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LAVORI IN PROPRIO

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023)

Articolo 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
  1. ...............
  2. ...............
  3. (lavori in proprio - parametri fisici)  Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.
  4. (edilizia abitativa) Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.
  5. ...............
  6. (lavori in proprio - fatture acquisto materiali) Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
  7. ...............
  8. ...............
 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • (CEL rilasciati dal DL) Ulteriore chiarimento fornito dal Regolamento riguarda i lavori eseguiti in proprio, per i quali l’art. 86, al medesimo comma 7, prevede pure la presentazione di una certificazione di esecuzione lavori rilasciata direttamente dal direttore lavori.
  • Per le caratteristiche delle categorie OG2 - OS2A - OS2B - OS25 clicca qua

INDICI ISTAT
  • D.M. 5 agosto 1994 - Comunicazioni annuali della variazione dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale clicca qua

DETERMINAZIONE DEL COSTO TOTALE DEGLI INTERVENTI (C.T.N.)
  • (Lavorazioni eseguite nelle categorie scorporabili)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA richiedono che siano modificate le indicazioni fornite dal Manuale laddove, per i lavori di edilizia residenziale - per i quali l’importo totale eseguito viene stimato attraverso il cosiddetto CTN (Costo totale dell’intervento per i lavori realizzati nelle categorie scorporabili)- rinvia alle indicazioni dettate dall’art. 108, comma 3, del d.p.r. 207/2010 (valide per il solo ambito della contrattualistica pubblica) che prevedono la possibilità di estrapolare dalle categorie generali (in sede di stesura dei bandi di gara) le sole lavorazioni (cosiddette scorporabili) che risultino di importo superiore ad € 150.000,00 o superino il 10 % del totale dell’importo complessivo dell’opera.
    L’indicazione inserita nel Manuale risulta a parere delle SOA decontestualizzata rispetto alla fase di esecuzione, soprattutto con riferimento ai lavori eseguiti in conto proprio o su committenza pubblica, e si rivela penalizzante per le imprese che hanno effettivamente realizzato lavorazioni in categorie generali e specialistiche per importi inferiori alle soglie individuate.
    1. Risposta. Il rilievo formulato dalle SOA risulta in parte condivisibile in quanto il richiamo all’art. 108, comma 3 del Regolamento è riferito alle modalità di redazione della lex specialis di gara e non alla certificazione dei lavori eseguiti.
      Le indicazioni del Manuale su tale argomento, pertanto, sono emendate come di seguito.
      Per tali fattispecie, fermo restando l’obbligo di acquisire gli atti autorizzativi degli interventi e il certificato di regolare esecuzione ove obbligatorio, si ritiene che le SOA, al fine di valutare positivamente tutte le lavorazioni eseguite dall’esecutore principale nelle categorie scorporabili senza alcuna limitazione rispetto all’importo totale dell’intervento, dovranno acquisire idonea documentazione contabile sottoscritta dal Direttore dei Lavori (Computo metrico estimativo, Libretto delle misure etc.).
      Qualora parte dei lavori (inclusi quelli realizzati nella categoria prevalente) siano stati affidati in regime di subappalto la documentazione da acquisire a corredo del CEL dovrà includere i contratti di subappalto e le relative fatture.
  • Al fine di uniformare la valutazione delle opere di edilizia abitativa, si forniscono di seguito criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi nel caso di realizzazioni di tali opere. L’art. 86, comma 4 del Regolamento prevede che «Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento». Il costo totale dell’intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, dalla somma dei seguenti addendi:
    1. costo base di realizzazione (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all’operatore, per interventi di nuova edificazione, determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), anche in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree;
    2. differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell’intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai parametri indicati nel d.m. 5 agosto 1994;
    3. oneri complementari, che comprendono tutti quegli elementi indicati nel d.m. 5 agosto 1994 (spese tecniche e generali, prospezioni geognostiche, ecc.).
    4. La valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi nel caso di opere di edilizia abitativa deve essere effettuata sulla base della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori integrata dalla relativa documentazione tecnico-amministrativa. Tale certificazione deve riportare i parametri utilizzati per la determinazione dell’importo complessivo del certificato tra cui la superficie complessiva (S.C.), il costo unitario adottato, l’importo complessivo delle lavorazioni eseguite. In particolare, la superficie complessiva (S.C.) deve essere calcolata esclusivamente secondo quanto indicato all’art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 ed il costo unitario adottato deve riportare il riferimento normativo regionale utilizzato. Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato, ci si riporta alle disposizioni di cui art. 6 del richiamato d.m. 5 agosto 1994 di seguito indicate:
  • Identificazione delle superfici
    1. superficie utile abitabile (Su): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
    2. superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantine e soffitte - e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo - quali androne d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
    3. superficie parcheggi (Sp): si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
  • Rapporto tra le diverse tipologie di superfici per gli interventi di nuova edificazione:
    1. la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell’organismo abitativo;
    2. la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell’organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.
  • Calcolo della superficie complessiva:
    1. la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi: Sc = Su + 60% (Snr + Sp)
    2. per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.
    3. per gli interventi di recupero secondario la superficie complessiva è costituita dalle superfici abitabili aumentata del 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell’alloggio.
    4. per gli interventi di recupero che prevedono l’acquisizione dell’edificio la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.
  • La superficie complessiva così definita e calcolata sarà riferita al costo unitario indicato dalla normativa regionale utilizzata. Nell’importo complessivo del certificato così determinato, sono comprese, a norma del d.m. 5 agosto 1994, anche le lavorazioni realizzate per la funzionalità del fabbricato ed inserite nel progetto autorizzato con concessione edilizia o altro provvedimento autorizzativo, valutate tutte nella categoria OG1. Eventuali ulteriori lavorazioni realizzate nell’ambito del medesimo intervento diverse dalla categoria OG1 devono essere indicate dal direttore dei lavori nel certificato, cui va allegata la relativa documentazione tecnico-economica giustificativa, e detratte dall’importo complessivo del C.T.N.; tali lavorazioni, in analogia con quanto indicato dall’art. 108 comma 3 del Regolamento, devono essere di importo superiore ad € 150.000 o rappresentare, da sole, il 10% del totale delle lavorazioni eseguite. Gli interventi riguardanti le opere di edilizia abitativa computate ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Regolamento, devono essere valutate in riferimento al C.T.N. in vigore alla data di stipula del contratto con la SOA. Le SOA, nello svolgimento della propria attività, devono effettuare tutte le verifiche della documentazione prodotta dall’impresa, accertando, altresì, la congruità dei dati riportati nella certificazione rilasciata dal direttore dei lavori alle indicazioni riportate nel presente comunicato.

