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LAVORI PRIVATI

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
  1. ..............
  2. (categorie lavori privati) Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.
  3. ..............
  4. (edilizia abitativa) Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.
  5. (documenti lavori privati) Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
    1. permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
    2. copia del contratto stipulato;
    3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
    4. copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
  6. ..............
  7. (lavori privati - CEL e subappaltatori)  Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.
  8. ..............

Comunicato del Presidente del 24.05.2023
Chiarimenti in merito alle verifiche da compiere sulla documentazione esibita a corredo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) privati.
L’Autorità, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, in particolare in occasione delle visite ispettive condotte presso la sede di alcuni organismi di attestazione, ha riscontrato la necessità di fornire chiarimenti a tutte le SOA autorizzate in relazione alle verifiche da compiere sulla documentazione presentata dalle imprese ai fini della qualificazione a corredo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) privati.
Sul punto appare opportuno, in primo luogo, richiamare quanto stabilito dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il cui art. 86, comma 5, prevede che nel caso di lavori eseguiti per committenti privati, le imprese debbano corredare la domanda di qualificazione con la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti:
  1. permesso a costruire, ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
  2. contratto stipulato;
  3. fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
  4. certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
La disposizione è stata riprodotta negli stessi termini nell’art. 24, comma 5, dell’allegato II.12 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’Autorità, nel “ Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” ha ulteriormente specificato le verifiche che l’organismo di attestazione deve compiere in tale circostanza, precisando in via generale che: “ per quanto concerne le certificazioni inerenti le lavorazioni affidate da committenti non soggetti alla normativa del Codice, la SOA, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dall’impresa, è tenuta ad effettuare il riscontro di veridicità presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e/o direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture, con l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dagli stessi ai sensi del d.p.r. 445/2000 volta a confermare l’autenticità dei documenti e la veridicità dei dati in essi contenuti; provvede altresì al riscontro di veridicità del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, presentati dall’impresa, presso l’ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia. Resta inteso che, in assenza del riscontro di veridicità da parte del suddetto ente amministrativo interessato, i CEL relativi a lavori affidati da committenti non soggetti alla normativa del Codice non sono utilizzabili in sede di attestazione” .
Da quanto precede risultano chiare le indicazioni contenute nell’art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12) in merito alla documentazione da esibire in sede di qualificazione a corredo dei CEL privati, così come le precisazioni del Manuale in merito alle verifiche cui è tenuta la SOA ai fini della valorizzazione di detti lavori nel certificato.
L’Autorità ha, tuttavia, rilevato che le SOA non sempre procedono ad una esaustiva azione di conferma della veridicità di tutti i documenti presentati, risultando, per alcuni CEL, talvolta mancante la documentazione di conferma della veridicità ad opera del committente oppure non svolta la verifica degli atti autorizzativi dei lavori eseguiti emessi dalle amministrazioni competenti.
A tale proposito le SOA interessate hanno giustificato l’asserita incompletezza dei controlli dichiarando di essersi attenute alle disposizioni del suindicato Manuale sull’attività di qualificazione , secondo le quali sarebbe sufficiente che il riscontro di veridicità provenga da almeno uno dei due soggetti interessati (committente o direttore dei lavori).
In verità occorre osservare che nel Manuale, ad integrazione della regola generale afferente la documentazione da acquisire e le verifiche da effettuare, l’Autorità ha previsto che “per quanto concerne le contestuali verifiche da effettuarsi presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture, in caso di mancata acquisizione di uno dei due riscontri di veridicità della suddetta documentazione, si dà atto che il certificato relativo risulta utilizzabile, sempre che la SOA dimostri di aver acquisito i restanti richiesti riscontri e la loro esaustività e congruenza atta a comprovare la veridicità e sostanza della documentazione esibita” .
Dalla lettura del richiamato passaggio appare di tutta evidenza che in caso di acquisizione di uno solo dei due riscontri prescritti, le altre diverse conferme, come ad esempio quelle relative agli atti autorizzativi, debbano essere sempre assicurate.
Si precisa, pertanto, che la previsione del Manuale sull’attività di qualificazione , in base alla quale si ritiene sufficiente che il riscontro di veridicità provenga da almeno uno dei due soggetti che devono sottoscrivere il CEL (committente e direttore dei lavori), non può essere invocata in assenza del presupposto necessario per applicarla, ovvero che le SOA dimostrino di aver acquisito i restanti richiesti riscontri e la loro esaustività e congruenza sia idonea a comprovare la veridicità e sostanza di quanto esibito.
Per quanto attiene invece all’assenza, nella documentazione a corredo di alcuni lavori privati, degli atti autorizzativi, i rappresentanti delle SOA hanno specificato di aver ritenuto che le verifiche da svolgere su CEL relativi a lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 207/2010, fossero quelle indicate dall’art. 25 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale non prevedeva l’obbligo da parte dell’impresa di esibire tali atti di autorizzazione.
