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LAVORI PUBBLICI

 D.L.31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.
  1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
    1. (catgorie sub.) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
    2. (categorie agg.) l'impresa affidataria può utilizzare:
      1. i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
      2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili
  2. (verifica bando) La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
  3. (ati) In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
  4. (contraente generale) Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Articolo 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
  1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
    1. (lavori analoghi) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
    2. (personale) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
    3. (attrezzature) adeguata attrezzatura tecnica.
  2. (attestato soa sufficiente ) Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
  3. (OG13) Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
  4. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all’articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
  1. (categorie da bando - multa rup) L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.

Comunicato del Presidente del 03.10.2023

  • Emissione del CEL per lavori eseguiti in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici
    L'Autorita sta procedendo all'aggiornamento dei modelli da utilizzare per l'emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici. Fino a nuove indicazioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli gia disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorita mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti" disponibile sul portale istituzionale ANAC.
  • Emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale
    L’articolo 119, comma 20, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all‘appaltatore, scomputando dallintero valore dell‘appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso i! subappalto”; la norma prevede, altresi, che i subappaltatori possono “richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite”.
    Per i lavori affidati da committenti privati, l’articolo 24, comma 7, dell’Allegato II.12 al codice dispone che per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all’applicazione del Codice, “!’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori”. Come gia chiarito dall’Autorita in vigenza del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici. Cid anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese.
    Tale indicazione si rende necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalita di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza.
    Atale ultimo proposito, si evidenzia, infatti, che, per espressa previsione degli articoli 20 e 28 del codice, la BDNCP assolve anche a finalita di trasparenza dei dati e delle informazioni relativi ai contratti pubblici, assicurando la tempestiva pubblicazione in formato aperto. Inoltre, l'emissione di un‘unica certificazione consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, gia riscontrata nella prassi in numerose occasioni.
    Le medesime indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti dallo stesso realizzati. Anche in tale ipotesi, la stazione appaltante e l’ente concedente emettono un unico CEL secondo il modello gia in uso nei sistemi dell’Autorita, con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario, di quelle associate alle imprese della sua composizione (se presenti) e alle consorziate (qualora il soggetto affidatario sia un consorzio).
  • Utilizzazione dell’Allegato B.1
    Il modello di CEL denominato Allegato B.1 é stato introdotto dall’articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 al fine di consentire l'indicazione nel CEL delle cosiddette “categorie variate” ossia di quelle categorie di lavorazioni previste nel previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e oggetto di modifica ad opera della normativa sopravvenuta. Pertanto, detto modello deve essere utilizzato esclusivamente in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti disciplinati dal richiamato Regolamento n. 34/2000.
    A tal fine, l'applicazione in uso per l’emissione del CEL indirizza automaticamente verso la compilazione dell'Allegato B-1 nel caso in cui siano selezionate categorie di lavorazioni riferite a detto Regolamento. Non é corretto I’utilizzo dell’'Allegato B.1 in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
  • Compilazione dei CEL per i bandi che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11
    La Tabella A dell’Allegato II.12 definisce la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
    L'articolo 18, comma 21, del medesimo allegato prevede che “Ai fini dell‘individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni é definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30....”.
    Le Stazioni Appaltanti, pertanto, possono indicare la categoria OG 11 tra le categorie delle opere da eseguire quando in fase di progetto viene prevista la realizzazione coordinata di lavori specifici riferibili alle suddette categorie specialistiche.
    La disposizione specifica, altresi, che i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11 ”... indicano, oltre all‘importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11...".
    In conformita rispetto a tali indicazioni, si chiarisce che i CEL riferiti a interventi che prevedono l'esecuzione di lavori nella categoria OG 11 devono necessariamente riportare nel Quadro 6.1 “Esecuzione dei lavori" e nel Quadro 6.2 “Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario”, gli importi relativi agli interventi eseguiti nelle suddette tre categorie specialistiche che compongono la categoria OG 11.


