indipendentemente dalla proprietà della stessa. Pertanto con tale disciplina si delinea un’opzione per l’Amministrazione, ossia procedere al riscatto acquisendo la proprietà, stante il fatto che – secondo lo schema di decreto in discussione – l’art. 24 del predetto R.D. 2578/1925 non è stato abrogato, ovvero far subentrare il nuovo gestore nella fruizione dell’impianto previa corresponsione di canone, come individuato dall’Autorità regolatoria competente, al titolare della rete per la durata della concessione. - Affidamenti mediante “project financing”
Dall’indagine conoscitiva è emerso, inoltre, un utilizzo improprio dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP), in particolare della Finanza di Progetto, soprattutto da parte degli enti locali che adotterebbero lo schema concessorio - pur non ricorrendone i presupposti – per i vantaggi della relativa disciplina giuridica (elusione del “patto di stabilità”; traslazione nel futuro dell’onere finanziario dell’operazione). Ciò ricorrerebbe, in particolare, con previsioni contrattuali che spesso non determinano un’effettiva traslazione del rischio economico in capo al gestore (concessionario). A tal fine si rileva che un contratto di appalto si distingue da quello di concessione proprio per la ripartizione del rischio economico-finanziario tra concedente e concessionario, con allocazione di quest’ultimo principalmente a carico del privato, posto che, ai fini della corretta qualificazione giuridica, il contratto di concessione differisce dall’appalto perché il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé il rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a coprire i costi sostenuti per erogare i servizi oggetto del contratto in condizioni operative normali[cfr. art. 5 della direttiva 2014/23/UE mutuata nell’odierno art. 3, lett. uu) del D.lgs . 50/2016]. Occorre osservare, altresì, che il PPP nel servizio di pubblica illuminazione implica l’assenza del rischio di domanda poiché la P.A. è l’unico “payer”; pertanto le Stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione nella redazione degli atti di gara e negli atti contrattuali affinché si versi in una effettiva operazione di partenariato (Project Financing), prevedendo che il canone di “disponibilità” sia retributivo della effettiva funzionalità del servizio e non dovuto in caso di totale disservizio (cfr. comma 4 dell’art. 180 del D.lgs. 50/2016) ovvero sottoposto a penali automatiche che implichino un rischio operativo “rilevante e/o significativo” Relativamente al rischio di costruzione si rimanda a quanto indicato nella determina Anac n. 10 del 23 settembre 2015, prestando particolare attenzione sull’allocazione dei rischi progettuali e dei connessi rischi ambientali, ovvero dei rischi che richiedono pagamenti a favore di terzi (risarcimenti danni). - Affidamenti intervenuti nel periodo transitorio di
entrata in vigore del d.lgs. 50/2016
Le disposizioni del nuovo codice degli appalti e concessioni (D.lgs. 50/2016) si applicano a tutti gli avvisi di gara indetti a partire dal 20.04.2016, salva l’applicazione del d.lgs. 163/06 agli affidamenti ricadenti nel periodo transitorio di cui al punto 1) del precedente Comunicato dell’11 maggio 2016. Tuttavia, anche per questa fase transitoria, è opportuno contemplare, laddove possibile, nei documenti contrattuali le specifiche dei “criteri ambientali minimi” (C.A.M.) di cui al D.M. del Ministero dell’Ambiente del 23 dicembre 2013, emanato in attuazione del "Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement" (PAN GPP; Green Public Procurement: appalti pubblici verdi) in considerazione della enorme incidenza del predetto servizio sui consumi energetici degli Enti Locali.
- Questione Enel Sole
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
- (protezione catodica OS16 e non OG10) E) In merito alla questione relativa all’individuazione della categoria specializzata più adeguata per la qualificazione delle imprese che svolgono attività nel settore dei sistemi di protezione catodica di strutture metalliche (allegato A del Regolamento), si ritiene che le attività nel settore dei sistemi di protezione catodica rientrino nella categoria specializzata OS16.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
IMPIANTI TECNOLOGICI CATEGORIA OG11 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
- D.M. 770/82 categoria 5A, 5C - D.M. 304/98 categoria G11 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG11
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve
dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere
specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella
Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di
ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo
corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 40 per cento;
- categoria OS 28: 70 per cento;
- categoria OS 30: 70 per cento.
- L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i
lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di
esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre
all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche
gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di
opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione
nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie
nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di
invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla
categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna
delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di
ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate,
deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata
dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
- categoria OS 3: 10 per cento;
- categoria OS 28: 25 per cento;
- categoria OS 30: 25 per cento.
Comunicato del Presidente del 03.10.2023
-
Utilizzazione
dell’Allegato B.1
Il modello di CEL denominato Allegato B.1 é stato introdotto dall’articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 al fine di consentire l'indicazione nel CEL delle cosiddette “categorie variate” ossia di quelle categorie di lavorazioni previste nel previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e oggetto di modifica ad opera della normativa sopravvenuta. Pertanto, detto modello deve essere utilizzato esclusivamente in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti disciplinati dal richiamato Regolamento n. 34/2000.
A tal fine, l'applicazione in uso per l’emissione del CEL indirizza automaticamente verso la compilazione dell'Allegato B-1 nel caso in cui siano selezionate categorie di lavorazioni riferite a detto Regolamento. Non é corretto I’utilizzo dell’'Allegato B.1 in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. -
Compilazione
dei CEL per i bandi che prevedono l’esecuzione di lavori nella
categoria OG 11
La Tabella A dell’Allegato II.12 definisce la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
L'articolo 18, comma 21, del medesimo allegato prevede che “Ai fini dell‘individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni é definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30....”.
Le Stazioni Appaltanti, pertanto, possono indicare la categoria OG 11 tra le categorie delle opere da eseguire quando in fase di progetto viene prevista la realizzazione coordinata di lavori specifici riferibili alle suddette categorie specialistiche.
La disposizione specifica, altresi, che i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11 ”... indicano, oltre all‘importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11...".
In conformita rispetto a tali indicazioni, si chiarisce che i CEL riferiti a interventi che prevedono l'esecuzione di lavori nella categoria OG 11 devono necessariamente riportare nel Quadro 6.1 “Esecuzione dei lavori" e nel Quadro 6.2 “Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario”, gli importi relativi agli interventi eseguiti nelle suddette tre categorie specialistiche che compongono la categoria OG 11.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248. Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M.
10/11/2016, n. 248. Categoria
superspecialistica - Requisiti di specializzazione) I
requisiti di specializzazione che devono
possedere
gli operatori economici per l’esecuzione delle opere
di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti
dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento
dell’attestazione di qualifi cazione da parte del
sistema unico di qualifi cazione degli operatori economici
di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono
possedere, per ciascuna
delle categorie di opere specializzate individuate con
l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie),
OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e
OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata
dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente
alla classifi ca richiesta:
- categoria OS 3: 40%;
- categoria OS 28: 70%;
- categoria OS 30: 70%.
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
- (totale lavori
necessari OS3 - OS28 - OS30)
In merito alla categoria OG11 per la dimostrazione dell’idoneità
tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c), l’impresa deve
dimostrare di possedere «[…] per ciascuna delle categorie di opere
specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella
tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito
indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente
articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 40 %;
- categoria OS 28: 70 %;
- categoria OS 30: 70 %.
Le medesime considerazioni valgono per la dimostrazione dei parametri di cui all’art. 79, comma 5, lettera c), laddove anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11; si richiede, pertanto, all’impresa di comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali.
- (non è consentito l'utilizzo dei CEL rilasciti nelle singole OS3-OS28-OS30) La documentazione da esibire per la dimostrazione della suddetta adeguata idoneità tecnica, in aderenza della norma regolamentare che individua la categoria in esame come "la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30" le imprese sono tenute ad esibire CEL rilasciati nella categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici. Sulla scorta di tale impostazione, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11 coma sopra esplicitato, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30.
- (CEL emessi in OG11 si possono usare solo in OG11) Si precisa che i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11 devono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella predetta categoria e non possono essere oggetto di scorporo a favore delle singole specialistiche. Solo qualora non risultino utilizzabili dall’impresa ai fini del conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, al fine di evitare la perdita della capacità esecutiva comunque acquisita, i certificati relativi a detta categoria possono essere impiegati al fine dell’attribuzione della qualificazione nelle categorie specialistiche in essi riportate.
- (dal 05/12/2012 obbligo modello B1) Per quanto concerne le certificazioni contenenti lavorazioni di cui all’allegato A del d.p.r. 34/2000 le stesse sono rilasciate dal 5 dicembre 2012, coincidente con la fine del periodo transitorio, secondo l’allegato B1 del Regolamento, con la precisazione che "Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS3, OS5, OS28 e OS30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG11 di cui all’allegato A del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono".
- (valutazione
convenzionale) Situazioni:
- Per quanto concerne le certificazioni rilasciate fino
al 4 dicembre
2012, in applicazione delle suddette disposizioni contenute nei commi
14 bis e 15 dell’art. 357 del d.p.r. 207/2010, risulta ammessa la
valutazione convenzionale per i lavori eseguiti sulla base di contratti
i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati ai sensi del d.p.r.
34/2000, attribuendo in via convenzionale l’importo delle lavorazioni
eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
- categoria OS 3: 20%;
- categoria OS28: 40%;
- categoria OS30: 40%.
- Per i CEL cartacei rilasciati sino al 4 dicembre 2012, che devono essere riemessi in forma telematica al fine di consentirne l’utilizzo ai fini della qualificazione, l’utilizzo in via convenzionale è ammesso anche in relazione ai conseguenti CEL riemessi sempre che l’impresa produca il CEL cartaceo che attesti l’originario rilascio, la cui veridicità dovrà essere accertata dalla stazione appaltante.
- Considerata la vigenza del comma 14 dell’art. 357 fino alla data del 30 luglio 2012, per effetto del quale alcuni certificati di esecuzione lavori rilasciati per lavorazioni eseguite ai sensi del d.p.r. 34/2000 sono stati riemessi secondo l’allegato B1 del nuovo Regolamento, si ritiene che l’applicazione convenzionale possa essere richiesta, ad istanza di parte, anche con riferimento alle lavorazioni riportate in certificati che siano stati riemessi da parte delle stazioni appaltanti secondo l’allegato B1 del d.p.r. 207/2010.
- Relativamente alle certificazioni di esecuzione lavori relative alla categoria OG11 rilasciate da committenti privati, il criterio convenzionale previsto dal comma 14 bis dell’art. 357 del d.p.r. 207/2010 può essere applicato anche a detti certificati per i quali il committente non è tenuto all’applicazione del Codice e del Regolamento.
- Per quanto concerne le certificazioni rilasciate fino
al 4 dicembre
2012, in applicazione delle suddette disposizioni contenute nei commi
14 bis e 15 dell’art. 357 del d.p.r. 207/2010, risulta ammessa la
valutazione convenzionale per i lavori eseguiti sulla base di contratti
i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati ai sensi del d.p.r.
34/2000, attribuendo in via convenzionale l’importo delle lavorazioni
eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale:
- Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa
deve
dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere
specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella
tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito
indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente
articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 40 %;
- categoria OS 28: 70 %;
- categoria OS 30: 70 %.
- categoria OS 3: 10 %;
- categoria OS 28: 25 %;
- categoria OS 30: 25 %.
- Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa
deve
dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere
specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella
tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito
indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente
articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato
dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011) - (il termine
è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre 2012, dall'art. 1,
comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato
dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011) - (il termine
è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre 2012, dall'art. 1,
comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato
dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011) - (il termine
è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre 2012, dall'art. 1,
comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE CATEGORIA OG12 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete
necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione
ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza. - D.M. 770/82 --- - D.M. 304/98 categoria S22 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG12
PRECISAZIONI
- (solo lavori non servizi) F) Per la categoria OG12, l’allegato A del Regolamento individua quella pluralità di lavorazioni che concorrono a realizzare opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. La categoria, come precisato dallo stesso allegato, comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geo-membrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione che di sicurezza. Si è potuto constatare come alla dimostrazione della idoneità tecnica delle imprese, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione in tale categoria, concorrano spesso anche attività attinenti al trattamento dei rifiuti. Occorre al riguardo considerare che con il termine “trattamento dei rifiuti” si ricomprendono sia attività propriamente riconducibili all’esecuzione di lavori, quali, ad esempio, la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell’area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geo-gas, ecc., sia attività propriamente riconducibili all’ambito dei servizi, quali la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. Le stazioni appaltanti affidano correttamente l’insieme delle predette attività mediante appalti misti nei quali, a seconda dei casi, risulta prevalente la componente riconducibile a lavori ovvero a servizi. Tuttavia, nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente specificate le attività e gli importi relativi sia a servizi che a lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche. Ancorché gli stessi abbiano funzione accessoria rispetto ai servizi, i concorrenti dovranno comunque dimostrare di essere in possesso della richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. Agli stessi criteri le stazioni appaltanti dovranno attenersi in sede di rilascio alle imprese del certificato di esecuzione dei lavori di cui all’art. 83, comma 4 del Regolamento, specificando le attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori eseguiti. L’art. 79, comma 5 del Regolamento stabilisce, infatti, che il requisito di adeguata idoneità tecnica deve essere comprovato con riferimento alla cifra d’affari in “lavori” realizzati in ciascuna delle categorie richieste. Di conseguenza, alla qualificazione nella categoria OG12 potranno concorrere solo quelle attività propriamente riferibili all’esecuzione di lavori afferenti a detta categoria. Analogamente le SOA, nella verifica dei requisiti necessari al rilascio dell’attestazione di qualificazione nella categoria OG12, dovranno attivare opportuni controlli sul reale contenuto della certificazione rilasciata dal committente, sia esso pubblico o privato, ove nella stessa non siano chiaramente identificate le diverse attività effettuate e i relativi importi, al fine di escludere dalla valutazione propedeutica al rilascio dell’attestazione SOA eventuali importi riferiti a prestazioni di servizi.
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CATEGORIA OG13 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori
diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della
compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte
le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. - D.M. 770/82 categoria 11 - D.M. 304/98 categoria S1 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OG13
Articolo 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.
- I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
Articolo 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
- Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
- Art. 83. Determinazione del periodo di attività
documentabile e dei relativi importi e certificati:
- I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
- Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o
inferiore a 150. 000 euro:
- Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
LAVORI IN TERRA CATEGORIA OS1 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria
- Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
- D.M. 770/82 categoria 1 - D.M. 304/98 categoria S1 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS1
PRECISAZIONI
- G.1) Per quanto riguarda la possibilità di inquadramento dei lavori per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione nella categoria prevalente di opera specializzata OS1, va osservato che le lavorazioni che costituiscono l’oggetto della declaratoria della categoria di opera specializzata OS1, quali scavo, ripristino e modifica volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare, sono da considerarsi lavorazioni autonome soltanto se attraverso di esse si realizza un’opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia un’opera o parte di un’opera o di un intervento che non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni sue proprie. Pertanto, i lavori di terra da eseguirsi nell'ambito della realizzazione di un impianto di fitodepurazione (come per esempio anche nella realizzazione di acquedotti e fognature di cui alla categoria OG6) non possono essere considerati autonomo lavoro e, quindi, non possono essere definiti categoria prevalente. Tali lavorazioni sono, infatti, meramente strumentali alle lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS22 la quale riguardando “la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione di acque e di depurazione di quelle reflue.... completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete” li presuppone e li contiene. Va precisato, inoltre, che i lavori in terra privi del carattere di autonomo lavoro possono essere indicati nel bando di gara come lavorazioni scorporabili, ma al solo fine di permetterne il subappalto ad imprese adeguatamente qualificate senza incidere sulla percentuale della categoria prevalente e sempre che il loro importo non produca l’effetto di renderli categoria prevalente.
- G.2) I lavori eseguiti per lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella categoria OS1 nei casi in cui tali attività siano state realizzate funzionalmente all’esecuzione di lavori affidati ai sensi della vigente normativa.
- G.3) I lavori eseguiti per l’escavazione in alveo di
materiali inerti, finalizzata alla commercializzazione di sabbie e
ghiaie, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella
categoria OS1; tuttavia, qualora le imprese, proprietarie di terreni
oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto
contrattuale, abbiano eseguito, a latere dell’attività di
commercializzazione di inerti, lavori di sistemazione idraulica, di
consolidamento e altre opere complementari, tali lavori sono
utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS1 in quanto
assimilabili a lavori eseguiti in proprio (art. 86, comma 3 del
Regolamento) e come tali da documentarsi opportunamente, allegando alla
dichiarazione circa i lavori eseguiti i seguenti documenti:
- copia dell’autorizzazione rilasciata all’impresa dall’Autorità competente
- copia del progetto relativo agli interventi
- relazione del direttore dei lavori riguardante la natura dei lavori eseguiti, i parametri per la quantificazione degli stessi ed il relativo importo.
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO ECC CATEGORIA OS2-A CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
- D.M. 770/82 === - D.M. 304/98 categoria S2 (parte) - D.P.R. 34/00 categoria OS2 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS2-A
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
- (per il dettaglio
della normativa vedi la categoria OG2)
Art. 01 - Ambito di applicazione
Art. 02 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 03 - Specificita' degli interventi
Art. 04 - Qualificazione
Art. 05 - Requisiti generali
Art. 06 - Requisiti speciali
Art. 07 - Idoneita' tecnica
Art. 08 - Idoneita' organizzativa
Art. 09 - Capacita' economica e finanziaria
Art. 10 - Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione
Art. 11 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 13 - Direttore tecnico
Art. 14 - Attivita' di progettazione
Art. 15 - Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
Art. 16 - Scheda tecnica
Art. 17 - Progetto definitivo
Art. 18 - Progetto esecutivo
Art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 21 - Verifica dei progetti
Art. 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie
Art. 23 - Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Art. 24 - Collaudo
Art. 25 - Lavori di manutenzione
Art. 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 27 - Abrogazioni
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
VISTO DELLA SOPRINTENDENZA
- (Onere del Rup di
indicare gli estremi dell’attestato di buon esito)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 Con riguardo al rilascio del visto di buon esito, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, le SOA hanno evidenziato le persistenti difficoltà lamentate dai Rup circa l’accessibilità al sistema telematico di emissione dei CEL, relativamente alla fase di apposizione della prevista dicitura di buon esito nel campo a ciò predisposto. Ove non possa essere inserito tale visto, anche in presenza di un CEL munito di regolare visto rilasciato in forma cartacea ed oggetto di positivo riscontro, il CEL telematico risulta inutilizzabile.
Con riguardo a detta fattispecie, infatti, il Manuale prescrive che per gli interventi su beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non appaltati direttamente dalle Soprintendenze competenti per territorio, gli estremi identificativi del visto dell’Autorità preposta alla tutela del bene, ossia delle stesse Soprintendenze, sono apposti sul modello cartaceo del CEL ed inseriti nel campo “note” del modello telematico del CEL a cura del RUP incaricato dalla committenza; il modello cartaceo (dell’attestato) dovrà essere conservato in originale presso gli archivi delle stesse stazioni appaltanti.- Risposta. Si ritiene che le attuali indicazioni fornite in materia dall’Autorità siano da confermare; tuttavia al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle Soprintendenze l’Autorità avvierà un confronto con il MIBAC allo scopo di consentire alle Soprintendenze stesse l’inserimento diretto dell’attestazione di buon esito attraverso la banca dati dei CEL, sollevando i RUP da quest’ulteriore onere.
- (Mancato rilascio
dell’attestato da parte delle Soprintendenze)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 Non dissimile è la problematica per la quale, a causa di problematiche amministrative insorte tra le S.A. e le Soprintendenze, quest’ultime non perfezionano l’attività di rilascio del visto, rendendo di fatto inutilizzabile la certificazione rilasciata nelle richiamate categorie. Il Manuale, riportandosi anche alle recenti indicazioni fornite in materia dall’Autorità chiarisce che in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara. Le SOA chiedono, pertanto, di riformulare quest’ultima prescrizione potendo consentire la valutazione delle lavorazioni affidate in OG2 anche in categorie ritenute equivalenti, per le quali non sia necessaria l’attestazione dell’Autorità preposta alla tutela.- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
raccoglibili, in
quanto l’ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del conseguimento di
qualificazione in categorie diverse da quelle riportate nello stesso si
rivelerebbe contraria alla disposizione prevista dall’art. 85, comma 2,
del d.p.r. 207/2010, secondo la quale le SOA devono verificare che
nella certificazione « non siano presenti lavorazioni relative a
categorie non previste nel bando di gara ».
Si ritiene, inoltre, che ove sia accolta l’istanza delle SOA si generebbe un’indiretta alterazione del regime concorrenziale: in sede di gara al fine di restringere la concorrenza le S.A. potrebbero procedere alla richiesta della OG2 pur in presenza di opere non sottoposte a regime di tutela e consentire a valle dell’esecuzione il recupero delle lavorazioni svolte ai fini della qualificazione in altre categorie.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
raccoglibili, in
quanto l’ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del conseguimento di
qualificazione in categorie diverse da quelle riportate nello stesso si
rivelerebbe contraria alla disposizione prevista dall’art. 85, comma 2,
del d.p.r. 207/2010, secondo la quale le SOA devono verificare che
nella certificazione « non siano presenti lavorazioni relative a
categorie non previste nel bando di gara ».
- Particolari indicazioni vengono fornite dall’art. 248, comma 2 del Regolamento in ordine alla qualificazione alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, per le quali le relative certificazioni, comprovanti l’avvenuta esecuzione dei lavori, devono contenere il visto apposto dall’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori riferito al buon esito degli interventi eseguiti; per quanto concerne i lavori eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche, le relative certificazioni devono contenere nella sezione predisposta sul modello telematico, gli estremi identificativi del suddetto visto. Si precisa che, in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara.