L’Autorità ritiene che una tale impostazione non possa essere condivisa, in quanto ciò che rileva, ai fini del procedimento istruttorio di competenza delle SOA, non è la norma vigente all’epoca della realizzazione dei lavori, bensì quella vigente all’atto delle verifiche sulla documentazione esibita dall’impresa.
Al riguardo, quindi, si evidenzia che le previsioni di cui all’art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12) e le indicazioni contenute nel Manuale sull’attività di qualificazione si applicano anche ai CEL privati rilasciati e già valutati in vigenza del d.P.R. n. 34/2000.
Una siffatta puntualizzazione si rende necessaria dal momento che le attuali disposizioni normative prevedono che i lavori utilizzabili per la qualificazione sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, tra i quali possono ragionevolmente figurare anche quelli eseguiti sotto il vigore del d.P.R. n. 34/2000.
In questi casi le SOA, che conservano in atti la documentazione esibita a corredo di CEL privati, ritenuta idonea e completa secondo le previsioni del d.P.R. n. 34/2000, saranno tenute a richiedere le necessarie integrazioni alle imprese interessate, se la stessa risulti non conforme rispetto alle attuali disposizioni di cui al richiamato art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12).
Analogamente, laddove le verifiche documentali condotte nel corso di precedenti procedimenti istruttori di attestazione dovessero risultare non in linea con le indicazioni fornite dal Manuale sull’attività di qualificazione , le SOA dovranno provvedere ad integrare o ripetere, se necessario, gli accertamenti già svolti.
In altri casi è stato rilevato che le SOA, in luogo del riscontro di veridicità fornito dai soggetti emittenti e depositari dei necessari atti, hanno considerato idonee le copie documentali autenticate da un notaio o dall’ufficiale dell’anagrafe di un ente diverso da quello emittente.
Il valore probatorio di tali atti, tuttavia, si limita alla constatazione di conformità degli stessi rispetto ad un documento prodotto dall’impresa e non, invece, rispetto a quello depositato agli atti del soggetto preposto alla conservazione del documento originale.
Orbene, il ricorso a copie di atti, autenticate da soggetti diversi dagli emittenti dei documenti originali e non preposti a conservare copia degli stessi, indebolisce il livello di comprova della veridicità che deve scaturire all’esito della verifica istruttoria di competenza delle SOA.
Si chiarisce, pertanto, che qualsivoglia documento esibito in copia autentica non necessita di essere verificato presso il soggetto emittente o tenuto alla conservazione dell’originale solo laddove si possa evincere, con assoluta certezza, che tale atto sia la copia del documento originale a suo tempo esibito al pubblico ufficiale (funzionario comunale o notaio).
In sostanza deve essere chiaro che colui che ha attestato la copia autentica lo ha fatto dopo aver accertato che l’originale esibito fosse l’atto effettivamente rilasciato/emesso dal soggetto emittente ovvero la documentazione conservata agli atti dei soggetti depositari.
Da ultimo, sempre in considerazione delle criticità emerse durante le visite ispettive, si ravvisa la necessità di ribadire alle SOA che le stesse, nello svolgere i riscontri di veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dall’impresa, sono tenute a prestare la massima attenzione nell’inserimento del corretto indirizzo di posta elettronica certificata dei destinatari, al fine di assicurare che le richieste pervengano direttamente e tempestivamente ai soggetti interessati, a garanzia dell’effettività delle dovute verifiche.


 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • (Certificato di Esecuzione Lavori) Le previsioni contenute nell’art. 86 del Regolamento chiariscono al comma 7 che per i lavori, eseguiti per committenti non tenuti all’applicazione del Codice e del Regolamento, l’impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori, corredata anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori; si ritiene, inoltre, che tali certificati debbano contenere le stesse informazioni presenti nel suddetto allegato B del Regolamento.
    La certificazione rilasciata dal committente ai sensi del sopracitato art. 86, comma 7 costituisce unico titolo utilizzabile anche dai subappaltatori ai fini del conseguimento della qualificazione. Si precisa, inoltre, che l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite da intendersi queste ultime limitate esclusivamente a quelle eseguite direttamente e non ulteriormente affidate ad altri soggetti.
  • (la contabilità non sostituisce il CEL) Ulteriore elemento di novità introdotto dal Regolamento risulta la precisazione contenuta nell’art. 83, comma 8, a carattere generale e dunque valida anche per i lavori a committenza privata, secondo cui la documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dai soggetti competenti.
