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TRASFERIMENTI AZIENDALI QUALIFICAZIONE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 16 - Domanda di qualificazione.
  1. (Contratto di affitto minimo 3 anni) In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
  2. (Perizia Giurata) Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
  3. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
  4. (Comunicazione atti di cessione, fusione, ecc) Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA NUOVA ATTESTAZIONE A SEGUITO DI CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA
  • A seguito della cessione di un ramo di azienda, come sopra specificata nei suoi elementi caratterizzanti, l’impresa cessionaria può avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti dall’impresa cedente e strettamente inerenti al ramo ceduto, così dispone il comma 9 dell’art. 76 del Regolamento
  • (no trasferimento Attestato SOA) Si rammenta che la cessione non comporta un automatico trasferimento di questi requisiti (né delle attestazioni relative) dalla cedente alla cessionaria, in quanto affinché quest’ultima possa avvalersi della cessione ai fini della propria qualificazione devono sussistere i seguenti elementi:
    1. La volontà della cessionaria, che si manifesta attraverso la stipula apposito contratto di qualificazione con la SOA.
    2. L’accertamento, da parte della SOA investita dell’attività di qualificazione, della sussistenza di tutti gli elementi necessari al rilascio di una nuova attestazione sulla base (anche o esclusivamente) dei requisiti che con la cessione si sono intesi trasferire e che sono specificamente indicati nella richiesta di attestazione da parte della cessionari.
  • (contratto SOA) Più in dettaglio, l’impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) - qualora voglia avvalersi ai fini della propria qualificazione dei requisiti dell’impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) l’azienda o il ramo d’azienda - ha la possibilità di:
    1. stipulare un contratto con una SOA per il rilascio di una prima attestazione, se non ancora attestata;
    2. stipulare, se già in possesso di attestazione, un contratto con una SOA per il rinnovo dell'attestazione posseduta e, quindi, con nuova data di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale;
    3. stipulare, se già in possesso di attestazione, ed in alternativa a quanto indicato nel punto 2), una integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica, fermo restando le date del rilascio prima attestazione di scadenza verifica triennale e di scadenza finale, facendo, quindi, applicazione degli indirizzi formulati dall’Autorità riguardanti le integrazioni delle attestazioni già rilasciate nel paragrafo 2_3_3) del presente Manuale e rammentando che la variazione dell’attestazione già rilasciata può riguardare anche solo la modifica delle classifiche attribuite.
  • (Atto di cessione e Perizia) Ai fini dell’attestazione ai sensi dell’art. 76, comma 9 del Regolamento, l’impresa richiedente deve presentare alla SOA con la quale stipula un contratto di attestazione:
    1. contratto di trasferimento o affitto d’azienda o di ramo d’azienda (copia autentica della scrittura privata autenticata o dell’atto notarile);
    2. perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio, nel rispetto delle linee guida fornite dall’Autorità in allegato (all. 2);
    3. ulteriore eventuale documentazione specificamente richiesta dalla SOA.

  • (attestato cedente revocato o ridimensionato) Si deve ulteriormente tenere in considerazione, come più diffusamente si dirà in seguito, che prima del rilascio della nuova attestazione alla cessionaria, la SOA dovrà avere cura di verificare che sia stata corrispondentemente ridimensionata o revocata, o, comunque, verificata e confermata, l’attestazione della cedente con riferimento ai requisiti oggetto di cessione. Ciò in quanto imprese cedenti (o conferente, locatrice, ecc.), a partire dalla data di stipula dell’atto con l’impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.), non possono partecipare, nel caso di cessione di azienda (conferimento, fusione, ecc.), agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo e categoria e, nel caso di cessione di ramo di azienda, agli appalti e concessione di lavori pubblici che prevedano la categoria o le categorie cui si riferisce il ramo di azienda ceduto. Ed infatti, come ai sensi del secondo periodo del comma 11 dell’art. 76, l’impresa cedente che ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, può richiedere alla SOA una nuova attestazione riferita ai requisiti oggetto di trasferimento esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
  • (documenti impresa cedente) In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, l’impresa cessionaria che intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l’utilizzazione della documentazione facente capo all’impresa cedente, potrà presentare copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000, qualora alla stessa venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica o copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal cedente al momento del trasferimento, qualora l’originale di tale documentazione rimanga nelle disponibilità della cedente.