- (utilizzo dei CEL soltanto dalle imprese che hanno eseguito i lavori)Con riferimento alle medesime categorie di qualificazione, il successivo comma 3, in deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b) in tema di utilizzazione dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili da parte dell’impresa affidataria, prevede che i lavori eseguiti nelle suindicate categorie sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
- (qualificazione collegata al DT è possibile) B) Sulla possibilità di ottenere la qualificazione per le categorie relative ai beni del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 79, comma 14 del Regolamento, fino alla III classifica di importo, avvalendosi dell’esperienza professionale del direttore tecnico, si richiama il principio espresso nell’art. 248, comma 3 del Regolamento secondo cui i lavori relativi ai beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria o subappaltatrice. In base a tale disposizione, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti ivi richiamati, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dall’esecutore. Pertanto, si potrebbero intendere realizzati dall’esecutore anche i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, in quanto soggetto esecutore che ad esempio in qualità di restauratore di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, abbia svolto in passato attività di restauro “diretto” e con “responsabilità diretta” per altra impresa. Di conseguenza, sembra legittimo che un’impresa, attraverso il proprio direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25, in forza dell’art. 79, comma 14 del Regolamento, tenuto conto che il direttore tecnico può essere legittimamente considerato il “soggetto esecutore”, in quanto siffatta posizione formalmente rivestita nell’impresa implica, fino a prova contraria (vale a dire, salvo che risulti che la responsabilità tecnica dell’intervento ricadeva su un soggetto diverso), un ruolo di autonomia decisionale e operativa sufficiente ad integrare il requisito previsto dalla legge. Diversamente opinando, un’impresa, per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2 e OS25, non potrebbe utilizzare i certificati lavori eseguiti dal proprio direttore tecnico, perché impresa diversa da quella effettivamente esecutrice. La conclusione è avvalorata dalla considerazione che l’art. 248, comma 3 del Regolamento, introduce una deroga alle disposizioni di cui all’art. 85, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento, che disciplina l’utilizzabilità delle lavorazioni eseguite in subappalto da parte dell’impresa aggiudicataria. Quindi la norma sopra citata si riferisce esclusivamente alle lavorazioni in subappalto e non anche ai lavori condotti dal direttore tecnico. Per altro verso, l’art. 79, comma 14 consente all’impresa in corso di attestazione di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica dei lavori eseguiti attraverso l’esperienza professionale del proprio direttore tecnico e cioè “mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile” il proprio direttore tecnico. Tale facoltà viene condizionata dal sussistere di determinate condizioni tassativamente previste, fra le quali non è espressamente menzionata alcuna esclusione rispetto alle lavorazioni su beni sottoposti a vincolo. L’esigenza che i requisiti di qualificazione, per il settore dei beni culturali (OG2, OS2 e OS25), siano effettivamente posseduti da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, impone, tuttavia, che il direttore tecnico che voglia utilizzare la propria esperienza professionale per qualificare l’impresa in cui esercita attualmente la propria attività, debba dimostrare di essere l’effettivo soggetto esecutore, ovvero l’effettivo responsabile dei lavori per il soddisfacimento del requisito di idoneità tecnica. Il direttore tecnico deve, quindi, dimostrare di aver realmente svolto l’attività certificata, con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, in relazione a lavori su beni culturali, per i quali è stato rilasciato il certificato di buon esito da parte della amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell’organo dalla stessa a tal fine incaricato. I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo in materia di beni culturali e ambientali, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella categoria OG2 o nella categoria OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata.
- Art. 248 (Qualificazione e direzione tecnica per i lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale):
- In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
- In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
- Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.
- Art. 250. Consuntivo scientifico:
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
- Art. 251 (Collaudo dei lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale)
- Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento
BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO CATEGORIA OS2-B CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
- D.M. 770/82 === - D.M. 304/98 categoria S2 (parte) - D.P.R. 34/00 categoria OS2 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS2-B
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
- (per il dettaglio
della normativa vedi la categoria OG2)
Art. 01 - Ambito di applicazione
Art. 02 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 03 - Specificita' degli interventi
Art. 04 - Qualificazione
Art. 05 - Requisiti generali
Art. 06 - Requisiti speciali
Art. 07 - Idoneita' tecnica
Art. 08 - Idoneita' organizzativa
Art. 09 - Capacita' economica e finanziaria
Art. 10 - Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione
Art. 11 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 13 - Direttore tecnico
Art. 14 - Attivita' di progettazione
Art. 15 - Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
Art. 16 - Scheda tecnica
Art. 17 - Progetto definitivo
Art. 18 - Progetto esecutivo
Art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 21 - Verifica dei progetti
Art. 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie
Art. 23 - Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Art. 24 - Collaudo
Art. 25 - Lavori di manutenzione
Art. 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 27 - Abrogazioni
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
VISTO DELLA SOPRINTENDENZA
- (Onere del Rup di
indicare gli estremi dell’attestato di buon esito)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 Con riguardo al rilascio del visto di buon esito, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, le SOA hanno evidenziato le persistenti difficoltà lamentate dai Rup circa l’accessibilità al sistema telematico di emissione dei CEL, relativamente alla fase di apposizione della prevista dicitura di buon esito nel campo a ciò predisposto. Ove non possa essere inserito tale visto, anche in presenza di un CEL munito di regolare visto rilasciato in forma cartacea ed oggetto di positivo riscontro, il CEL telematico risulta inutilizzabile.
Con riguardo a detta fattispecie, infatti, il Manuale prescrive che per gli interventi su beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non appaltati direttamente dalle Soprintendenze competenti per territorio, gli estremi identificativi del visto dell’Autorità preposta alla tutela del bene, ossia delle stesse Soprintendenze, sono apposti sul modello cartaceo del CEL ed inseriti nel campo “note” del modello telematico del CEL a cura del RUP incaricato dalla committenza; il modello cartaceo (dell’attestato) dovrà essere conservato in originale presso gli archivi delle stesse stazioni appaltanti.- Risposta. Si ritiene che le attuali indicazioni fornite in materia dall’Autorità siano da confermare; tuttavia al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle Soprintendenze l’Autorità avvierà un confronto con il MIBAC allo scopo di consentire alle Soprintendenze stesse l’inserimento diretto dell’attestazione di buon esito attraverso la banca dati dei CEL, sollevando i RUP da quest’ulteriore onere.
- (Mancato rilascio
dell’attestato da parte delle Soprintendenze)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 Non dissimile è la problematica per la quale, a causa di problematiche amministrative insorte tra le S.A. e le Soprintendenze, quest’ultime non perfezionano l’attività di rilascio del visto, rendendo di fatto inutilizzabile la certificazione rilasciata nelle richiamate categorie. Il Manuale, riportandosi anche alle recenti indicazioni fornite in materia dall’Autorità chiarisce che in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara. Le SOA chiedono, pertanto, di riformulare quest’ultima prescrizione potendo consentire la valutazione delle lavorazioni affidate in OG2 anche in categorie ritenute equivalenti, per le quali non sia necessaria l’attestazione dell’Autorità preposta alla tutela.- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
raccoglibili, in
quanto l’ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del conseguimento di
qualificazione in categorie diverse da quelle riportate nello stesso si
rivelerebbe contraria alla disposizione prevista dall’art. 85, comma 2,
del d.p.r. 207/2010, secondo la quale le SOA devono verificare che
nella certificazione « non siano presenti lavorazioni relative a
categorie non previste nel bando di gara ».
Si ritiene, inoltre, che ove sia accolta l’istanza delle SOA si generebbe un’indiretta alterazione del regime concorrenziale: in sede di gara al fine di restringere la concorrenza le S.A. potrebbero procedere alla richiesta della OG2 pur in presenza di opere non sottoposte a regime di tutela e consentire a valle dell’esecuzione il recupero delle lavorazioni svolte ai fini della qualificazione in altre categorie.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
raccoglibili, in
quanto l’ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del conseguimento di
qualificazione in categorie diverse da quelle riportate nello stesso si
rivelerebbe contraria alla disposizione prevista dall’art. 85, comma 2,
del d.p.r. 207/2010, secondo la quale le SOA devono verificare che
nella certificazione « non siano presenti lavorazioni relative a
categorie non previste nel bando di gara ».
- Particolari indicazioni vengono fornite dall’art. 248, comma 2 del Regolamento in ordine alla qualificazione alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, per le quali le relative certificazioni, comprovanti l’avvenuta esecuzione dei lavori, devono contenere il visto apposto dall’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori riferito al buon esito degli interventi eseguiti; per quanto concerne i lavori eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche, le relative certificazioni devono contenere nella sezione predisposta sul modello telematico, gli estremi identificativi del suddetto visto. Si precisa che, in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara.
- (utilizzo dei CEL soltanto dalle imprese che hanno eseguito i lavori)Con riferimento alle medesime categorie di qualificazione, il successivo comma 3, in deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b) in tema di utilizzazione dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili da parte dell’impresa affidataria, prevede che i lavori eseguiti nelle suindicate categorie sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
- (qualificazione collegata al DT è possibile) B) Sulla possibilità di ottenere la qualificazione per le categorie relative ai beni del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 79, comma 14 del Regolamento, fino alla III classifica di importo, avvalendosi dell’esperienza professionale del direttore tecnico, si richiama il principio espresso nell’art. 248, comma 3 del Regolamento secondo cui i lavori relativi ai beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria o subappaltatrice. In base a tale disposizione, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti ivi richiamati, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dall’esecutore. Pertanto, si potrebbero intendere realizzati dall’esecutore anche i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, in quanto soggetto esecutore che ad esempio in qualità di restauratore di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, abbia svolto in passato attività di restauro “diretto” e con “responsabilità diretta” per altra impresa. Di conseguenza, sembra legittimo che un’impresa, attraverso il proprio direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25, in forza dell’art. 79, comma 14 del Regolamento, tenuto conto che il direttore tecnico può essere legittimamente considerato il “soggetto esecutore”, in quanto siffatta posizione formalmente rivestita nell’impresa implica, fino a prova contraria (vale a dire, salvo che risulti che la responsabilità tecnica dell’intervento ricadeva su un soggetto diverso), un ruolo di autonomia decisionale e operativa sufficiente ad integrare il requisito previsto dalla legge. Diversamente opinando, un’impresa, per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2 e OS25, non potrebbe utilizzare i certificati lavori eseguiti dal proprio direttore tecnico, perché impresa diversa da quella effettivamente esecutrice. La conclusione è avvalorata dalla considerazione che l’art. 248, comma 3 del Regolamento, introduce una deroga alle disposizioni di cui all’art. 85, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento, che disciplina l’utilizzabilità delle lavorazioni eseguite in subappalto da parte dell’impresa aggiudicataria. Quindi la norma sopra citata si riferisce esclusivamente alle lavorazioni in subappalto e non anche ai lavori condotti dal direttore tecnico. Per altro verso, l’art. 79, comma 14 consente all’impresa in corso di attestazione di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica dei lavori eseguiti attraverso l’esperienza professionale del proprio direttore tecnico e cioè “mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile” il proprio direttore tecnico. Tale facoltà viene condizionata dal sussistere di determinate condizioni tassativamente previste, fra le quali non è espressamente menzionata alcuna esclusione rispetto alle lavorazioni su beni sottoposti a vincolo. L’esigenza che i requisiti di qualificazione, per il settore dei beni culturali (OG2, OS2 e OS25), siano effettivamente posseduti da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, impone, tuttavia, che il direttore tecnico che voglia utilizzare la propria esperienza professionale per qualificare l’impresa in cui esercita attualmente la propria attività, debba dimostrare di essere l’effettivo soggetto esecutore, ovvero l’effettivo responsabile dei lavori per il soddisfacimento del requisito di idoneità tecnica. Il direttore tecnico deve, quindi, dimostrare di aver realmente svolto l’attività certificata, con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, in relazione a lavori su beni culturali, per i quali è stato rilasciato il certificato di buon esito da parte della amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell’organo dalla stessa a tal fine incaricato. I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo in materia di beni culturali e ambientali, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella categoria OG2 o nella categoria OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata.