 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • (Problematiche nell’espletamento dell’attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24/08/2016 e successivi)
    Comunicato del Presidente del 29 marzo 2017 La UNIONSOA, per conto della Società Organismi di Attestazione associate, ha rappresentato alcune problematiche operative nel processo di attestazione - correlate all’evento sismico del 24/08/2016 ed a quelli successivi del 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017, che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo - riguardanti le imprese che hanno sede nelle zone terremotate o che vi hanno eseguito lavori.
    In dettaglio, è stato segnalato che gli uffici tecnici delle amministrazioni interessate dal sisma incontrerebbero significative difficoltà nello svolgere le seguenti attività, essenziali per consentire alle SOA di concludere positivamente l’iter di attestazione:
    1. relativamente ai lavori pubblici:
      1. emettere i C.E.L. ed inserirli telematicamente nel casellario ANAC;
      2. riscontare le richieste di acquisizione dei bandi di gara
    2. relativamente ai lavori non assoggettati alla normativa sui contratti pubblici:
      1. riscontare le richieste di veridicità della documentazione esibita alle SOA dalle imprese che intendono qualificarsi;
      2. fornire copie autentiche dei progetti approvati.
    Onde evitare penalizzazioni delle imprese coinvolte dalle problematiche citate, la UNIONSOA ha chiesto di valutare la possibilità di ricorrere a ‘procedure semplificate’, qualora le Amministrazioni interessate - in risposta ai riscontri di veridicità delle SOA – confermino che, allo stato, non sono nelle condizioni logistiche di dare corso ai riscontri richiesti.
    Nel caso in questione occorre quindi preventivare misure di carattere straordinario e transitorio, utili a superare le difficoltà prospettate, contemperando gli interessi delle imprese ad ottenere l’attestato di qualificazione, con quelli più generali legati alla necessità che gli operatori economici accedano alla qualificazione solo in esito ad un rigoroso procedimento di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
    Tanto premesso, sentita in via breve anche la Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, si ritiene di fornire una risposta alle istanze rappresentate, nei termini indicati di seguito.
    In ordine alla delimitazione massima dell’ambito territoriale per il quale potranno trovare applicazione transitoria le procedure semplificate, si richiamano gli allegati al D.L. n. 189 del 17/10/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) e successivi, dove sono elencati i Comuni ricadenti nel cosiddetto ‘cratere’.
    Per quanto riguarda l’ambito temporale durante il quale saranno applicabili le procedure transitorie, si ritiene che per il ritorno alla piena operatività delle Amm.ni Comunali, e quindi al superamento del regime straordinario causato dal sisma, sia opportuno fare riferimento alla durata della Gestione Commissariale, il cui termine massimo di scadenza è attualmente fissato al 31 dicembre 2018.
    Definiti in tal modo l’ambito territoriale e quello temporale, si dispone che:
    1. dovrà comunque essere assicurato il rilascio dei C.E.L. in via telematica (si rammenta che il RUP, in possesso delle credenziali, può accedere ai sistemi dell’Autorità da qualsiasi terminale). Per quanto riguarda i dati da inserire, nell’indisponibilità degli atti conservati presso l’Ente, il RUP potrà avvalersi dei documenti esibiti dall’impresa (ovviamente purché ne riconosca la sostanziale attendibilità), apponendo una specifica annotazione nel campo testo finale del C.E.L. (Quadro 8 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori), che attesti il carattere provvisorio dei dati contenuti nel certificato, in quanto lo stesso è stato rilasciato sulla base degli atti in possesso dell’impresa;
    2. in relazione ai bandi di gara, se l’Amm.ne Comunale non è in grado, logisticamente, di fornire i riscontri richiesti dalla SOA, la stessa dovrà tentare di recuperare detta documentazione e i provvedimenti amministrativi attraverso altri siti istituzionali o portali di settore (si pensi, ad esempio, anche agli obblighi di pubblicazione - concernenti i provvedimenti amministrativi - sui siti web, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, di cui al D.Lgs.n.33/2013 e successivi). Se la SOA documenta, in atti del fascicolo di attestazione, i tentativi infruttuosi per rintracciarli, potrà acquisirli dall’impresa;
    3. analogamente, per quanto riguarda le copie dei progetti approvati, se l’Amm.ne non è in grado di fornire sufficiente riscontro, la SOA dovrà operare una valutazione della documentazione esibita dall’impresa, conservando anche in questo caso la comprova delle verifiche svolte.
    Allo scadere del periodo transitorio (e quindi fino al 31/12/2018 o al termine anteriore di cessazione della gestione Commissariale straordinaria), le SOA dovranno procedere all’effettuazione di verifiche ed acquisizioni con modalità ordinarie per tutti gli attestati rilasciati nel periodo, adottando provvedimenti di ridimensionamento/decadenza ora per allora, all’emergere di eventuali valutazioni preclusive da parte delle Amm.ni preposte.
    Il mancato svolgimento delle verifiche (una volta cessata la transitorietà) comporterà l’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente, a prescindere dal momento in cui tale omissione dovesse venire in rilievo; analoghe conseguenze deriveranno dal caso in cui venga accertato che la SOA ha omesso di svolgere le ordinarie verifiche presso gli Enti Interessati, nonostante ciò fosse stato possibile sin da subito.