  • Comunicato del Presidente del 9 marzo 2021
    (oneri sociali impresa cedente) Come è noto, il Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2014, aveva previsto che - al fine di determinare l’adeguato organico medio annuo delle imprese richiedenti l’attestazione - le verifiche svolte dalle SOA dovessero contemplare anche l’acquisizione in copia dei versamenti effettuati nei confronti degli Enti Previdenziali INAIL, INPS e CASSA EDILE (che ordinariamente le Imprese eseguono tramite i Modelli di pagamento unificato F24), occorrenti per dimostrare l’effettivo versamento degli importi indicati nei Modelli DM10/Uniemens.
    Con il successivo Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016 (recante “Ulteriori precisazioni in merito al Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”), l’Autorità – accogliendo una specifica richiesta proveniente da un’Associazione di categoria delle Società Organismi di Attestazione - aveva consentito che le SOA potessero utilizzare il DURC (acquisito di norma per verificare il requisito “generale” della regolarità contributiva dell’Impresa), anche come documento utile per attestare il regolare assolvimento del pagamento degli importi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli DM10/Uniemens da parte dell’Impresa, al fine di verificare il possesso del requisito “speciale” costituito dall’adeguato organico medio annuo.
    Quindi, potendo le SOA optare per la modalità alternativa di accertamento introdotta dal Comunicato del 9 marzo 2016, l’acquisizione dei Modelli di pagamento F24 doveva ritenersi non più essenziale per la comprova del pagamento dei contributi dovuti agli Enti previdenziali.
    L’indicazione fornita il 9 marzo 2016 non faceva tuttavia cenno alla possibilità di esercitare la suddetta opzione anche per i versamenti effettuati dalle Imprese alle CASSE EDILI, le copie dei quali pertanto, dovevano continuare ad essere oggetto di acquisizione per gli scopi descritti.
    Con l’ulteriore Comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 (recante alcune “Puntualizzazioni” in ordine al contenuto del precedente Comunicato), l’Autorità ha preso in considerazione i chiarimenti forniti in precedenza dall’INPS con una Circolare del 26/06/2015, con la quale l’Ente aveva precisato che il rilascio del DURC include anche la verifica della regolarità dei versamenti alle Casse edili accertata individuando le posizioni contributive anch’esse indicate nei modelli DM10/Uniemens.
    Pertanto, con il Comunicato del 31 maggio 2016 è stato riconosciuto che il DURC poteva diventare sostitutivo anche dei versamenti presso le Casse Edili, rendendo perciò superflua la loro acquisizione nel corso di istruttoria di attestazione.
    Con tali premesse, si è potuto rilevare – nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità - una prevedibile ricorrenza della prassi introdotta con i due Comunicati, che ha esonerato le Imprese dalla produzione di una documentazione talora molto nutrita e, conseguentemente, ha sollevato le SOA dall’attività valutativa di verifica, ritenuta particolarmente onerosa.
    Detta attività di vigilanza ha evidenziato, tuttavia, la necessità di fornire alcuni chiarimenti a corollario delle novità introdotte, con specifico riferimento alle istruttorie di attestazione svolte dalle SOA per quelle Imprese che si qualificano attraverso i requisiti rivenienti da trasferimenti aziendali, come ammesso dall’art. 76, commi 9 e 10, del d.p.r. 207/2010.
    In tali circostanze il DURC, già ordinariamente acquisito per l’Impresa attestanda, può comprovare il regolare versamento degli oneri previdenziali dovuti da quest’ultima, ma non può svolgere analoga funzione per quelli dovuti dall’Impresa cedente.
    Conseguentemente, si ritiene utile precisare che in caso di trasferimenti aziendali, poiché le SOA devono comunque accertare e determinare il possesso del requisito dell’adeguato organico medio annuo, che - nella maggior parte delle ricorrenze – viene dimostrato in modo prevalente, se non integrale, dall’Impresa “dante causa”, il relativo accertamento deve essere assolto procedendo secondo le modalità originariamente indicate dal Manuale sulla Qualificazione del 2014, acquisendo cioè la copia dei versamenti eseguiti nei confronti di tutti gli Enti Previdenziali, in modo tale da confrontare la corrispondenza di quanto dichiarato nei modelli DM10/Uniemens dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti realmente effettuati dalla stessa.
