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LAVORI - DIRETTI

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
  1. (qualificazione collegata al DT) Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l'importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
Articolo 25 - Direzione tecnica.
  1. (qualificazione collegata DT) La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
  2. (DT dimissionario) Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:
    1. la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
    2. la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • (qualificazione sino alla III class.) Come nel previgente d.p.r. 34/2000 l’art. 79, comma 14, del Regolamento prevede, ai fine della qualificazione sino alla III classifica, che la dimostrazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori possa avvenire con l’esibizione di certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici; sul punto va chiarito che il limite massimo fissato dalla norma di € 2.500.000 è da intendersi come ammontare complessivo dei CEL che possono essere esibiti al netto dell’abbattimento previsto dalla norma.
  • (qualificazione OG2 - OS2 - OS25) Per le caratteristiche clicca qua

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 79. Requisiti di ordine speciale
    1. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.