  • (Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici)
    08/06/2016 Comunicato All’esito dell’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità sulle modalità adottate dalle Società Organismo di Attestazione per il riconoscimento dei requisiti d’ordine speciale presupposti al rilascio dell’attestazione di qualificazione alle società concessionarie di servizi pubblici, operanti nei settori speciali sono emerse alcune criticità inerenti le modalità di rilascio delle certificazioni di esecuzione dei lavori svolti da tali società sia nell’ambito delle attività rientranti nel core business oggetto della concessione, sia in ambiti estranei al contratto di concessione.
    Dette criticità, che possono ricondursi a tre tipologie differenti a seconda della natura della lavorazione eseguita (rientrante o meno nell’attività oggetto di concessione) e della effettiva diretta esecuzione da parte del concessionario, riguardano le certificazioni di esecuzione dei lavori valutate positivamente ai fini del riscontro del possesso del requisito minimo di idoneità tecnica, previsto dall’art. 79, c. 5, del d.p.r. 207/2010.
    Precisamente si è riscontrato che:
    1. Le lavorazioni eseguite direttamente (dal concessionario o dal solo socio operativo) connesse all’esercizio delle attività oggetto di concessione sono state certificate con CEL immessi a cura del medesimo concessionario nella Banca dati telematica. Ne deriva che:
      1. il soggetto committente e il soggetto esecutore coincidono, quest’ultimo certifica oltre che l’entità dei lavori anche il buon esito;
      2. non viene fornita evidenza delle eventuali imprese sub-affidatarie intervenute nello svolgimento delle lavorazioni;
      3. essendo inserito il CEL nella banca dati telematica le S.O.A. ritengono soddisfatto il proprio onere di accertamento, con il mero risconto dell’inserimento della certificazione dei lavori nella banca dati telematica dei CEL pubblici;
    2. I lavori affidati dai concessionari a terzi esecutori per la realizzazione di opere e/o lavori che riguardano le attività in concessione vengono utilizzati per la propria qualificazione e certificati come lavori in conto proprio, sebbene totalmente eseguiti da soggetti terzi. Tali lavori vengono ritenuti probanti del requisito di idoneità tecnica del concessionario, che pur assumendo la sola veste di committente, utilizza la facoltà prevista dall’art. 85 c. 1, del d.p.r. 207/2010, per i lavori subappaltati.
      Ne deriva che i concessionari pur assumendo in dette circostanze la mera fisionomia di committenti utilizzano i lavori eseguiti da imprese terze ai fini della propria qualificazione, sfruttando il cosiddetto premio di coordinamento previsto per le imprese aggiudicatarie che sub-affidano opere a terzi esecutori;
    3. I lavori affidati dai concessionari a terzi esecutori per la realizzazione di opere e/o lavori non direttamente collegate alle attività in concessione, vengono utilizzati per la propria qualificazione e certificati come lavori in conto proprio, in quanto considerati comunque connessi all’esercizio della propria attività.
      Ne deriva che i concessionari, pur assumendo in dette circostanze la mera fisionomia di committenti, utilizzano i lavori eseguiti da altre imprese ai fini della propria qualificazione.