    Si chiarisce, altresì, che la SOA non avrà la necessità di acquisire la copia dei versamenti effettuati dall’Impresa cedente, solo qualora abbia acquisito un DURC della stessa Impresa, comprovando la spendibilità - ai fini della valutazione del costo del personale - dei modelli DM10/Uniemens a suo tempo presentati dall’Impresa “dante causa”, tale da consentire una idonea e compiuta verifica dell’organico medio in capo all’impresa “avente causa” in fase di attestazione.

CONTROLLO SOA
  • La SOA, prima di avviare un procedimento per il rilascio di nuova attestazione all’impresa cessionaria richiedente, deve valutare l’effettiva sussistenza di un contratto di cessione di ramo di azienda idoneo al trasferimento di requisiti rilevanti ai fini della qualificazione, a tal fine adoperando tutti gli strumenti di interpretazione contrattuale sopra richiamati (si veda paragrafo 2_4_2) e valutando la sussistenza degli indicatori della reale funzionalità/produttività del complesso aziendale acquisito. Tale attività si raccomanda alle SOA come propedeutica ad ogni successiva operazione, stanti gli effetti, in tema di trasferimento dei requisiti, che il Regolamento attuativo collega alle sole operazioni di trasferimento di azienda o ramo e non anche ad operazioni apparentemente analoghe, ma in realtà assai diverse per ratio ed effetti, come le esternalizzazioni e i trasferimenti di beni produttivi.Va ricordato, inoltre, che anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento permane il divieto, già indicato dall’Autorità nella vigenza del precedente Regolamento, per effetto del quale non è ammissibile la qualificazione di un’impresa che utilizzi i requisiti di altra impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione SOA, durante l’anno di interdizione dalla partecipazione alle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione.
  • (art. 38 impresa cessionaria) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come ripreso, ai fini della qualificazione, dall’art. 78 d.p.r. 207/2010, si precisa che la relativa verifica va condotta, in linea generale, in capo all’impresa avente causa e agli organi societari e amministrativi operanti all’interno della stessa i quali devono possedere a titolo originario i relativi requisiti attestanti la moralità dell’operatore economico. Sulle modalità di verifica si richiamano le indicazioni operative contenute nel Capitolo II della Parte II del presente Manuale, concernente “Modalità dimostrazione requisiti ai fini della qualificazione” e le specificazioni contenute nei relativi paragrafi. A tal riguardo va richiamata l’attenzione delle SOA su alcune recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa che, sebbene relative alla verifica dei requisiti in fase di gara, affermano un principio che può certamente estendersi alla fase della qualificazione in caso di richiesta di attestazione a seguito di cessione. La giurisprudenza richiamata ha riguardato, in particolare, la dimostrazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) che pone una preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna che incidono sulla moralità professionale riferita non solo alle competenze professionali ma, in senso più ampio ed articolato, alla condotta e alla gestione di tutta l’attività professionale. Per quanto attiene al profilo soggettivo, la disposizione individua i seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; il direttore tecnico o gli amministratori con poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. È irrilevante la circostanza che la condanna dell’amministratore o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione nell’incarico presso l’operatore economico, ovvero per fatti non correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell'operatore stesso. Ciò in quanto la condanna penale dei titolari, amministratori o del direttore tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), costituisce circostanza incidente sull’affidabilità professionale dell’operatore economico nel suo complesso, nel senso che, dalla stessa, stante la rilevanza ed il ruolo del condannato nell’organizzazione aziendale e delle decisioni da esso assunte, deriva un’attenuazione della moralità complessiva dell'impresa concorrente ed una limitazione della sua capacità di partecipare alle gare ed alla stipulazione dei contratti di appalto.
  • (art. 38 impresa cedente) Con riferimento alla verifica del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, il Consiglio di Stato, di recente (Cons. St., Sez. III, 13 giugno 2011, n. 3580), ed anche in sede di Adunanza plenaria (Cons. St., Ad. pl., 4 maggio 2012, n. 10), ha chiarito che sussiste, in capo al cessionario di azienda, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito richiamato anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo anno. Tuttavia, viene consentito al cessionario di comprovare l’esistenza di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, in modo da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell’ultimo anno presso il complesso aziendale ceduto. La SOA, pertanto, nell’accertare la sussistenza dei requisiti di carattere generale in capo all’impresa cessionaria, ai fini dell’attestazione conseguente la cessione di azienda o di ramo di azienda, dovrà svolgere attività di verifica anche nei confronti di amministratori e direttori tecnici della cedente, nei limiti sopra specificati.