- Art. 248 (Qualificazione e direzione tecnica per i lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale):
- In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
- In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
- Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.
- Art. 250. Consuntivo scientifico:
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
- Art. 251 (Collaudo dei lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale)
- Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE CATEGORIA OS3 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- D.M. 770/82 categoria 5A1, 5B - D.M. 304/98 categoria S3 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS3
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI CATEGORIA OS4 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- D.M. 770/82 categoria 5D, 5D1, 20 - D.M. 304/98 categoria S4 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS4
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE CATEGORIA OS5 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- D.M. 770/82 categoria 5E - D.M. 304/98 categoria S5 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS5
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI CATEGORIA OS6 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria
- Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
- D.M. 770/82 categoria 5F1, 5F3 - D.M. 304/98 categoria S6 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS6
PRECISAZIONI
- A) Una questione problematica venuta in rilievo è quella relativa alla possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali ) di concorrere ad appalti per l'affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi ), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile ) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica ). In merito alla questione, va preliminarmente rilevato che l’insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l’acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l’acronimo OS. Ciò non può, però, comportare l’applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L’applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento dell’articolazione delle categorie in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. La possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbenza è consentita, invero, specificatamente dall’ordinamento ai sensi dell’art. 79, comma 16, del Regolamento laddove è previsto che l’impresa qualificata per la categoria generale OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie specialistiche OS3 - OS28 - OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- CAT. PREV. OS6 -
OS7
- OS8 SI PUO' PARTECIPARE CON LA OG1, MEGLIO SE PREVISTO NEL BANDO
Per individuare quali regole debbano applicarsi nel caso dei bandi di
gara riguardanti l’affidamento di lavori di manutenzione che prevedono
come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate
OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e
tecnica), si precisa che l'ordinamento:
- definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera n) del Regolamento, la manutenzione come «la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto»;
- stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;
- stabilisce, all’articolo 109, comma 4 del Regolamento, che le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.
- (pavimentazioni
speciali ad uso non stradale) C) Un profilo problematico è
sorto con riferimento alla classificazione delle “pavimentazion
speciali” ad uso non stradale ed al relativo inquadramento nella
categoria generale OG3 (che comprende nella sua declaratoria in via
esemplificativa anche interventi puntuali quali le pavimentazioni
speciali) oppure nelle categorie specializzate OS6 (che comprende
pavimentazioni di qualsiasi tipo nell’ambito delle finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS24
(terreni di gioco nell’ambito del verde e arredi urbani) e OS26
(pavimentazioni realizzate con materiali particolari). La soluzione
della questione richiede di individuare le tipologie di pavimentazioni
che possono essere qualificate come lavorazioni autonome nel senso che
non hanno bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per
esplicare la loro funzione e, pertanto, rientrano nelle categorie
specializzate OS6, OS24 oppure OS26 a seconda della natura del bene a
cui ineriscono. Pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti e
dell’analisi delle declaratorie delle suddette categorie, si precisa
quanto segue:
- le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, su ferro ed aerea sottoposti a carichi notevoli, come nel caso delle piste aeroportuali, rientrano nella categoria specializzata OS26;
- le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, su ferro ed aerea sottoposti a carichi normali rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria OG3;
- le pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo e materiale (ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti sportivi al coperto ed allo scoperto rientrano nella categoria specializzata OS6, stante la prevalenza della lavorazione di finitura di opera generale;
- le pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria OS24.
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA CATEGORIA OS7 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.
- D.M. 770/82 categoria 5F2, 5G - D.M. 304/98 categoria S7 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS7
PRECISAZIONI
- A) Una questione problematica venuta in rilievo è quella relativa alla possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali ) di concorrere ad appalti per l'affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi ), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile ) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica ). In merito alla questione, va preliminarmente rilevato che l’insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l’acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l’acronimo OS. Ciò non può, però, comportare l’applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L’applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento dell’articolazione delle categorie in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. La possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbenza è consentita, invero, specificatamente dall’ordinamento ai sensi dell’art. 79, comma 16, del Regolamento laddove è previsto che l’impresa qualificata per la categoria generale OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie specialistiche OS3 - OS28 - OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- CAT. PREV. OS6 -
OS7
- OS8 SI PUO' PARTECIPARE CON LA OG1, MEGLIO SE PREVISTO NEL BANDO
Per individuare quali regole debbano applicarsi nel caso dei bandi di
gara riguardanti l’affidamento di lavori di manutenzione che prevedono
come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate
OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e
tecnica), si precisa che l'ordinamento:
- definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera n) del Regolamento, la manutenzione come «la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto»;
- stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;
- stabilisce, all’articolo 109, comma 4 del Regolamento, che le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.
- (opere murarie a secco) I) I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità ancorché ricadano in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesaggistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia, sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella categoria OS7.
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE CATEGORIA OS8 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.
- D.M. 770/82 categoria 5H - D.M. 304/98 categoria S8 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS8
. PRECISAZIONI
- A) Una questione problematica venuta in rilievo è quella relativa alla possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali ) di concorrere ad appalti per l'affidamento di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella suddetta categoria i cui bandi prevedano, però, come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi ), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile ) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica ). In merito alla questione, va preliminarmente rilevato che l’insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l’acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l’acronimo OS. Ciò non può, però, comportare l’applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L’applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento dell’articolazione delle categorie in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. La possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbenza è consentita, invero, specificatamente dall’ordinamento ai sensi dell’art. 79, comma 16, del Regolamento laddove è previsto che l’impresa qualificata per la categoria generale OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie specialistiche OS3 - OS28 - OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- CAT. PREV. OS6 -
OS7
- OS8 SI PUO' PARTECIPARE CON LA OG1, MEGLIO SE PREVISTO NEL BANDO
Per individuare quali regole debbano applicarsi nel caso dei bandi di
gara riguardanti l’affidamento di lavori di manutenzione che prevedono
come categoria prevalente una delle categorie di opere specializzate
OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e
tecnica), si precisa che l'ordinamento:
- definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera n) del Regolamento, la manutenzione come «la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto»;
- stabilisce che le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;
- stabilisce, all’articolo 109, comma 4 del Regolamento, che le imprese qualificate nelle categorie di opere generali possono partecipare alla gare di appalto indette per la manutenzione delle opere generali stesse.
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO CATEGORIA OS9 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.
- D.M. 770/82 categoria 9A, 9B, 9C, 9E - D.M. 304/98 categoria S9 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS9
PRECISAZIONI
- (segnaletica luminosa e sicurezza nel traffico aereo) L) Nella categoria OS9 concernente gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, sono da comprendere, in quanto assimilabili sotto il profilo tecnologico, anche gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo.
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
EGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA CATEGORIA OS10 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
- D.M. 770/82 categoria 7 - D.M. 304/98 categoria S10 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS10
PRECISAZIONI
- (fornitura e posa in opera) M) Circa la possibilità di utilizzare ai fini della qualificazione nella categoria OS10 le sole certificazioni relative a fornitura e posa in opera o anche le certificazioni relative alla sola fornitura, si rileva che le categorie generali o specializzate riportate nell'allegato A del Regolamento si riferiscono a lavori cioè al complesso di attività che hanno come connotazione essenziale il facere, cioè operazioni tecniche di elaborazione e trasformazione della materia per produrre un nuovo bene, sia nella forma di “opera” vera e propria, sia più in generale nella forma di “lavoro”. A conferma di ciò si rileva che l’art. 14, comma 3 del Codice qualifica l’oggetto principale del contratto come lavoro se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che i lavori abbiano carattere meramente accessorio. Ciò posto, va rilevato che anche se nel testo della declaratoria della categoria OS10, tra il termine “fornitura” e il termine “posa in opera” vi sia una virgola, il sostantivo “fornitura” non può essere né avulso dal contesto concretamente realizzativo, né elemento considerabile a se stante e isolato dalla più completa elencazione che la declaratoria propone. Pertanto, la mera “fornitura” non può essere valutata tra i “lavori” necessari a garantire la qualificazione nella categoria ai sensi del Regolamento. Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene, quindi, che le mere “forniture” di beni (quale la segnaletica stradale), originate da contratti di fornitura e non di lavori, non possano essere computate nel novero dei “lavori” necessari a dimostrare la adeguata idoneità tecnica al fine di essere qualificati per poter eseguire “lavori pubblici” con contratti di appalto, nella fattispecie di categoria OS 10. Infatti, in tale ipotesi va evidenziata la carenza di ogni presupposto logico per l’ammissibilità dell’inquadramento delle forniture di beni nell’ambito dei lavori, posto che, se ciò avvenisse, si qualificherebbe ad eseguire “lavori pubblici” in appalto il titolare di semplici contratti di compravendita e non il soggetto in possesso dei requisiti di ordine speciale (in particolare l’aver eseguito lavori nelle quantità e tipologie previste e possedere l'adeguata attrezzatura tecnica e l'organico tecnico-operativo di cui all’art. 79 del Regolamento), necessari invece per poter eseguire lavori pubblici. Ovviamente le forniture strumentali rispetto alla esecuzione unitaria del contratto di appalto, utilizzate dall’appaltatore per realizzare il contratto, devono essere computate nell’importo complessivo del “lavoro” cui sono funzionali e connaturate, poiché senza di esse il lavoro non si sarebbe potuto realizzare.
APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI CATEGORIA OS11 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
- D.M. 770/82 categoria === - D.M. 304/98 categoria S11 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS11
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - Requisiti di specializzazione) I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualifi cazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifi cazione rilasciate da organismi riconosciuti;
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA CATEGORIA OS12-A CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.
- D.M. 770/82 categoria === - D.M. 304/98 categoria S12 (parte) - D.P.R. 34/00 categoria OS12 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS12-A
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - Requisiti di specializzazione) I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualifi cazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifi cazione rilasciate da organismi riconosciuti;
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale
- Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
- Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore
- Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo: q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI CATEGORIA OS12-B CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.
- D.M. 770/82 categoria === - D.M. 304/98 categoria S12 (parte) - D.P.R. 34/00 categoria OS12 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS12-B
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - Requisiti di specializzazione) I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualifi cazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifi cazione rilasciate da organismi riconosciuti;
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO CATEGORIA OS13 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
- D.M. 770/82 categoria === - D.M. 304/98 categoria S13 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS13
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M. 10/11/2016, n.
248 Categoria superspecialistica - Requisiti di specializzazione)
- I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualifi cazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifi cazione rilasciate da organismi riconosciuti;
- disporre di un adeguato stabilimento industriale specifi camente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria
STABILIMENTO
- Per la qualificazione nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32, il Regolamento prevede come ulteriore requisito la disponibilità da parte dell’impresa di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della Categoria. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso documentazione idonea (titolo di proprietà contratti di locazione, ecc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilità dello stabilimento per tutta la durata della validità dell’attestazione. Si precisa che non risulta consentito comprovare l’effettiva disponibilità dello stabilimento mediante un contratto di comodato, atteso che, a fronte della natura gratuita dell’istituto, il codice civile detta una serie di disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante, quali: la previsione che attribuisce al comodante il diritto alla restituzione anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella che consente il comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato precario (art. 1810 c.c.). Tali disposizioni sono incompatibili con la necessità che la disponibilità permanga per tutta la durata della validità dell’attestazione.