    Preliminarmente si osserva che i servizi pubblici locali, a seguito dell’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis del d.l. 112/2008 e della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 138/2011 (che riprendeva temi e contenuti dell’abrogato art. 23 bis) sono regolati, ad oggi, dal quadro giuridico comunitario - ora attratto anche nella disciplina del recente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 - sulla scorta del quale l’affidamento del servizio può avvenire secondo tre diversi modelli:
    1. tramite conferimento in favore di soggetti individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione). I possibili modelli procedurali sono: appalto di lavori e/o servizi; concessione di lavori e/o servizi; concessione di costruzione e gestione; project financing; finanziamento tramite terzi;
    2. tramite affidamento ad una società mista pubblico-privata. Il noto parere del Consiglio di Stato del 18 aprile 2007, n. 456, ha suggerito di equiparare la gara per l’affidamento del servizio pubblico alla gara per la scelta del socio, nel caso in cui quest’ultimo si configuri come un socio «industriale ed operativo». Tale posizione è stata avallata anche dalla Commissione Europea che, nella Comunicazione 5 febbraio 2008 (C/2007/661), ha sottolineato la difficile praticabilità di una doppia procedura di gara. La soluzione della gara unica aveva poi trovato riscontro normativo nella disciplina oggi abrogata dell’art. 4 che la declinava come gara cd. a doppio oggetto;
    3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing, che a seguito delle abrogazioni di cui sopra ha visto venire meno diversi vincoli cui era soggetto (cfr. art. 113 del d.lgs. 267/2000)

    07/09/2016 - AFFIDAMENTI SOCIETA' IN HOUSE (Comunicato del Presidente dell’Autorità del 03/08/2016) A seguito della ricezione di una richiesta di parere riguardante la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house nelle more dell’emanazione, da parte dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, previsto dal comma 1 dell’articolo 192, anche in caso di mancato inoltro della domanda di iscrizione, stante l’interesse generale della questione, è stato ritenuto opportuno fornire chiarimenti alla generalità dei soggetti interessati nei termini seguenti. L’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l’Autorità ai sensi del medesimo comma, avvenga dopo che è stata riscontrata l’esistenza dei requisiti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto. La norma pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto, delle modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco. L’adozione dell’atto in parola da parte dell’Autorità richiede la previa analisi dell’incidenza delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei requisiti identificativi dell’istituto dell’in house providing. Nelle more, tenuto conto dell’efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell’iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l’affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione. In un’ottica sistematica, deve infatti ritenersi che la previsione dell’art. 192, comma 1, (secondo cui la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di procedere ad effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale), presupponga l’istituzione dell’elenco e l’adozione dell’atto dell’Autorità e, conseguentemente, che la disposizione non valga a istituire, nel diverso attuale contesto, la pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla possibilità di effettuare affidamenti in house. Le domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo l’adozione dell’atto dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso definite.