  • (requisiti di ordine speciale) Anche con riferimento alle verifiche relative ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 79 del Regolamento, si richiamano in linea generale le relative indicazioni operative contenute nel Capitolo II della Parte II del presente Manuale concernente “Modalità dimostrazione requisiti ai fini della qualificazione”. Con specifico riferimento ai criteri e le modalità cui devono attenersi le SOA nell’attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese cessionarie che, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, utilizzano i corrispondenti requisiti maturati in capo all’impresa cedente dalla quale proviene l’azienda o il ramo di cui hanno acquisito la giuridica disponibilità, si rileva che il competente organismo di attestazione dovrà procedere, ai sensi del comma 11, dell’art. 76,all’individuazione dei requisiti storici ex art. 79 compresi nel complesso aziendale oggetto di trasferimento. Tali requisiti, come noto, sono individuabili nell’ambito dell’avviamento collegato al ramo oggetto di trasferimento, che si sostanzia nei lavori eseguiti dall’impresa cedente nel periodo documentabile ai fini della qualificazione dell’impresa cessionaria, specificatamente individuati nell’atto di cessione, e negli annessi valori dei costi riferibili alle attrezzature e all’organico medio annuo impiegati effettivamente nello svolgimento dei lavori trasferiti con il complesso aziendale o ramo. In tal modo si individua in termini certi l’ambito dell’attività pregressa e i connessi requisiti oggetto di trasferimento aziendale che risultano spendibili ai fini della qualificazione dall’impresa avente causa. Per l’individuazione dei requisiti trasferiti, punto di partenza sono i pregressi lavori documentati nei certificati di esecuzione dei lavori con i relativi tempi di esecuzione che consentono di individuare, nel periodo di riferimento, la cifra d’affari, le risorse di personale e i mezzi (di proprietà o a disposizione della cedente a titolo di noleggio o leasing) effettivamente impiegati nello svolgimento degli appalti con i relativi costi. In tal modo, per l’individuazione della cifra d’affari non si potrà far riferimento automatico ai corrispondenti dati riportati negli atti contabili della cedente (bilancio, registri beni ammortizzabili, dichiarazione dei redditi), ma risulteranno spendibili quei valori specificamente individuati come afferenti in concreto al complesso aziendale o ramo trasferito che dovranno comunque risultare congruenti rispetto ai valori contabili riferiti alla complessiva attività svolta dall’impresa. In particolare, si farà ricorso al valore della produzione desumibile dalla somma degli importi contabilizzati riportati nei certificati di esecuzione dei lavori oggetto di trasferimento, eventualmente rideterminata ai sensi dell’art. 79, comma 15 del Regolamento. Circa l’individuazione del personale impiegato negli appalti documentati dai CEL, si farà ricorso alla documentazione contabile e di cantiere in cui viene indicato per ogni cantiere l’organico presente, mentre per la valutazione dei mezzi impiegati, si potrà far riferimento, in assenza di una precisa elencazione dei mezzi impiegati in ogni cantiere risultante dalla documentazione contabile dell’impresa cedente, ad una stima forfettaria attraverso la verifica dei mezzi impiegati dalla cedente nel periodo di riferimento valutati come compatibili con le lavorazioni eseguite e documentate. Tale stima dovrà essere contenuta nella perizia giurata prevista dall’art. 76, comma 10 del Regolamento redatta secondo le linee guida definite dall’Autorità con separato atto (cfr. all. 2), al fine di individuare tutti gli elementi che sono riconducibili al complesso aziendale trasferito e che fanno parte dell’avviamento concretamente inteso e documentato attraverso le certificazioni di esecuzione lavori. Quanto alle conseguenze che l’utilizzo di tali criteri potrebbe comportare nei confronti dei contratti di appalto in corso di esecuzione ed originariamente affidati all'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.), ci si limita in questa sede ad osservare che l’art. 116 del Codice che disciplina gli effetti su tali contratti delle «cessioni di aziende e (de)gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti esecutori di contratti pubblici», subordina espressamente detti effetti all’avvenuta documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice, prefigurando quindi, nel caso di mancata documentazione, totale o parziale di tali requisiti, il mancato subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto d'appalto.