- N) Le declaratorie di cui all’ allegato A del Regolamento
relative alle categorie specializzate OS18-A e OS18-B riguardano
rispettivamente «la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera
di strutture in acciaio» e «la produzione in stabilimento ed il
montaggio in opera e di facciata continue costituite da telai metallici
ed elementi modulari in vetro o altro materiale». Sul punto si precisa
che la qualificazione nelle suddette categorie specializzate, così come
per le categorie OS13 e OS32, può essere attribuita qualora i
componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore
stesso in propri stabilimenti, mentre non risulta ammissibile qualora
l’impresa provveda solo all’assemblaggio ed all’installazione dei
componenti da mettere in opera con proprie maestranze e mezzi. La ratio
della previsione va individuata nell’esigenza di riservare la
qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una
effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli
elementi previsti dalla declaratoria delle suddette categorie; il
riconoscimento delle predette categorie richiede una peculiare capacità
ed organizzazione aziendale in ragione della specificità tecnica degli
elementi rientranti in detta categoria e dell’esigenza di individuare
in capo ad uno stesso soggetto la titolarità della produzione e della
messa in opera allo scopo di assicurare la qualità dell’opera
realizzata. In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria
dell’allegato A del Regolamento e dell’articolo 79, comma 8 dello
stesso Regolamento risulta che l’accertamento della sussistenza
dell’adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella
categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la
disponibilità dello stabilimento di produzione, disponibilità che deve
essere attuale e futura poiché solo attraverso l’accertamento della
disponibilità dello stabilimento per l’intera durata dell’attestazione
risulta comprovata la capacità dell’impresa ad eseguire la specifica
prestazione richiesta dal Regolamento. Pertanto, per l’attribuzione
della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere
dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con
macchinari e maestranze idonee. La disponibilità dello stabilimento può
essere provata non solo mediante l’effettiva proprietà in capo
all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso modalità
alternative, tra cui i contratti di noleggio o di locazione
finanziaria. Quindi, lo stabilimento non dovrà essere necessariamente
acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera
continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da
cui la disponibilità trae origine sia trasferibile. Si precisa, al
riguardo, che non è consentito comprovare l’effettiva disponibilità
dello stabilimento mediante un contratto di comodato, atteso che, a
fronte della natura gratuita dell’istituto, il codice civile detta una
serie di disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante,
quali: la previsione che attribuisce al comodante il diritto alla
restituzione anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella
che consente il comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato
precario (art. 1810 c.c.). Tali disposizioni sono incompatibili con la
necessità che la disponibilità permanga per tutta la durata della
validità dell’attestazione. La condizione che la disponibilità dello
stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta
l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modifica
dell’attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella
categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale
disponibilità. Nella comunicazione del venir meno della disponibilità
del requisito, l’impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla
Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento. Il
titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà
dimostrato:
- con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;
- con denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 25 (codice Ateco fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti)
- Per quanto concerne il requisito inerente l’adeguato stabilimento industriale l’impresa presenta dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 e presenta copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la piena disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell’attestazione, nonché copia della denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (codice ATECO fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti).
- La SOA verifica la veridicità della dichiarazione attraverso l’esame della documentazione presentata dall’impresa, consultando altresì i dati contenuti nei bilanci e/o modelli unici delle imprese da attestare riferiti ai beni a disposizione.
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale:
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
- D.M. 770/82 categoria 12B - D.M. 304/98 categoria S14 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS14
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI CATEGORIA OS15 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
- D.M. 770/82 categoria 13C - D.M. 304/98 categoria S15 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS15
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
- D.M. 770/82 categoria 16E, 16I - D.M. 304/98 categoria S16 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS16
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
- (protezione catodica OS16 e non OG10) E) In merito alla questione relativa all’individuazione della categoria specializzata più adeguata per la qualificazione delle imprese che svolgono attività nel settore dei sistemi di protezione catodica di strutture metalliche (allegato A del Regolamento), si ritiene che le attività nel settore dei sistemi di protezione catodica rientrino nella categoria specializzata OS16.
LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA CATEGORIA OS17 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- D.M. 770/82 categoria 16M - D.M. 304/98 categoria S17 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS17
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO CATEGORIA OS18-A CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
- D.M. 770/82 categoria 17 - D.M. 304/98 categoria S18 (parte) - D.P.R. 34/00 categoria OS18 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS18-A
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M. 10/11/2016, n.
248 Categoria superspecialistica - Requisiti di specializzazione)
- I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualifi cazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifi cazione rilasciate da organismi riconosciuti;
- disporre di un adeguato stabilimento industriale specifi camente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria
STABILIMENTO
- Per la qualificazione nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32, il Regolamento prevede come ulteriore requisito la disponibilità da parte dell’impresa di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della Categoria. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso documentazione idonea (titolo di proprietà contratti di locazione, ecc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilità dello stabilimento per tutta la durata della validità dell’attestazione. Si precisa che non risulta consentito comprovare l’effettiva disponibilità dello stabilimento mediante un contratto di comodato, atteso che, a fronte della natura gratuita dell’istituto, il codice civile detta una serie di disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante, quali: la previsione che attribuisce al comodante il diritto alla restituzione anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella che consente il comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato precario (art. 1810 c.c.). Tali disposizioni sono incompatibili con la necessità che la disponibilità permanga per tutta la durata della validità dell’attestazione.
- N) Le declaratorie di cui all’ allegato A del Regolamento
relative alle categorie specializzate OS18-A e OS18-B riguardano
rispettivamente «la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera
di strutture in acciaio» e «la produzione in stabilimento ed il
montaggio in opera e di facciata continue costituite da telai metallici
ed elementi modulari in vetro o altro materiale». Sul punto si precisa
che la qualificazione nelle suddette categorie specializzate, così come
per le categorie OS13 e OS32, può essere attribuita qualora i
componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore
stesso in propri stabilimenti, mentre non risulta ammissibile qualora
l’impresa provveda solo all’assemblaggio ed all’installazione dei
componenti da mettere in opera con proprie maestranze e mezzi. La ratio
della previsione va individuata nell’esigenza di riservare la
qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una
effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli
elementi previsti dalla declaratoria delle suddette categorie; il
riconoscimento delle predette categorie richiede una peculiare capacità
ed organizzazione aziendale in ragione della specificità tecnica degli
elementi rientranti in detta categoria e dell’esigenza di individuare
in capo ad uno stesso soggetto la titolarità della produzione e della
messa in opera allo scopo di assicurare la qualità dell’opera
realizzata. In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria
dell’allegato A del Regolamento e dell’articolo 79, comma 8 dello
stesso Regolamento risulta che l’accertamento della sussistenza
dell’adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella
categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la
disponibilità dello stabilimento di produzione, disponibilità che deve
essere attuale e futura poiché solo attraverso l’accertamento della
disponibilità dello stabilimento per l’intera durata dell’attestazione
risulta comprovata la capacità dell’impresa ad eseguire la specifica
prestazione richiesta dal Regolamento. Pertanto, per l’attribuzione
della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere
dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con
macchinari e maestranze idonee. La disponibilità dello stabilimento può
essere provata non solo mediante l’effettiva proprietà in capo
all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso modalità
alternative, tra cui i contratti di noleggio o di locazione
finanziaria. Quindi, lo stabilimento non dovrà essere necessariamente
acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera
continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da
cui la disponibilità trae origine sia trasferibile. Si precisa, al
riguardo, che non è consentito comprovare l’effettiva disponibilità
dello stabilimento mediante un contratto di comodato, atteso che, a
fronte della natura gratuita dell’istituto, il codice civile detta una
serie di disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante,
quali: la previsione che attribuisce al comodante il diritto alla
restituzione anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella
che consente il comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato
precario (art. 1810 c.c.). Tali disposizioni sono incompatibili con la
necessità che la disponibilità permanga per tutta la durata della
validità dell’attestazione. La condizione che la disponibilità dello
stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta
l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modifica
dell’attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella
categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale
disponibilità. Nella comunicazione del venir meno della disponibilità
del requisito, l’impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla
Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento. Il
titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà
dimostrato:
- con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;
- con denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 25 (codice Ateco fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti)
- Per quanto concerne il requisito inerente l’adeguato stabilimento industriale l’impresa presenta dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 e presenta copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la piena disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell’attestazione, nonché copia della denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (codice ATECO fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti).
- La SOA verifica la veridicità della dichiarazione attraverso l’esame della documentazione presentata dall’impresa, consultando altresì i dati contenuti nei bilanci e/o modelli unici delle imprese da attestare riferiti ai beni a disposizione.
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale:
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE CATEGORIA OS18-B CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
- D.M. 770/82 categoria 17 - D.M. 304/98 categoria S18 (parte) - D.P.R. 34/00 categoria OS18 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS18-B
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M. 10/11/2016, n.
248 Categoria superspecialistica - Requisiti di specializzazione)
- I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualifi cazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifi cazione rilasciate da organismi riconosciuti;
- disporre di un adeguato stabilimento industriale specifi camente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria
STABILIMENTO
- Per la qualificazione nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32, il Regolamento prevede come ulteriore requisito la disponibilità da parte dell’impresa di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della Categoria. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso documentazione idonea (titolo di proprietà contratti di locazione, ecc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilità dello stabilimento per tutta la durata della validità dell’attestazione. Si precisa che non risulta consentito comprovare l’effettiva disponibilità dello stabilimento mediante un contratto di comodato, atteso che, a fronte della natura gratuita dell’istituto, il codice civile detta una serie di disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante, quali: la previsione che attribuisce al comodante il diritto alla restituzione anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella che consente il comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato precario (art. 1810 c.c.). Tali disposizioni sono incompatibili con la necessità che la disponibilità permanga per tutta la durata della validità dell’attestazione.