  • La travagliata gestazione di una disciplina unitaria in tema di affidamenti in concessione di tali servizi, trova organica sistematizzazione, almeno per quanto qui di interesse, nell’art. 164 del d.lgs. 50/2016, in base al quale per l’affidamento del servizio pubblico la stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore) è chiamata all’applicazione del codice dei contratti pubblici parte II e/o III a seconda che si versi o meno nelle attività di cui all’allegato II del d.lgs. 50/2016.
    Stante l’esplicito rinvio, riportato al comma 2, dell’art. 164, all’applicabilità della parte I del codice si evince chiaramente che nell’affidamento del servizio (mediante concessione) la Stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore) dovrà necessariamente individuare l’entità e la tipologia dei lavori connessi allo svolgimento del servizio da affidare, stante l’applicazione della previsione di cui all’art. 23 (rubricato: “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”) che contempla già nel “progetto di fattibilità” “[…] l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche […]”.
    Rivelatrici, sotto altro aspetto, sono sia la previsione dell’art. 28 (rubricato: “Contratti misti di appalto”) del d.lgs. 50/2016 laddove si stabilisce che: “[…] L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”, sia quella dell’art. 71 del Codice che, richiamando le informazioni obbligatorie che devono essere presenti nei bandi di gara, contempla ai sensi dell’allegato XIV, parte I, lettera C (settori ordinari) e parte II, sezione A (settori speciali) del d.lgs. 50/2016 la natura ed entità dei lavori e dei servizi oggetto di affidamento.
    Anche la previsione di cui al comma 1 dell’art. 170 del nuovo Codice dei Contratti, d.lgs. 50/2016, (rubricato: “Requisiti tecnici e funzionali”) per cui: “I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara”, ed ancora quella dell’art. 171, comma 3, lett. b) del citato codice ove segnatamente si prescrive che: “nel bando di concessione o nell’invito a presentare offerte (deve essere inserita la previsione) che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche […]”, impongono la necessità che la concessione di servizio pubblico laddove, in termini generali, è subordinata ad un piano di ammodernamento e/o ampliamento dell’infrastruttura, debba individuare l’entità e la tipologia dei “lavori” già nella fase di affidamento della stessa.
    Tale assunto trova conferma nel comma 1 dell’art. 167 del d.lgs. 50/2016, laddove si prevede che nel calcolo del valore della concessione, venga contemplata la stima del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione.
    Nel senso sopra indicato vanno anche le discipline di settore, quale ad esempio quella del servizio idrico integrato che al comma 2-bis dell’art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prescrive che: “[…] le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio […]”; ed ancora per l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, si prevede all’art. 202 del medesimo decreto legislativo (d.lgs. 152/2006) che lo stesso affidamento dovrà svolgersi “mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento di servizi pubblici locali ...” (attuale art. 113 del d.lgs. 207/2000).
    Lo stesso dicasi nella concessione di distribuzione del gas “affidata esclusivamente mediante gara ... aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti” (cfr. art. 14, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), rimandando, per l’individuazione dell’entità e la tipologia dei lavori da eseguirsi sull’infrastruttura, al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015)
    Lo stesso vale per il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ove il comma 2 dell’art. 18 prevede “[…] Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l’affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all’articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste […]”.
    Nel ritenere dunque che i concessionari di un servizio pubblico sono sempre tenuti ad eseguire, ovvero ad affidare a terzi, i “lavori” nel rispetto della disciplina di settore degli appalti pubblici, si ritiene che con l’affidamento del servizio pubblico la stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore) è chiamata all’applicazione del codice dei contratti pubblici parte II e/o III a seconda che si versi o meno nelle attività di cui all’allegato II del d.lgs. 50/2016
    Anche dal richiamo alla parte I del codice discende chiaramente che nell’affidamento del servizio (mediante concessione) la stazione appaltante (rectius: amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore) dovrà necessariamente individuare l’entità e tipologia dei lavori strumentali all’esecuzione del servizio che viene posto a gara, stante l’applicazione della previsione di cui all’art. 23 (rubricato: “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”) che contempla già nel “progetto di fattibilità” “[…] l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche […]”.

    Alla luce di quanto premesso si osserva che i concessionari di un servizio pubblico sono sempre tenuti ad eseguire, ovvero ad affidare a terzi, i “lavori” nel rispetto della disciplina di settore degli appalti pubblici (odierno d.lgs. n. 50/2016).
    Dunque, anche alla luce dell’art. 31, comma 4, lettera i), del d.lgs. 50/2016, che impone al RUP la verifica e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni, l’immissione nella Banca dati telematica delle certificazioni dei lavori eseguiti dai concessionari deve necessariamente rimanere incardinata in capo alla stazione appaltante (concedente), una volta verificata la sussistenza delle condizioni di legge.
    L’immissione nella Banca data telematica delle certificazioni dei lavori rilasciate dai soggetti concedenti dovrà tenere in debito conto che, ai sensi del decreto del d.p.r. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), il “certificato” è “il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.
    Che a tale specie si riconduce lo stesso certificato di esecuzione dei lavori (ex art. 83, comma 4, del d.p.r. 207/2010 tuttora vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016), ossia l’atto con cui il committente - di opere pubbliche e private - dichiara nei modi indicati dall’allegato B e B1 del d.p.r. 207/2010, ai fini della certificazione SOA, che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito dietro il mero riscontro tecnico della tipologia del lavoro effettuato e della sua rispondenza alle categorie di classificazione.