  • (modifica dell'attestato della cedente ) La SOA incaricata di rilasciare l’attestazione al cessionario del ramo di un’azienda (o di un’azienda) deve attivarsi affinché sia verificata l'attestazione a suo tempo rilasciata al cedente, per consentire l’adeguamento alla mutata situazione. Se così non fosse, infatti, si verificherebbe una situazione assurda, in cui un’unica organizzazione aziendale conferirebbe la titolarità dei requisiti di legge a due distinti soggetti: il suo vecchio e il suo nuovo titolare. Al fine di evitare che una situazione del genere possa verificarsi, peraltro, vengono specificati nei successivi sottoparagrafi precisi obblighi di comunicazione all’Autorità delle vicende relative alla qualificazione a seguito di cessione secondo una precisa tempistica.

RIATTESTAZIONE DEL SOGGETTO DANTE CAUSA
  • Qualora un’impresa, avendo ceduto (o in altro modo trasferito) l’azienda o un suo ramo, non sia più qualificata per operare nel settore dei lavori pubblici o sia qualificata per categorie e/o classifiche diverse da quelle originarie, cioè per categorie e/o classifiche residuali dopo la cessione, e voglia nuovamente qualificarsi, potrà farlo soltanto sulla base di requisiti acquisiti successivamente alla cessione o sulla base di certificati di lavori eseguiti da altre imprese di cui sia stato responsabile uno dei propri direttori tecnici (articolo 79, comma 14, d.p.r. 207/2010).

Procedimento di annotazione dell’operazione di trasferimento
  • Si premette che sul sito istituzionale dell'Autorità sono presenti nella pagina del Casellario informatico elenchi di imprese contenenti specifiche annotazioni e informazioni che riportano i dati previsti nel comma 2 dell’art. 8 del Regolamento. Tra le informazioni rilevanti rientrano quelle relative alle vicende afferenti le cessioni, in quanto eventi in grado di incidere quantomeno sulle lettere c) (categorie ed importi della qualificazione conseguita), d) (data di cessazione della efficacia dell’attestazione), h) (ammortamenti e canoni) ed l) (elenco attrezzatura) dell’elencazione medesima. Il sistema informativo delineato dal Regolamento è completato dalla previsione contenuta nel comma 12 dell’art. 76 il quale impone alle imprese il deposito presso l’Autorità, entro 30 (trenta) giorni, degli atti di fusione e, più in generale, degli atti riferiti ad ogni operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo. Questa previsione, sconosciuta al precedente d.p.r. 34/2000, appare funzionale alla verifica del permanere dei requisiti in capo alle imprese già attestate. In altri termini, il ricevimento di un atto di cessione che coinvolge imprese attestate (ed i cui dati sono quindi inseriti nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento) comporta la verifica circa il permanere o meno di requisiti in capo alla cedente e determinare, ove questi requisiti siano venuti meno per effetto della cessione, una rettifica o revoca dell’attestazione. La norma, come tale, non è stata ancora attuata, infatti le imprese attualmente non inviano all’Autorità tali documenti. Al fine di non ingenerare una duplicazione di adempimenti in capo alle imprese che già inviano alle Camere di commercio, tuttavia, l’Autorità ha avviato un progetto per estendere la cooperazione applicativa già in atto con le Camere di commercio nell’ambito del sistema AvcPass anche all’acquisizione della documentazione relativa alle cessioni. Al fine di rendere esaustivo il sistema di informazione sopra indicato, si rende necessario integrarlo anche con le informazioni relative all’attività di attestazione svolta dalle SOA connessa alle cessioni di azienda o di ramo di azienda; tali informazioni vengono comunicate dalle SOA all’Autorità tramite l’invio del modulo A (all. 3) e dei documenti ivi indicati, e secondo il procedimento di seguito descritto.