- N) Le declaratorie di cui all’ allegato A del Regolamento
relative alle categorie specializzate OS18-A e OS18-B riguardano
rispettivamente «la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera
di strutture in acciaio» e «la produzione in stabilimento ed il
montaggio in opera e di facciata continue costituite da telai metallici
ed elementi modulari in vetro o altro materiale». Sul punto si precisa
che la qualificazione nelle suddette categorie specializzate, così come
per le categorie OS13 e OS32, può essere attribuita qualora i
componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore
stesso in propri stabilimenti, mentre non risulta ammissibile qualora
l’impresa provveda solo all’assemblaggio ed all’installazione dei
componenti da mettere in opera con proprie maestranze e mezzi. La ratio
della previsione va individuata nell’esigenza di riservare la
qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una
effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli
elementi previsti dalla declaratoria delle suddette categorie; il
riconoscimento delle predette categorie richiede una peculiare capacità
ed organizzazione aziendale in ragione della specificità tecnica degli
elementi rientranti in detta categoria e dell’esigenza di individuare
in capo ad uno stesso soggetto la titolarità della produzione e della
messa in opera allo scopo di assicurare la qualità dell’opera
realizzata. In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria
dell’allegato A del Regolamento e dell’articolo 79, comma 8 dello
stesso Regolamento risulta che l’accertamento della sussistenza
dell’adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella
categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la
disponibilità dello stabilimento di produzione, disponibilità che deve
essere attuale e futura poiché solo attraverso l’accertamento della
disponibilità dello stabilimento per l’intera durata dell’attestazione
risulta comprovata la capacità dell’impresa ad eseguire la specifica
prestazione richiesta dal Regolamento. Pertanto, per l’attribuzione
della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere
dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con
macchinari e maestranze idonee. La disponibilità dello stabilimento può
essere provata non solo mediante l’effettiva proprietà in capo
all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso modalità
alternative, tra cui i contratti di noleggio o di locazione
finanziaria. Quindi, lo stabilimento non dovrà essere necessariamente
acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera
continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da
cui la disponibilità trae origine sia trasferibile. Si precisa, al
riguardo, che non è consentito comprovare l’effettiva disponibilità
dello stabilimento mediante un contratto di comodato, atteso che, a
fronte della natura gratuita dell’istituto, il codice civile detta una
serie di disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante,
quali: la previsione che attribuisce al comodante il diritto alla
restituzione anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella
che consente il comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato
precario (art. 1810 c.c.). Tali disposizioni sono incompatibili con la
necessità che la disponibilità permanga per tutta la durata della
validità dell’attestazione. La condizione che la disponibilità dello
stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta
l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modifica
dell’attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella
categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale
disponibilità. Nella comunicazione del venir meno della disponibilità
del requisito, l’impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla
Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento. Il
titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà
dimostrato:
- con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;
- con denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 25 (codice Ateco fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti)
- Per quanto concerne il requisito inerente l’adeguato stabilimento industriale l’impresa presenta dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 e presenta copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la piena disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell’attestazione, nonché copia della denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (codice ATECO fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti).
- La SOA verifica la veridicità della dichiarazione attraverso l’esame della documentazione presentata dall’impresa, consultando altresì i dati contenuti nei bilanci e/o modelli unici delle imprese da attestare riferiti ai beni a disposizione.
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale:
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI CATEGORIA OS19 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- D.M. 770/82 categoria 18 - D.M. 304/98 categoria S19 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS19
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
- (differenza tra OS19 ed OS30) O) Relativamente all’individuazione della categoria specializzata più adeguata per la qualificazione delle imprese che operano nella realizzazione di impianti di trasmissione dati, si rileva che le declaratorie delle categorie specializzate OS19 e OS30 contengono entrambe il riferimento a lavorazioni afferenti reti di trasmissione dati. La declaratoria della OS30 si riferisce, infatti, ad impianti interni e cioè impianti che sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista della localizzazione riguardano uno o più ambienti operativamente collegati tra loro e nel loro insieme circoscritti. La declaratoria di cui alla OS19 fa riferimento, invece, ad impianti di rete, pubblici o privati, e, quindi, ad impianti dislocati sul territorio, con una pluralità di accessi. Pertanto, l’individuazione della categoria dovrà essere effettuata in considerazione dell’opera in cui le reti sono inserite.
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI CATEGORIA OS20-A CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- D.M. 770/82 categoria 19A, 19B - D.M. 304/98 categoria S20 - D.P.R. 34/00 categoria OS20 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS20-A
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
INDAGINI GEOGNOSTICHE CATEGORIA OS20-B CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.
- D.M. 770/82 categoria 19A, 19B - D.M. 304/98 categoria S20 - D.P.R. 34/00 categoria OS20 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS20B
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.
OPERAIO CON PATENTINO
- 09/03/2016
Comunicato
del Presidente - punto 17 Le SOA hanno ribadito
l’inapplicabilità di tale previsione normativa in fase di
qualificazione, segnalando che la verifica del possesso dei patentini
certificati ex art. 79, comma 19, del d.p.r. 207/2010, debba essere
specificatamente richiesta e dimostrata solo in fase di esecuzione.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
accoglibili in quanto la normativa regolamentare non consente di
demandare alle sole verifiche svolte dalle Stazioni Appaltanti in sede
di esecuzione l’effettivo possesso del requisito in questione.
Si evidenzia al riguardo che le indicazioni fornite con il Manuale sono state elaborate analizzando i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali, ai quali il d.p.r. 207/2010 rinvia, che prevedono per alcune tipologie di lavorazioni figure di personale specificamente qualificato, indicandone le modalità di qualificazione.
La materia necessita comunque di essere ulteriormente approfondita attraverso le OO.SS. di settore alle quali ci si riserva di richiedere un contributo al fine di determinare più puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione della norma regolamentare.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
accoglibili in quanto la normativa regolamentare non consente di
demandare alle sole verifiche svolte dalle Stazioni Appaltanti in sede
di esecuzione l’effettivo possesso del requisito in questione.
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento, qualora contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato. In via esemplificativa si chiarisce che il Contratto collettivo dell’edilizia prevede la presenza di personale qualificato con patentino, per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35.
- Nel proprio organico sia presente un numero di operai assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato, proporzionato alle classifiche richieste: un operaio qualificato relativamente alla I Classifica; per ogni successiva Classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI Classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente.
- Per la dimostrazione del requisito relativo alla presenza della figura dell’operaio qualificato l’impresa richiedente l’attestazione presenta la dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e modalità di cui al d.p.r. 445/2000 e copia del libro unico del lavoro con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale
- La SOA verifica la veridicità della dichiarazione riscontrando la conformità di quanto dichiarato rispetto ai dati contenuti consultando l’estratto del libro unico del lavoro.
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale:
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 4, l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del
2011) - (il termine è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre
2012, dall'art. 1, comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
OPERE STRUTTURALI SPECIALI CATEGORIA OS21 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
- D.M. 770/82 categoria 19C, 19D, 19F - D.M. 304/98 categoria S21 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS21
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - Requisiti di specializzazione) I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualifi cazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifi cazione rilasciate da organismi riconosciuti;
OPERAIO CON PATENTINO
- 09/03/2016
Comunicato
del Presidente - punto 17 Le SOA hanno ribadito
l’inapplicabilità di tale previsione normativa in fase di
qualificazione, segnalando che la verifica del possesso dei patentini
certificati ex art. 79, comma 19, del d.p.r. 207/2010, debba essere
specificatamente richiesta e dimostrata solo in fase di esecuzione.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
accoglibili in quanto la normativa regolamentare non consente di
demandare alle sole verifiche svolte dalle Stazioni Appaltanti in sede
di esecuzione l’effettivo possesso del requisito in questione.
Si evidenzia al riguardo che le indicazioni fornite con il Manuale sono state elaborate analizzando i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali, ai quali il d.p.r. 207/2010 rinvia, che prevedono per alcune tipologie di lavorazioni figure di personale specificamente qualificato, indicandone le modalità di qualificazione.
La materia necessita comunque di essere ulteriormente approfondita attraverso le OO.SS. di settore alle quali ci si riserva di richiedere un contributo al fine di determinare più puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione della norma regolamentare.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
accoglibili in quanto la normativa regolamentare non consente di
demandare alle sole verifiche svolte dalle Stazioni Appaltanti in sede
di esecuzione l’effettivo possesso del requisito in questione.
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento, qualora contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato. In via esemplificativa si chiarisce che il Contratto collettivo dell’edilizia prevede la presenza di personale qualificato con patentino, per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35.
- Nel proprio organico sia presente un numero di operai assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato, proporzionato alle classifiche richieste: un operaio qualificato relativamente alla I Classifica; per ogni successiva Classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI Classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente.
- Per la dimostrazione del requisito relativo alla presenza della figura dell’operaio qualificato l’impresa richiedente l’attestazione presenta la dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e modalità di cui al d.p.r. 445/2000 e copia del libro unico del lavoro con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale
- La SOA verifica la veridicità della dichiarazione riscontrando la conformità di quanto dichiarato rispetto ai dati contenuti consultando l’estratto del libro unico del lavoro.
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale:
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 4, l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
- D.M. 770/82 categoria 12A - D.M. 304/98 categoria S23 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS22
PRECISAZIONI
- (rapporto
intercorrente tra OG6 ed OS22) D)Altra questione
particolare riguarda l’individuazione del rapporto intercorrente tra la
categoria di opera generale OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
di irrigazione e di evacuazione) e la categoria di opere specializzate
OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione). Le declaratorie
della categoria di opera generale OG6 e della categoria di opera
specializzata OS22 comprendono il trattamento delle acque reflue prima
della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse. Alla luce di
quanto specificato nel precedente sotto-paragrafo C., nei bandi di gara
deve assumersi come categoria prevalente la categoria di opera
specializzata OS22 soltanto se l’importo dell’insieme delle lavorazioni
relative all’impianto di trattamento delle acque reflue prima della
loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli
importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell’intervento.
Altra problematica ha riguardato l’individuazione della categoria di
opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere
gli impianti di sollevamento acque. A tal riguardo, va rilevato che
l’analisi delle declaratorie contenute nell'allegato A del Regolamento
relativamente alle categorie di opera generale OG6 e di opera
specializzata OS22 nonché la differenziazione, riportata nelle
“premesse” dello stesso allegato, tra le condizioni per acquisire la
qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di
opere specializzate inducono a ritenere quanto segue:
- gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria” rientrano nella categoria generale OG6;
- gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di produzione di energia elettrica con sfruttamento di salti d'acqua e/o pressione di condotte”, stante la prevalenza dell'impiantistica di produzione dell'energia elettrica, rientrano nella categoria generale OG9;
- gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da immettere nelle condotte principali e per la depurazione e il trattamento delle acque reflue”, stante la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione, rientrano nella categoria specializzata OS22;
- gli impianti di sollevamento intesi come “impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all'impianto idrico-sanitario dell'edificio”, stante la prevalenza dell'impiantistica idrico-sanitaria, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, rientrano nella categoria specializzata OS3.
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
DEMOLIZIONE DI OPERE CATEGORIA OS23 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria
- Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.
- D.M. 770/82 === - D.M. 304/98 categoria S1 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS23
PRECISAZIONI
- P) In ordine alla possibilità di inquadramento dei lavori eseguiti per lo smantellamento di un relitto di nave nella categoria di opera specializzata OS23 (Demolizione di opere), va osservato che nonostante la declaratoria di tale categoria includa le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la sostanziale differenza fra la tecnologia costruttiva di un manufatto edile e la tecnologia di assemblaggio di una nave e, conseguentemente, anche delle operazioni del suo smantellamento, induce a ritenere che questo non sia assimilabile alla demolizione di un manufatto edile.