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale si indicano i dati essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformità all’originale delle certificazioni prodotte in copia
  • certificati di esecuzione lavori eseguiti in proprio, sottoscritti dal direttore lavori, corredati da:
    1. permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
      09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno rappresentato l’eccessiva onerosità della produzione, laddove previsto, della copia autentica di tutto il progetto approvato, in tal modo asseverata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000. Propongono, dunque, che sia consentita la produzione in copia dichiarata conforme all’originale dal progettista o dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 19 del medesimo d.p.r..
      1. Risposta. Le richieste delle SOA non risultano accoglibili, in quanto la copia autentica del progetto approvato risulta tra la documentazione, individuata specificatamente dal Regolamento attuativo, da esibire a corredo dei CEL, riferiti a lavorazioni eseguite per committenti non tenuti all’applicazione del Codice.
        Chiarito che il dettato regolamentare non può essere disatteso, l’adempimento alla suddetta disposizione può ritenersi soddisfatto attraverso la produzione di copia autentica degli elaborati progettuali che consentano alle SOA, unitamente alla restante documentazione esibita a corredo del CEL, di svolgere una congrua valutazione dei lavori eseguiti.
    2. copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
    3. copia dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti;
    4. atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es. OG12 e OS14);

CONTROLLO SOA
  • (Dichiarazione di conferma della documentazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno richiesto di implementare le disposizioni del Manuale prevedendo che qualora il CEL e la documentazione esibita a corredo sia stata già riscontrata positivamente dai soggetti firmatari, già prima dell’entrata in vigore del Manuale (anche senza aver reso una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000), la stessa documentazione non debba essere nuovamente sottoposta a verifica; ciò anche nel caso di rinnovo della qualificazione.
    1. Risposta. La richiesta delle SOA trova già risposta nel Manuale, che chiarisce la possibilità di considerare positivamente le certificazioni, purché venga dimostrato di averne acquisito il riscontro di veridicità e sostanza, con forma certa.
  • (Modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del Codice.)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno rappresentato che gli enti tenuti alla conferma dei titoli autorizzativi all’attività edilizia non corrispondano alle richieste di conferma dei documenti esibiti a corredo dei CEL rilasciati dai committenti non tenuti all’applicazione del Codice. Il Manuale ha, infatti, previsto che in carenza di detti positivi riscontri, i CEL non sono valutabili, considerata l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso ai procedimenti di accertamento di veridicità. Le SOA hanno invece proposto di rendere applicabile quanto disposto dall’art l’art. 17-bis della l. 241/1990, introdotto dall’art. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del quale ..« 1.Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito ( ... ) ».
    1. Risposta. La disposizione costituisce una misura di semplificazione dei procedimenti diretti all’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi che prevedono atti di assenso, concerto, nulla osta comunque denominati, tra pubbliche amministrazioni e/o gestori di beni o servizi pubblici.
      L’art. 17-bis dispone, infatti, che tali atti devono intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni (salvo il caso di interruzione previsto dal comma 1) dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente, senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto, il nulla osta. L’istituto del silenzio - assenso, che in base alle disposizioni dell’art. 20 della l. 241/1990 è già previsto per le istanze dei privati, viene quindi esteso anche ai rapporti tra pubbliche amministrazioni. Occorre sottolineare al riguardo che la norma chiarisce che il termine di trenta giorni per la formazione del silenzio decorre dal ricevimento dello schema di provvedimento; da ciò deriva che l’amministrazione procedente deve curare la predisposizione del predetto documento e trasmetterlo all’amministrazione competente per l’assenso istruttorio. Come nei rapporti con i privati (nei quali la formazione del silenzio richiede la trasmissione di un’istanza completa di tutti gli elementi per la sua valutazione da parte dell’amministrazione) la formazione del silenzio-assenso presuppone, quindi, la ricezione di uno schema di provvedimento completo in ordine all’oggetto e al contenuto del futuro atto da assentire.