  • Il procedimento di comunicazione coinvolge quattro soggetti:
    • Impresa cedente
    • Impresa cessionaria
    • SOA attestante l’impresa cessionaria
    • SOA che ha attestato l’impresa cedente (se diversa dalla SOA che attesta la cessionaria)
  • Il procedimento prevede i seguenti passaggi:
    • La SOA firmataria di contratto con impresa cessionaria (soggetto 3. di cui sopra - si precisa che si è nella fase in cui è stato firmato il contratto per l’attestazione ma l’attestazione non è ancora stata rilasciata) qualora l’impresa cedente sia in possesso di attestazione rilasciata da altra SOA contemporaneamente alla trasmissione dei documenti e del modulo A all’Autorità 28 , trasmette il modulo A anche all’altra SOA (soggetto 4. di cui sopra);
    • La SOA che ha attestato l’impresa cedente (soggetto 4. di cui sopra) provvede, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del modulo A e della documentazione allegata, alla revoca o alla revisione dell’attestazione con decorrenza dalla data del contratto di cessione;
    • Entro il medesimo termine di cui al punto II la SOA che ha attestato l’impresa cedente (soggetto 4. di cui sopra) e che ha provveduto alla revoca o al ritiro dell’attestazione trasmette l’atto relativo all’Autorità che inserirà l’annotazione nell’apposito elenco di imprese per le quali le SOA hanno comunicato il ritiro dell’attestazione. Nel caso in cui questa SOA abbia invece provveduto solo alla revisione dell’attestato, sempre nello stesso termine trasmette l’attestato nuovo con le modalità normalmente previste per la trasmissione delle attestazioni. Questa attestazione in tempo reale sarà inserita nell’elenco delle imprese qualificate suddiviso per regione.
    • Sulla base degli adempimenti di cui sopra l’Autorità provvede ad inserire nel Casellario informatico, in corrispondenza dell’attestazione dell’impresa cessionaria, una annotazione contenente l’informazione che l’attestazione è stata rilasciata a seguito di una operazione di cessione che ha comportato l’utilizzo dei requisiti di altra impresa (specificando quale) in possesso di attestazione (indicando gli estremi dell’attestazione). Sul punto si precisa che la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) - qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l’attestazione alla impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) - deve, prima del rilascio dell’attestazione all’impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc), procedere alla verifica dell’avvenuto ritiro o modifica dell'attestazione dell’impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc).
    • Quest’ultima annotazione permette il controllo della revoca, annullamento o revisione dell’attestazione dell’impresa cedente prima del rilascio dell’attestazione all’impresa cessionaria.
    • Qualora l’Autorità sulla base del controllo di cui al precedente punto V riscontri che le SOA non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al precedente punto III nel termine ivi indicato e alla prescrizione del punto IV, ferme restando l’adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori a carico degli stessi Organismi inadempienti, sollecita l’assunzione, da parte della SOA dell’impresa cedente, del provvedimento di decadenza dell’attestazione o di sua revisione. In caso di protrazione dell’inadempienza, sarà attivato un procedimento finalizzato all’annullamento dell’attestazione o alla sua revisione con la relativa successiva annotazione nel casellario informatico.
  • Va tenuto presente che gli effetti dell’utilizzo di una cessione ai fini dell’attestazione si avranno esclusivamente con il rilascio della nuova attestazione (o con l’integrazione della precedente secondo quanto più dettagliatamente indicato al punto A) che viene portato a conoscenza dei terzi con l’annotazione in Casellario, a cura dell’Autorità, ai sensi del punto IV di cui sopra. Con riferimento, ancora, alle comunicazioni dovute all’Autorità in caso di utilizzo della cessione ai fini della qualificazione, va precisato sia quali documenti la SOA deve allegare al modulo A sopra richiamato, sia quali ulteriori obblighi sussistano sempre ai sensi dell’art. 76 del Regolamento. Relativamente al primo aspetto, l’Autorità dispone che le SOA con cui le imprese cessionaria stipulano un contratto per l’attestazione provvedano ad inviare, in uno al modulo A:
    • copia conforme del contratto di attestazione;
    • copia conforme dell’atto di trasferimento o di affitto che comporti il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo;
    • originale o copia conforme della perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio, nel rispetto delle linee guida definite dall’Autorità;
    • ogni eventuale ulteriore documento che la SOA possa ritenere utile a rappresentare la fattispecie posta al suo esame.
    • Allegato 3 (Cap. IV Parte II) – Informazioni da inviare in caso di richiesta di attestazione a seguito di cessione clicca qua