VERDE E ARREDO URBANO CATEGORIA OS24 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
di
elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a
consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. - D.M. 770/82 categoria 11 - D.M. 304/98 categoria S1 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS24
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
- (per il dettaglio
della normativa vedi la categoria OG2)
Art. 01 - Ambito di applicazione
Art. 02 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 03 - Specificita' degli interventi
Art. 04 - Qualificazione
Art. 05 - Requisiti generali
Art. 06 - Requisiti speciali
Art. 07 - Idoneita' tecnica
Art. 08 - Idoneita' organizzativa
Art. 09 - Capacita' economica e finanziaria
Art. 10 - Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione
Art. 11 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 13 - Direttore tecnico
Art. 14 - Attivita' di progettazione
Art. 15 - Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
Art. 16 - Scheda tecnica
Art. 17 - Progetto definitivo
Art. 18 - Progetto esecutivo
Art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 21 - Verifica dei progetti
Art. 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie
Art. 23 - Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Art. 24 - Collaudo
Art. 25 - Lavori di manutenzione
Art. 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 27 - Abrogazioni
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali
PRECISAZIONI
- (pavimentazioni
speciali ad uso non stradale) C) Un profilo problematico è
sorto con riferimento alla classificazione delle “pavimentazion
speciali” ad uso non stradale ed al relativo inquadramento nella
categoria generale OG3 (che comprende nella sua declaratoria in via
esemplificativa anche interventi puntuali quali le pavimentazioni
speciali) oppure nelle categorie specializzate OS6 (che comprende
pavimentazioni di qualsiasi tipo nell’ambito delle finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS24
(terreni di gioco nell’ambito del verde e arredi urbani) e OS26
(pavimentazioni realizzate con materiali particolari). La soluzione
della questione richiede di individuare le tipologie di pavimentazioni
che possono essere qualificate come lavorazioni autonome nel senso che
non hanno bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per
esplicare la loro funzione e, pertanto, rientrano nelle categorie
specializzate OS6, OS24 oppure OS26 a seconda della natura del bene a
cui ineriscono. Pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti e
dell’analisi delle declaratorie delle suddette categorie, si precisa
quanto segue:
- le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, su ferro ed aerea sottoposti a carichi notevoli, come nel caso delle piste aeroportuali, rientrano nella categoria specializzata OS26;
- le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, su ferro ed aerea sottoposti a carichi normali rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria OG3;
- le pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo e materiale (ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti sportivi al coperto ed allo scoperto rientrano nella categoria specializzata OS6, stante la prevalenza della lavorazione di finitura di opera generale;
- le pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria OS24.
SCAVI ARCHEOLOGICI CATEGORIA OS25 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
- D.M. 770/82 categoria 3B - D.M. 304/98 categoria G2 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS25
DECRETO 22 agosto 2017 n. 154 (G.U. 252 del 27/10/2017)
- (per il dettaglio
della normativa vedi la categoria OG2)
Art. 01 - Ambito di applicazione
Art. 02 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Art. 03 - Specificita' degli interventi
Art. 04 - Qualificazione
Art. 05 - Requisiti generali
Art. 06 - Requisiti speciali
Art. 07 - Idoneita' tecnica
Art. 08 - Idoneita' organizzativa
Art. 09 - Capacita' economica e finanziaria
Art. 10 - Modalita' di verifica ai fini dell'attestazione
Art. 11 - Lavori utili per la qualificazione
Art. 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 13 - Direttore tecnico
Art. 14 - Attivita' di progettazione
Art. 15 - Progetto di fattibilita' tecnica ed economica
Art. 16 - Scheda tecnica
Art. 17 - Progetto definitivo
Art. 18 - Progetto esecutivo
Art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 21 - Verifica dei progetti
Art. 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita' accessorie
Art. 23 - Tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Art. 24 - Collaudo
Art. 25 - Lavori di manutenzione
Art. 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori
Art. 27 - Abrogazioni
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
VISTO DELLA SOPRINTENDENZA
- (Onere del Rup di
indicare gli estremi dell’attestato di buon esito)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 Con riguardo al rilascio del visto di buon esito, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, le SOA hanno evidenziato le persistenti difficoltà lamentate dai Rup circa l’accessibilità al sistema telematico di emissione dei CEL, relativamente alla fase di apposizione della prevista dicitura di buon esito nel campo a ciò predisposto. Ove non possa essere inserito tale visto, anche in presenza di un CEL munito di regolare visto rilasciato in forma cartacea ed oggetto di positivo riscontro, il CEL telematico risulta inutilizzabile.
Con riguardo a detta fattispecie, infatti, il Manuale prescrive che per gli interventi su beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non appaltati direttamente dalle Soprintendenze competenti per territorio, gli estremi identificativi del visto dell’Autorità preposta alla tutela del bene, ossia delle stesse Soprintendenze, sono apposti sul modello cartaceo del CEL ed inseriti nel campo “note” del modello telematico del CEL a cura del RUP incaricato dalla committenza; il modello cartaceo (dell’attestato) dovrà essere conservato in originale presso gli archivi delle stesse stazioni appaltanti.- Risposta. Si ritiene che le attuali indicazioni fornite in materia dall’Autorità siano da confermare; tuttavia al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle Soprintendenze l’Autorità avvierà un confronto con il MIBAC allo scopo di consentire alle Soprintendenze stesse l’inserimento diretto dell’attestazione di buon esito attraverso la banca dati dei CEL, sollevando i RUP da quest’ulteriore onere.
- (Mancato rilascio
dell’attestato da parte delle Soprintendenze)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 Non dissimile è la problematica per la quale, a causa di problematiche amministrative insorte tra le S.A. e le Soprintendenze, quest’ultime non perfezionano l’attività di rilascio del visto, rendendo di fatto inutilizzabile la certificazione rilasciata nelle richiamate categorie. Il Manuale, riportandosi anche alle recenti indicazioni fornite in materia dall’Autorità chiarisce che in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara. Le SOA chiedono, pertanto, di riformulare quest’ultima prescrizione potendo consentire la valutazione delle lavorazioni affidate in OG2 anche in categorie ritenute equivalenti, per le quali non sia necessaria l’attestazione dell’Autorità preposta alla tutela.- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
raccoglibili, in
quanto l’ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del conseguimento di
qualificazione in categorie diverse da quelle riportate nello stesso si
rivelerebbe contraria alla disposizione prevista dall’art. 85, comma 2,
del d.p.r. 207/2010, secondo la quale le SOA devono verificare che
nella certificazione « non siano presenti lavorazioni relative a
categorie non previste nel bando di gara ».
Si ritiene, inoltre, che ove sia accolta l’istanza delle SOA si generebbe un’indiretta alterazione del regime concorrenziale: in sede di gara al fine di restringere la concorrenza le S.A. potrebbero procedere alla richiesta della OG2 pur in presenza di opere non sottoposte a regime di tutela e consentire a valle dell’esecuzione il recupero delle lavorazioni svolte ai fini della qualificazione in altre categorie.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
raccoglibili, in
quanto l’ipotesi di utilizzo del CEL ai fini del conseguimento di
qualificazione in categorie diverse da quelle riportate nello stesso si
rivelerebbe contraria alla disposizione prevista dall’art. 85, comma 2,
del d.p.r. 207/2010, secondo la quale le SOA devono verificare che
nella certificazione « non siano presenti lavorazioni relative a
categorie non previste nel bando di gara ».
- Particolari indicazioni vengono fornite dall’art. 248, comma 2 del Regolamento in ordine alla qualificazione alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, per le quali le relative certificazioni, comprovanti l’avvenuta esecuzione dei lavori, devono contenere il visto apposto dall’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori riferito al buon esito degli interventi eseguiti; per quanto concerne i lavori eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche, le relative certificazioni devono contenere nella sezione predisposta sul modello telematico, gli estremi identificativi del suddetto visto. Si precisa che, in assenza del visto, la certificazione di esecuzione dei lavori non è utilizzabile in altre categorie non previste dal bando di gara.
- (utilizzo dei CEL soltanto dalle imprese che hanno eseguito i lavori)Con riferimento alle medesime categorie di qualificazione, il successivo comma 3, in deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b) in tema di utilizzazione dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili da parte dell’impresa affidataria, prevede che i lavori eseguiti nelle suindicate categorie sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
- (qualificazione collegata al DT è possibile) B) Sulla possibilità di ottenere la qualificazione per le categorie relative ai beni del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 79, comma 14 del Regolamento, fino alla III classifica di importo, avvalendosi dell’esperienza professionale del direttore tecnico, si richiama il principio espresso nell’art. 248, comma 3 del Regolamento secondo cui i lavori relativi ai beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria o subappaltatrice. In base a tale disposizione, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti ivi richiamati, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dall’esecutore. Pertanto, si potrebbero intendere realizzati dall’esecutore anche i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, in quanto soggetto esecutore che ad esempio in qualità di restauratore di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, abbia svolto in passato attività di restauro “diretto” e con “responsabilità diretta” per altra impresa. Di conseguenza, sembra legittimo che un’impresa, attraverso il proprio direttore tecnico, possa avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25, in forza dell’art. 79, comma 14 del Regolamento, tenuto conto che il direttore tecnico può essere legittimamente considerato il “soggetto esecutore”, in quanto siffatta posizione formalmente rivestita nell’impresa implica, fino a prova contraria (vale a dire, salvo che risulti che la responsabilità tecnica dell’intervento ricadeva su un soggetto diverso), un ruolo di autonomia decisionale e operativa sufficiente ad integrare il requisito previsto dalla legge. Diversamente opinando, un’impresa, per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2 e OS25, non potrebbe utilizzare i certificati lavori eseguiti dal proprio direttore tecnico, perché impresa diversa da quella effettivamente esecutrice. La conclusione è avvalorata dalla considerazione che l’art. 248, comma 3 del Regolamento, introduce una deroga alle disposizioni di cui all’art. 85, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento, che disciplina l’utilizzabilità delle lavorazioni eseguite in subappalto da parte dell’impresa aggiudicataria. Quindi la norma sopra citata si riferisce esclusivamente alle lavorazioni in subappalto e non anche ai lavori condotti dal direttore tecnico. Per altro verso, l’art. 79, comma 14 consente all’impresa in corso di attestazione di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica dei lavori eseguiti attraverso l’esperienza professionale del proprio direttore tecnico e cioè “mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile” il proprio direttore tecnico. Tale facoltà viene condizionata dal sussistere di determinate condizioni tassativamente previste, fra le quali non è espressamente menzionata alcuna esclusione rispetto alle lavorazioni su beni sottoposti a vincolo. L’esigenza che i requisiti di qualificazione, per il settore dei beni culturali (OG2, OS2 e OS25), siano effettivamente posseduti da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, impone, tuttavia, che il direttore tecnico che voglia utilizzare la propria esperienza professionale per qualificare l’impresa in cui esercita attualmente la propria attività, debba dimostrare di essere l’effettivo soggetto esecutore, ovvero l’effettivo responsabile dei lavori per il soddisfacimento del requisito di idoneità tecnica. Il direttore tecnico deve, quindi, dimostrare di aver realmente svolto l’attività certificata, con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, in relazione a lavori su beni culturali, per i quali è stato rilasciato il certificato di buon esito da parte della amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell’organo dalla stessa a tal fine incaricato. I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell’ambito di manufatti assoggettati al vincolo in materia di beni culturali e ambientali, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella categoria OG2 o nella categoria OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l’esecuzione di un restauro di una superficie decorata.
- Art. 248 (Qualificazione e direzione tecnica per i lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale):
- In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
- In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
- Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti
- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.