      Da quanto sopra deriva che l’istituto in esame costituisce un’ipotesi di silenzio procedimentale avente per oggetto l’acquisizione di assensi, concerti, nulla-osta da parte di pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione di provvedimenti di competenza di altre PA. Il silenzio, in tal caso, corrisponde ad un atto interno ad un procedimento.
      Dalle considerazioni svolte, appare evidente che tale istituto non può estendersi al “riscontro di veridicità e sostanza”, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalle imprese in sede di qualificazione, effettuato dalle SOA presso le amministrazioni pubbliche, trattandosi non di “assenso, concerto, nulla osta” finalizzato all’adozione di un provvedimento da parte della competente PA, ma di mera verifica/accertamento in ordine al contenuto di atti e documenti prodotti dai privati ai fini del rilascio dell’attestato.
      Tuttavia, al fine di agevolare le SOA nello svolgimento della propria attività istruttoria, si stabilisce che le richieste di veridicità dei titoli autorizzativi, inviate dagli Enti competenti, devono contenere l’avviso che il mancato riscontro verrà comunicato all’Autorità, ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 11, del d.l.vo 163/2006, prospettando l’applicazione del potere sanzionatorio.
      Gli Organismi di attestazione, a tal fine, prima di procedere alla segnalazione all’Autorità del mancato riscontro ad una richiesta di verifica, dovranno formalizzare all’Amministrazione interessata una richiesta di sollecito; la mancata risposta, con allegate la nota di richiesta con il successivo sollecito inviate, potrà essere comunicata dalla SOA all’Ufficio Sanzioni dell’Autorità che procederà, qualora ne ricorrano effettivamente gli estremi, ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Ente interessato e all’acquisizione del riscontro richiesto.
  • (Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del d.l.vo 163/2016) Per i lavori eseguiti in proprio la SOA verifica la veridicità del certificato di esecuzione lavori presso il direttore dei lavori, nonché la veridicità degli atti autorizzativi presso gli Enti competenti.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
    1. Risposta. La richiesta delle SOA trova già risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa « ... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti ».
      È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori (sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica, art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei previsti ed idonei riscontri di veridicità.
  • Nel caso di lavorazioni rientranti in particolari categorie (es. categorie OG12 e OS14) la SOA è tenuta ad effettuare i riscontri di veridicità degli atti approvativi presso gli enti competenti.
  • Per quanto concerne le certificazioni rilasciate per le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, la SOA è tenuta a verificare presso l’ente preposto alla tutela del bene l’effettiva apposizione del visto in relazione ai CEL privati e ai CEL pubblici emessi in data anteriore al luglio 2006 non presenti nel Casellario informatico, fermo restando che in assenza del riscontro di veridicità da parte della competente Autorità preposta alla tutela del bene i relativi CEL non sono utilizzabili. Resta inteso che per i lavori eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche i relativi CEL telematici devono contenere nell’apposita sezione gli estremi identificativi del suddetto visto.
  • La SOA è tenuta a verificare secondo quanto disposto dall’art. 248, comma 3, che i lavori rientranti nelle citate categorie e documentati nel CEL presentati dall’impresa siano stati effettivamente eseguiti dalla medesima impresa da attestare.


 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
    1. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d’appalto o documento di analoga natura.
    2. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.
    3. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.
    1. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
      1. permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
      2. copia del contratto stipulato;
      3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
      4. copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
    2. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.