    Per quanto sopra, si ritiene ragionevole e proporzionato indicare alle S.O.A., alle S.A. ed ai concessionari di servizi pubblici quanto segue:
    Per quanto concerne le certificazioni delle lavorazioni eseguite direttamente dal concessionario o dal socio operativo, in esercizio delle attività oggetto di concessione, tali certificazioni dovranno essere immesse nella Banca dati telematica dei Cel pubblici a cura del soggetto concedente (esclusivamente di natura pubblica).
    Per quanto concerne le lavorazioni affidate dal concessionario a imprese terze, si ritiene che tali lavorazioni devono essere attribuite e certificate dal concessionario ai soli soggetti esecutori a meno che il medesimo concessionario appaltante non dimostri di aver assunto diretta responsabilità nei confronti del concedente. Il CEL dovrà, pertanto, essere rilasciato con le modalità previste dall’art. 86, c. 2 e 5 del d.p.r. 207/2010 alle imprese effettivamente esecutrici e non potrà concorrere alla qualificazione del concessionario.
    Tali lavorazioni potranno essere, altresì, valutate anche a favore del concessionario, con la metodologia disciplinata dall’art. 85, c. 1, del d.p.r. 207/2010 qualora il concessionario committente comprovi con idonea documentazione di aver assunto un concreto ruolo di coordinamento e sorveglianza per le opere affidate a terzi. In tal caso almeno la progettazione dell’intervento e la direzione tecnica dell’esecuzione dovrà essere curata direttamente dal concessionario e la documentazione idonea a tale dimostrazione dovrà essere prodotta alla SOA e oggetto di opportuni riscontri di veridicità.
    Per quanto concerne la modalità di rilascio, il CEL potrà seguire la logica di rilascio dei CEL pubblici, ove l’affidamento sia stato disposto con procedure ad evidenza pubblica, in applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici, oppure quella dei CEL privati (art. 86, commi 2 e 5, del d.p.r. 207/2010) ove l’affidamento sia stato effettuato senza procedura ad evidenza pubblica. In tale ultimo caso - anche se immesso in banca dati - il CEL dovrà essere corredato della documentazione prevista dalle disposizioni regolamentari richiamate.
    Le Società Organismo di Attestazione, uniformando il proprio comportamento, dovranno procedere alla revisione di tutte le attestazioni già rilasciate, in occasione della verifica triennale o in occasione del primo rinnovo, con la valutazione delle sole certificazioni di esecuzione lavori rilasciate nel senso suindicato.

  • (mancata emissione) L’art. 83, comma 7 del Regolamento, ultimo periodo, ha chiarito che i CEL rilasciati dalle stazioni appaltanti non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel Casellario informatico. In virtù delle norme vigenti, l’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta. La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lettera b) del Codice, riscontri che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 (trenta) giorni per l’emissione del CEL.
  • (buon esito) Ai sensi dell’articolo 83, comma 4 del Regolamento i certificati di esecuzione lavori (CEL) rilasciati da committenti pubblici sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B del medesimo Regolamento e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Se vi sono state vertenze in sede arbitrale o giudiziaria ne viene indicato l'esito. I lavori da valutare ai fini della qualificazione dell'impresa sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito.
  • (rescissioni contrattuali per danno) Nel caso di rescissioni contrattuali in danno (grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che abbiano compromesso la buona riuscita delle opere), il CEL non potrà essere utilizzato ai fini della qualificazione poiché i lavori non sono stati eseguiti con buon esito e ciò anche con riferimento ai soli importi liquidati e fatturati. Va inoltre tenuto presente che, nell’ipotesi di rescissione in danno dovuta al mancato adeguamento delle lavorazioni eseguite ai contenuti progettuali dell’opera, l’importo liquidato non è significativo della regolarità e del buon esito dei lavori eseguiti ed inoltre la liquidazione dei lavori eseguiti non dimostra il loro buon esito dato che, in seguito alla delibera di risoluzione del contratto, il responsabile del procedimento redige lo stato di consistenza delle opere eseguite, quantificandone l’importo e in sede di liquidazione finale determina, escutendo anche la cauzione, l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente.
  • (bando di gara) Il certificato di esecuzione lavori rilasciato dal committente deve riportare la categoria prevalente e le eventuali ulteriori categorie scorporabili indicate nel bando di gara dal committente stesso, nonché la descrizione puntuale delle opere eseguite.
  • Per le caratteristiche delle categorie OG2 - OS2A - OS2B - OS25 clicca qua