  • (disconoscimento CEL - la contabilità non è utilizzabile) Viene, altresì, precisato che la documentazione contabile non è utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della committenza o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
  • (Redazione del Certificato di regolare esecuzione) Elemento innovativo è anche l’indicazione circa la necessità di acquisire il certificato di regolare esecuzione, il quale assolvendo ad una funzione diversa, non può considerarsi intercambiabile con il CEL. Tuttavia, l’obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi superfluo per lavori di piccola entità, permanendo comunque l’onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell’appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali; in assenza di tale elementi il solo certificato di esecuzione lavori non può essere considerato idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA, nel rappresentare la non obbligatorietà del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori nell’ambito di lavorazioni eseguiti su committenza privata o in conto proprio, hanno evidenziato che l’estensione dell’obbligo di esibizione di tale documento a tutte le tipologie di lavori eseguiti, pena l’inutilizzabilità del CEL, penalizzi eccessivamente le imprese che richiedono la qualificazione attraverso lavori eseguiti su committenza privata.
    1. Risposta. Le richieste delle SOA risultano superate alla luce di quanto già indicato nel Manuale, laddove si chiarisce che « … l’obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi superfluo per lavori di piccola entità, permanendo comunque l’onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell’appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali; in assenza di tale elementi il solo certificato di esecuzione lavori non può essere considerato idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito ».
  • Per le caratteristiche delle categorie OG2 - OS2A - OS2B - OS25 clicca qua

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale si indicano i dati essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformità all’originale delle certificazioni prodotte in copia;
  • certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti privati e sottoscritti dal direttore lavori, corredati da:
    1. permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
      09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno rappresentato l’eccessiva onerosità della produzione, laddove previsto, della copia autentica di tutto il progetto approvato, in tal modo asseverata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000. Propongono, dunque, che sia consentita la produzione in copia dichiarata conforme all’originale dal progettista o dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 19 del medesimo d.p.r..
      1. Risposta. Le richieste delle SOA non risultano accoglibili, in quanto la copia autentica del progetto approvato risulta tra la documentazione, individuata specificatamente dal Regolamento attuativo, da esibire a corredo dei CEL, riferiti a lavorazioni eseguite per committenti non tenuti all’applicazione del Codice.
        Chiarito che il dettato regolamentare non può essere disatteso, l’adempimento alla suddetta disposizione può ritenersi soddisfatto attraverso la produzione di copia autentica degli elaborati progettuali che consentano alle SOA, unitamente alla restante documentazione esibita a corredo del CEL, di svolgere una congrua valutazione dei lavori eseguiti.
    2. copia del contratto stipulato;
    3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
    4. copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
    5. atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es OG12 e OS14);

CONTROLLO SOA
  • La SOA, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dall’impresa
  • (Dichiarazione di conferma della documentazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000) Per quanto concerne le certificazioni inerenti le lavorazioni affidate da committenti non soggetti alla normativa del Codice, la SOA, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dell’impresa, è tenuta ad effettuare il riscontro di veridicità presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e/o direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture, con l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dagli stessi ai sensi del d.p.r. 445/2000 volta a confermare l’autenticità dei documenti e la veridicità dei dati in essi contenuti; provvede altresì al riscontro di veridicità del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, presentati dall’impresa, presso l’ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno richiesto di implementare le disposizioni del Manuale prevedendo che qualora il CEL e la documentazione esibita a corredo sia stata già riscontrata positivamente dai soggetti firmatari, già prima dell’entrata in vigore del Manuale (anche senza aver reso una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000), la stessa documentazione non debba essere nuovamente sottoposta a verifica; ciò anche nel caso di rinnovo della qualificazione.
    1. Risposta. La richiesta delle SOA trova già risposta nel Manuale, che chiarisce la possibilità di considerare positivamente le certificazioni, purché venga dimostrato di averne acquisito il riscontro di veridicità e sostanza, con forma certa.
  • (Modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del Codice.)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno rappresentato che gli enti tenuti alla conferma dei titoli autorizzativi all’attività edilizia non corrispondano alle richieste di conferma dei documenti esibiti a corredo dei CEL rilasciati dai committenti non tenuti all’applicazione del Codice. Il Manuale ha, infatti, previsto che in carenza di detti positivi riscontri, i CEL non sono valutabili, considerata l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso ai procedimenti di accertamento di veridicità. Le SOA hanno invece proposto di rendere applicabile quanto disposto dall’art l’art. 17-bis della l. 241/1990, introdotto dall’art. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del quale ..« 1.Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito ( ... ) ».
    1. Risposta. La disposizione costituisce una misura di semplificazione dei procedimenti diretti all’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi che prevedono atti di assenso, concerto, nulla osta comunque denominati, tra pubbliche amministrazioni e/o gestori di beni o servizi pubblici.