- Art. 250. Consuntivo scientifico:
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
- Art. 251 (Collaudo dei lavori riguardanti i beni del
patrimonio culturale)
- Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento
PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI CATEGORIA OS26 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
- D.M. 770/82 categoria 8 - D.M. 304/98 categoria OG3 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS26
PRECISAZIONI
- (pavimentazioni
speciali ad uso non stradale) C) Un profilo problematico è
sorto con riferimento alla classificazione delle “pavimentazion
speciali” ad uso non stradale ed al relativo inquadramento nella
categoria generale OG3 (che comprende nella sua declaratoria in via
esemplificativa anche interventi puntuali quali le pavimentazioni
speciali) oppure nelle categorie specializzate OS6 (che comprende
pavimentazioni di qualsiasi tipo nell’ambito delle finiture di opere
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS24
(terreni di gioco nell’ambito del verde e arredi urbani) e OS26
(pavimentazioni realizzate con materiali particolari). La soluzione
della questione richiede di individuare le tipologie di pavimentazioni
che possono essere qualificate come lavorazioni autonome nel senso che
non hanno bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per
esplicare la loro funzione e, pertanto, rientrano nelle categorie
specializzate OS6, OS24 oppure OS26 a seconda della natura del bene a
cui ineriscono. Pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti e
dell’analisi delle declaratorie delle suddette categorie, si precisa
quanto segue:
- le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, su ferro ed aerea sottoposti a carichi notevoli, come nel caso delle piste aeroportuali, rientrano nella categoria specializzata OS26;
- le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilità su gomma, su ferro ed aerea sottoposti a carichi normali rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria OG3;
- le pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo e materiale (ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti sportivi al coperto ed allo scoperto rientrano nella categoria specializzata OS6, stante la prevalenza della lavorazione di finitura di opera generale;
- le pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria OS24.
IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA CATEGORIA OS27 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
- D.M. 770/82 categoria 9D - D.M. 304/98 categoria G10 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS27
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CATEGORIA OS28 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
- D.M. 770/82 categoria 5A - D.M. 304/98 categoria S28 - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS28
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
ARMAMENTO FERROVIARIO CATEGORIA OS29 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
- D.M. 770/82 categoria 9A, 9B, 9C, 9E - D.M. 304/98 categoria S9 (parte) - D.P.R. 34/00 categoria OS9 - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS29
- Qualificazione Obbligatoria
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
- D.M. 770/82 categoria 5C - D.M. 304/98 categoria G11 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS30
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
PRECISAZIONI
- (no controllo abilitazione D.M. 37/2008) Q) Per quanto concerne le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, rilevato che l’abilitazione prevista dall’articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA e le stazioni appaltanti non possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
- (differenza tra OS19 ed OS30) O) Relativamente all’individuazione della categoria specializzata più adeguata per la qualificazione delle imprese che operano nella realizzazione di impianti di trasmissione dati, si rileva che le declaratorie delle categorie specializzate OS19 e OS30 contengono entrambe il riferimento a lavorazioni afferenti reti di trasmissione dati. La declaratoria della OS30 si riferisce, infatti, ad impianti interni e cioè impianti che sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista della localizzazione riguardano uno o più ambienti operativamente collegati tra loro e nel loro insieme circoscritti. La declaratoria di cui alla OS19 fa riferimento, invece, ad impianti di rete, pubblici o privati, e, quindi, ad impianti dislocati sul territorio, con una pluralità di accessi. Pertanto, l’individuazione della categoria dovrà essere effettuata in considerazione dell’opera in cui le reti sono inserite.
IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA CATEGORIA OS31 CARATTERISTICHE
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
- D.M. 770/82 categoria 17 - D.M. 304/98 categoria S18 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS31
- Qualificazione non obbligatoria con Legge 23 maggio 2014, n. 80
- Categoria Superspecialistica D.M. 10/11/2016, n. 248 248
- Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
- D.M. 770/82 categoria 2- D.M. 304/98 categoria G1 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS32
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
- (D.M. 10/11/2016, n. 248 Categoria superspecialistica - avvalimento e subappalto) Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fi ni del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice
- (D.M. 10/11/2016, n.
248 Categoria superspecialistica - Requisiti di specializzazione)
- I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 — fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualifi cazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice sono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifi cazione rilasciate da organismi riconosciuti;
- disporre di un adeguato stabilimento industriale specifi camente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria
STABILIMENTO
- Per la qualificazione nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32, il Regolamento prevede come ulteriore requisito la disponibilità da parte dell’impresa di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della Categoria. La disponibilità deve essere dimostrata attraverso documentazione idonea (titolo di proprietà contratti di locazione, ecc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilità dello stabilimento per tutta la durata della validità dell’attestazione. Si precisa che non risulta consentito comprovare l’effettiva disponibilità dello stabilimento mediante un contratto di comodato, atteso che, a fronte della natura gratuita dell’istituto, il codice civile detta una serie di disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante, quali: la previsione che attribuisce al comodante il diritto alla restituzione anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella che consente il comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato precario (art. 1810 c.c.). Tali disposizioni sono incompatibili con la necessità che la disponibilità permanga per tutta la durata della validità dell’attestazione.
- N) Le declaratorie di cui all’ allegato A del Regolamento
relative alle categorie specializzate OS18-A e OS18-B riguardano
rispettivamente «la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera
di strutture in acciaio» e «la produzione in stabilimento ed il
montaggio in opera e di facciata continue costituite da telai metallici
ed elementi modulari in vetro o altro materiale». Sul punto si precisa
che la qualificazione nelle suddette categorie specializzate, così come
per le categorie OS13 e OS32, può essere attribuita qualora i
componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore
stesso in propri stabilimenti, mentre non risulta ammissibile qualora
l’impresa provveda solo all’assemblaggio ed all’installazione dei
componenti da mettere in opera con proprie maestranze e mezzi. La ratio
della previsione va individuata nell’esigenza di riservare la
qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una
effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli
elementi previsti dalla declaratoria delle suddette categorie; il
riconoscimento delle predette categorie richiede una peculiare capacità
ed organizzazione aziendale in ragione della specificità tecnica degli
elementi rientranti in detta categoria e dell’esigenza di individuare
in capo ad uno stesso soggetto la titolarità della produzione e della
messa in opera allo scopo di assicurare la qualità dell’opera
realizzata. In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria
dell’allegato A del Regolamento e dell’articolo 79, comma 8 dello
stesso Regolamento risulta che l’accertamento della sussistenza
dell’adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella
categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la
disponibilità dello stabilimento di produzione, disponibilità che deve
essere attuale e futura poiché solo attraverso l’accertamento della
disponibilità dello stabilimento per l’intera durata dell’attestazione
risulta comprovata la capacità dell’impresa ad eseguire la specifica
prestazione richiesta dal Regolamento. Pertanto, per l’attribuzione
della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere
dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con
macchinari e maestranze idonee. La disponibilità dello stabilimento può
essere provata non solo mediante l’effettiva proprietà in capo
all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso modalità
alternative, tra cui i contratti di noleggio o di locazione
finanziaria. Quindi, lo stabilimento non dovrà essere necessariamente
acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera
continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da
cui la disponibilità trae origine sia trasferibile. Si precisa, al
riguardo, che non è consentito comprovare l’effettiva disponibilità
dello stabilimento mediante un contratto di comodato, atteso che, a
fronte della natura gratuita dell’istituto, il codice civile detta una
serie di disposizioni volte a salvaguardare la posizione del comodante,
quali: la previsione che attribuisce al comodante il diritto alla
restituzione anticipata della cosa (art. 1809, comma 2 c.c.) e quella
che consente il comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato
precario (art. 1810 c.c.). Tali disposizioni sono incompatibili con la
necessità che la disponibilità permanga per tutta la durata della
validità dell’attestazione. La condizione che la disponibilità dello
stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta
l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modifica
dell’attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella
categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale
disponibilità. Nella comunicazione del venir meno della disponibilità
del requisito, l’impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla
Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento. Il
titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà
dimostrato:
- con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;
- con denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 25 (codice Ateco fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti)
- Per quanto concerne il requisito inerente l’adeguato stabilimento industriale l’impresa presenta dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 e presenta copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la piena disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell’attestazione, nonché copia della denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (codice ATECO fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti).
- La SOA verifica la veridicità della dichiarazione attraverso l’esame della documentazione presentata dall’impresa, consultando altresì i dati contenuti nei bilanci e/o modelli unici delle imprese da attestare riferiti ai beni a disposizione.
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale:
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
COPERTURE SPECIALI CATEGORIA OS33 CARATTERISTICHE
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
- D.M. 770/82 categoria 2 - D.M. 304/98 categoria G1 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS33
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.
- D.M. 770/82 categoria 5H - D.M. 304/98 categoria S8 (parte) - D.P.R. 34/00, D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS34
- Qualificazione Obbligatoria
- Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.
- D.M. 770/82 === - D.M. 304/98 === - D.P.R. 34/00 === - D.P.R. 207/2010, D.L. 36/2023 categoria OS35
CODICE DEI CONTRATTI (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, l'operatore economico deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.
OPERAIO CON PATENTINO
- 09/03/2016
Comunicato
del Presidente - punto 17 Le SOA hanno ribadito
l’inapplicabilità di tale previsione normativa in fase di
qualificazione, segnalando che la verifica del possesso dei patentini
certificati ex art. 79, comma 19, del d.p.r. 207/2010, debba essere
specificatamente richiesta e dimostrata solo in fase di esecuzione.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
accoglibili in quanto la normativa regolamentare non consente di
demandare alle sole verifiche svolte dalle Stazioni Appaltanti in sede
di esecuzione l’effettivo possesso del requisito in questione.
Si evidenzia al riguardo che le indicazioni fornite con il Manuale sono state elaborate analizzando i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali, ai quali il d.p.r. 207/2010 rinvia, che prevedono per alcune tipologie di lavorazioni figure di personale specificamente qualificato, indicandone le modalità di qualificazione.
La materia necessita comunque di essere ulteriormente approfondita attraverso le OO.SS. di settore alle quali ci si riserva di richiedere un contributo al fine di determinare più puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione della norma regolamentare.
- Risposta. Le richieste delle SOA non risultano
accoglibili in quanto la normativa regolamentare non consente di
demandare alle sole verifiche svolte dalle Stazioni Appaltanti in sede
di esecuzione l’effettivo possesso del requisito in questione.
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento, qualora contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato. In via esemplificativa si chiarisce che il Contratto collettivo dell’edilizia prevede la presenza di personale qualificato con patentino, per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35.
- Nel proprio organico sia presente un numero di operai assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato, proporzionato alle classifiche richieste: un operaio qualificato relativamente alla I Classifica; per ogni successiva Classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI Classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente.
- Per la dimostrazione del requisito relativo alla presenza della figura dell’operaio qualificato l’impresa richiedente l’attestazione presenta la dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e modalità di cui al d.p.r. 445/2000 e copia del libro unico del lavoro con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale
- La SOA verifica la veridicità della dichiarazione riscontrando la conformità di quanto dichiarato rispetto ai dati contenuti consultando l’estratto del libro unico del lavoro.
- Art. 79. Requisiti di ordine speciale:
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 4, l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.
- Art. 357. Norme transitorie:
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
- bis (comma
introdotto dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011)
l certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento.
- ter (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 119 del
2012)
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.
- Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119
del 2012)
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.
- bis (comma
introdotto dall'art. 1, comma 3, lettera c), della legge n. 119 del
2012)
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato
dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011) - (il termine
è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre 2012, dall'art. 1,
comma 1, legge n. 119 del 2012)
A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alla categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. - (comma
così modificato
dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011) - (il termine
è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre 2012, dall'art. 1,
comma 1, legge n. 119 del 2012)
Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. - (comma
così modificato
dall'art. 4, comma 15, lettera c), legge n. 106 del 2011) - (il termine
è differito di altri 180 giorni, fino al 5 dicembre 2012, dall'art. 1,
comma 1, legge n. 119 del 2012)
Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (comma
così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 119
del 2012)
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