CERTIFICATI TELAMATICI
  • (caratteristiche) Il Codice dei contratti pubblici prevede espressamente che le SOA acquisiscono i CEL unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all’esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese. Per tale finalità si è ritenuto di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei certificati in modo da permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle società organismo di attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per lo svolgimento sia dell'attività di monitoraggio e studio dell’Osservatorio, sia di quella istruttoria per la vigilanza.
  • (dal 09/07/2006) A far data del 9 luglio 2006 l’Autorità ha previsto (mediante comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale) l’emissione telematica da parte dei soggetti tenuti all’applicazione del Codice come unica modalità di rilascio dei certificati esecuzione lavori, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica all’uopo predisposta e resa disponibile sul sito internet dell’Autorità. In particolare occorre tenere conto della data di entrata in vigore dell’obbligo di rilascio del CEL telematico (9 luglio 2006) e della possibilità di utilizzare CEL cartacei rilasciati nel periodo precedente ma ancora utili poiché rientranti nel decennio ovvero utilizzati ai sensi dell’art. 79, comma 14 del d.p.r. 207/2010. Tali CEL cartacei potranno essere utilizzati in sede di attestazione previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che, in mancanza di tale conferma scritta, sotto il profilo sia formale che sostanziale, da parte del soggetto emittente, passibile di sanzione ex art. 6, comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere utilizzati.
  • (lavorazioni ricadenti nelle cosiddette categorie variate)
    03/08/2016 - INDICAZIONI OPERATIVE (Comunicato del 03/08/2016 - punto b) Alcune Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale vacatio legis che ne sarebbe derivata. In particolare, le problematiche sollevate si riferiscono alle lavorazioni ricadenti nelle cosiddette categorie variate; i commi 12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010, regolavano le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate contemplata dall’allegato A del d.p.r. 34/2000, poi modificata dall’allegato A del d.p.r. 207/2010 (per le cosiddette categorie variate); in base a tali disposizioni le imprese potevano esercitare la facoltà di ottenere la riemissione dei CEL, con il riconoscimento delle nuove categorie di qualificazione equivalenti, introdotte dal d.p.r. 207/2010, secondo l’allegato B1 (Certificato di esecuzione lavori ex art. 357, comma14 e 15, del Regolamento) richiamato dagli articoli del d.p.r. citato;
    1. Risposta. Con riferimento a quelle indicate nel punto b), ha ritenuto che esse saranno affrontate ex professo con le linee guida previste dall’art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che, nelle more della loro adozione - in virtù di quanto stabilito dall’art. 83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di vacatio legis - le disposizioni tutte del d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n. 207/2010. Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali indicazioni ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per consentire a tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e di adeguarsi ad esso.

CERTIFICATI TELAMATICI RILASCIO
  • Di seguito le indicazioni necessarie per il rilascio del CEL:
    • Ai fini dell’utilizzo della procedura di cui trattasi, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del responsabile del procedimento, l’accreditamento al servizio di anagrafe disponibile, esclusivamente via web, all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accreditamento, dovrà disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per il rilascio della password. Le credenziali di accesso saranno nominative e la responsabilità circa l’utilizzo delle stesse ricadrà in capo al richiedente. L’utente già in possesso di credenziali dovrà accedere nuovamente all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/ ed associarsi alla stazione appaltante (una o più) con la quale collabora selezionando il profilo “responsabile unico del procedimento”.
    • Una volta effettuata l’associazione tra soggetto richiedente e stazione appaltante, la procedura permetterà la stampa di una dichiarazione in cui si attesta l’appartenenza del soggetto alla stessa stazione appaltante e si dichiara che le credenziali di accesso verranno utilizzate esclusivamente ai soli fini istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante o da un suo delegato e trasmessa all’Osservatorio. La sua ricezione sarà condizione necessaria per l’abilitazione dell'utente all'utilizzo della procedura in questione.
    • A seguito della richiesta da parte di un’impresa esecutrice di lavori del relativo certificato conforme all’allegato B previsto dal Regolamento, il responsabile del procedimento della stazione appaltante, dopo aver proceduto alla compilazione ed alla convalida dei campi del modulo digitale, produce in duplice copia un documento conforme al richiamato allegato B attraverso la funzione “stampa” prevista dalla procedura sopra indicata. Una delle due copie sarà rilasciata all'impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e l’altra sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante per eventuali successivi controlli. Il responsabile del procedimento provvederà anche a stampare (utilizzando la funzione di “stampa interna” prevista dalla suddetta procedura informatica) e ad archiviare una copia cartacea del documento digitale depositato nel server dell’Autorità, contenente tutti i dati inseriti con la predetta procedura (tale copia sarà differente dall'allegato B prima stampato, sia per il maggior numero di dati in essa contenuto sia per la diversa veste tipografica). Anche in questo caso, la stampa e l'archiviazione del documento digitale sono finalizzate a consentire eventuali successivi controlli.
    • Il Regolamento attuativo del Codice prevede il rilascio del certificato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’operatore economico (art. 8 comma, comma 7, lettera a), al fine di non rallentare l’attività di attestazione da parte delle SOA ed evitare le gravi ripercussioni che ciò comporterebbe per il regolare andamento del mercato dei contratti pubblici.
    • Considerata l’esigenza di semplificare il processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti pubblici, di ridurre i costi, di accelerare e rendere più trasparente il processo di gara, si forniscono ulteriori indicazioni utili in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori.
    • L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera a) del Regolamento.
    • (copia impresa) La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità indicate dall’Autorità nel “Manuale utente” presente sul sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi ad accesso riservato Vai alla guida al servizio. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.
    • (entro 30 giorni) L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta. La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lettera b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel Casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, comma 11 del Codice. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 (trenta) giorni per l’emissione del CEL.