      L’art. 17-bis dispone, infatti, che tali atti devono intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni (salvo il caso di interruzione previsto dal comma 1) dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente, senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto, il nulla osta. L’istituto del silenzio - assenso, che in base alle disposizioni dell’art. 20 della l. 241/1990 è già previsto per le istanze dei privati, viene quindi esteso anche ai rapporti tra pubbliche amministrazioni. Occorre sottolineare al riguardo che la norma chiarisce che il termine di trenta giorni per la formazione del silenzio decorre dal ricevimento dello schema di provvedimento; da ciò deriva che l’amministrazione procedente deve curare la predisposizione del predetto documento e trasmetterlo all’amministrazione competente per l’assenso istruttorio. Come nei rapporti con i privati (nei quali la formazione del silenzio richiede la trasmissione di un’istanza completa di tutti gli elementi per la sua valutazione da parte dell’amministrazione) la formazione del silenzio-assenso presuppone, quindi, la ricezione di uno schema di provvedimento completo in ordine all’oggetto e al contenuto del futuro atto da assentire.
      Da quanto sopra deriva che l’istituto in esame costituisce un’ipotesi di silenzio procedimentale avente per oggetto l’acquisizione di assensi, concerti, nulla-osta da parte di pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione di provvedimenti di competenza di altre PA. Il silenzio, in tal caso, corrisponde ad un atto interno ad un procedimento.
      Dalle considerazioni svolte, appare evidente che tale istituto non può estendersi al “riscontro di veridicità e sostanza”, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalle imprese in sede di qualificazione, effettuato dalle SOA presso le amministrazioni pubbliche, trattandosi non di “assenso, concerto, nulla osta” finalizzato all’adozione di un provvedimento da parte della competente PA, ma di mera verifica/accertamento in ordine al contenuto di atti e documenti prodotti dai privati ai fini del rilascio dell’attestato.
      Tuttavia, al fine di agevolare le SOA nello svolgimento della propria attività istruttoria, si stabilisce che le richieste di veridicità dei titoli autorizzativi, inviate dagli Enti competenti, devono contenere l’avviso che il mancato riscontro verrà comunicato all’Autorità, ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 11, del d.l.vo 163/2006, prospettando l’applicazione del potere sanzionatorio.
      Gli Organismi di attestazione, a tal fine, prima di procedere alla segnalazione all’Autorità del mancato riscontro ad una richiesta di verifica, dovranno formalizzare all’Amministrazione interessata una richiesta di sollecito; la mancata risposta, con allegate la nota di richiesta con il successivo sollecito inviate, potrà essere comunicata dalla SOA all’Ufficio Sanzioni dell’Autorità che procederà, qualora ne ricorrano effettivamente gli estremi, ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Ente interessato e all’acquisizione del riscontro richiesto.
  • (Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del d.l.vo 163/2016) Resta inteso che, in assenza del riscontro di veridicità da parte del suddetto ente amministrativo interessato, i CEL relativi a lavori affidati da committenti non soggetti alla normativa del Codice non sono utilizzabili in sede di attestazione; per quanto concerne le contestuali verifiche da effettuarsi presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture, in caso di mancata acquisizione di uno dei due riscontri di veridicità della suddetta documentazione, si da atto che il certificato relativo risulta utilizzabile, sempre che la SOA dimostri di aver acquisito i restanti richiesti riscontri e la loro esaustività e congruenza atta a comprovare la veridicità e sostanza della documentazione esibita.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
    1. Risposta. La richiesta delle SOA trova già risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa « ... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti ».
      È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori (sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica, art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei previsti ed idonei riscontri di veridicità.
  • Nel caso di lavorazioni rientranti in particolari categorie (es. categorie OG12 e OS14) la SOA è tenuta ad effettuare i riscontri di veridicità degli atti approvativi presso gli enti competenti.
  • Per quanto concerne le certificazioni rilasciate per le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, la SOA è tenuta a verificare presso l’ente preposto alla tutela del bene l’effettiva apposizione del visto in relazione ai CEL privati e ai CEL pubblici emessi in data anteriore al luglio 2006 non presenti nel Casellario informatico, fermo restando che in assenza del riscontro di veridicità da parte della competente Autorità preposta alla tutela del bene i relativi CEL non sono utilizzabili. Resta inteso che per i lavori eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche i relativi CEL telematici devono contenere nell’apposita sezione gli estremi identificativi del suddetto visto.
  • La SOA è tenuta a verificare secondo quanto disposto dall’art. 248, comma 3, che i lavori rientranti nelle citate categorie e documentati nel CEL presentati dall’impresa siano stati effettivamente eseguiti dalla medesima impresa da attestare.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
    1. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d’appalto o documento di analoga natura.
    1. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
      1. permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
      2. copia del contratto stipulato;
      3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
      4. copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
    1. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l’impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.
    2. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.