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale si indicano i dati essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformità all’originale delle certificazioni prodotte in copia;
  • certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche in forma cartacea anteriori al luglio 2006;
  • copia dei certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche e inseriti nel Casellario informatico o copia della richiesta di rilascio della certificazione;

CONTROLLO SOA
  • (Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del d.l.vo 163/2016)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
    1. Risposta. La richiesta delle SOA trova già risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa « ... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti ».
      È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori (sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica, art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei previsti ed idonei riscontri di veridicità.
  • La SOA, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dall’impresa
  • relativamente ai CEL rilasciati da soggetti tenuti all’osservanza delle norme del Codice e del Regolamento presenti sul Casellario informatico, acquisisce le medesime certificazioni attraverso la consultazione del Casellario, provvedendo a riscontrarne la relativa conformità.
  • Relativamente alle certificazioni rilasciate da committenti pubblici emessi prima del luglio 2006 non presenti sul Casellario, la SOA è tenuta ad effettuare i riscontri di veridicità formale e sostanziale presso gli enti e/o amministrazioni con la precisazione che in assenza dell’acquisizione del riscontro formale da parte della stazione appaltante, in merito alla veridicità formale e sostanziale della certificazione, non è consentita la spendita della stessa.
  • (Controllo bandi di gara 08/06/2011) La SOA, nell’attività di attestazione, per i CEL emessi e relativi a lavori riferiti a bandi di gara o ad avvisi o lettere di invito pubblicati a far data dall’8 giugno 2011, è tenuta a controllare la corrispondenza delle categorie indicate nel CEL con quelle riportate nel bando di gara, o nell’avviso o nella lettera di invito, o ancora nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione e/o aggiuntivi debitamente approvati; le SOA sono tenute, altresì, a segnalare all’Autorità le eventuali incongruenze rilevate ad esito di tale controllo.
  • Per quanto concerne le certificazioni rilasciate per le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, la SOA è tenuta a verificare presso l’ente preposto alla tutela del bene l’effettiva apposizione del visto in relazione ai CEL privati e ai CEL pubblici emessi in data anteriore al luglio 2006 non presenti nel Casellario informatico, fermo restando che in assenza del riscontro di veridicità da parte della competente Autorità preposta alla tutela del bene i relativi CEL non sono utilizzabili. Resta inteso che per i lavori eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche i relativi CEL telematici devono contenere nell’apposita sezione gli estremi identificativi del suddetto visto.
  • La SOA è tenuta a verificare secondo quanto disposto dall’art. 248, comma 3, che i lavori rientranti nelle citate categorie e documentati nel CEL presentati dall’impresa siano stati effettivamente eseguiti dalla medesima impresa da attestare.
  • (CEL cartacei) Al fine di effettuare correttamente le verifiche sui CEL pubblici, le SOA devono attenersi alle seguenti indicazioni:
    1. la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei CEL emessi in data anteriore al 9 luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo deve essere inviata per conoscenza all’Autorità esclusivamente con la modalità comunicata alle SOA e indirizzata all’Osservatorio;
    2. il termine per l’adempimento indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi 20 (venti) giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a/r o della PEC da parte della stazione appaltante e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all’Autorità, deve avere prova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa. A tal fine fanno fede la cartolina di ritorno per la raccomandata a/r e la e-mail attestante la ricezione per la PEC;
    3. la SOA è tenuta a segnalare all’Osservatorio dell’Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente tramite il sistema indicato alle SOA.


 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
    1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l’allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.