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TRASFERIMENTI AZIENDALI PREMESSE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 16 - Domanda di qualificazione.
  1. (Contratto di affitto minimo 3 anni) In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
  2. (Perizia Giurata) Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
  3. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
  4. (Comunicazione atti di cessione, fusione, ecc) Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
  • Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016
    E' fatto obbligo agli O.E. di comunicare all’Autorità le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”. La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi dell’art. 74, comma 6, e 76 , comma 12, del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida), entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’O.E. resosi responsabile di tale omissione/ritardo
    Nota del 15/02/2017 nelle more di una compiuta ed aggiornata informatizzazione della modulistica allegata alla delibera n. 1386 del 21.12.2016, resta ferma la possibilità di utilizzare il servizio di comunicazione telematica già disponibile per gli Operatori Economici.

DECORRENZA
  • 26/11/2014 Comunicato del Presidente È stato chiesto a questa Autorità di chiarire le modalità di verifica delle attestazioni successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Manuale, con riferimento:
    • ai trasferimenti aziendali formalizzati nell’ultimo decennio e quindi rientranti nel periodo oggetto di verifica dei requisiti. In particolare, è stato chiesto se tali trasferimenti debbano essere oggetto di valutazione in base alle nuove indicazioni o se siano da ritenersi requisiti ormai acquisiti e non più oggetto di verifica;
    • al rinnovo delle attestazioni conseguite, in data anteriore all’entrata in vigore del Manuale, mediante trasferimenti di complessi aziendali. In particolare, è stato chiesto se il riconoscimento di nuove categorie e classifiche comporti anche una nuova valutazione, secondo le attuali indicazioni del Manuale, degli elementi della cessione già a suo tempo valutati;
    • alla riemissione degli attestati rilasciati dalla SOA originaria in caso di fusione e/o cessione di azienda tra SOA per gli attestati relativi a imprese che presentano categorie e classifiche conseguite mediante acquisizione di aziende o rami, in data anteriore all’entrata in vigore del Manuale. In particolare, è stato chiesto se la riemissione comporti una nuova valutazione, secondo le attuali indicazioni del Manuale, degli elementi della cessione già a suo tempo valutati.
    1. Il Manuale dell’Autorità definisce la decorrenza delle indicazioni in esso contenute, in particolar modo quelle relative alle modalità di verifica dei requisiti delle imprese ai fini dell’ottenimento o del mantenimento dell’attestato di qualificazione, specificando che l’applicazione delle nuove previsioni fa riferimento ai contratti di attestazione stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio (pag. 117 del Manuale, ‘decorrenza’). L’applicazione si estende anche ai rinnovi o alle variazioni comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasferimenti aziendali (pag. 252 del Manuale, ‘decorrenza’).
    2. Le indicazioni sono chiare, pertanto, nel precisare, con specifico riferimento alle cessioni di aziende o rami d’azienda, che le nuove modalità di accertamento si applicano ogni qual volta la fattispecie ‘cessione’ venga in considerazione, dopo l’entrata in vigore del Manuale, ai fini del riconoscimento del possesso di requisiti, a prescindere dalla data o dal periodo di riferimento dei documenti afferenti la cessione medesima.
    3. Resta fermo, come è noto, che le verifiche (verifiche triennali) che non comportano una nuova valutazione di tutta la documentazione prodotta dall’operatore economico ai fini dell’attestazione (ivi incluse eventuali cessioni utilizzate per il rilascio dell’originaria attestazione), ma solo di elementi specifici (capienza contabile, dati di organico, ammortamenti […], art.77, commi 5 e 6 d.p.r. 207/2010 ), saranno soggette alle regole che il Manuale detta con riferimento esclusivo a tali specifici elementi.
    4. Nel caso in cui, viceversa, si rendesse necessaria la valutazione di requisiti nuovi provenienti da cessioni di azienda o rami di azienda, non si tratterà di ‘verifica’ delle attestazioni già emesse, bensì di rinnovo o variazione, fattispecie ricadenti nell’ambito di applicazione delle nuove procedure per espressa previsione, all’interno del Manuale, come sopra richiamata.
  • Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.
  • Le modalità di verifica descritte nel presente Capitolo dovranno essere adottate dalle SOA con riferimento ai contratti di attestazione stipulati successivamente alla adozione del presente Manuale, siano essi nuove attestazioni o rinnovi o variazioni comportanti l’inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasferimenti aziendali. Per le perizie giurate redatte antecedentemente alla pubblicazione del presente atto, ma non ancora valutate ai fini dell’attestazione, sarà richiesta un’integrazione del contenuto della perizia per l’individuazione dei requisiti attinenti al complesso aziendale o al ramo trasferito.

QUADRO NORMATIVO
  • L’art. 76, comma 9, del Regolamento prevede la possibilità, per gli operatori economici che acquistino un’azienda o un suo ramo da altro soggetto, di utilizzare per la qualificazione i requisiti posseduti dalle imprese danti causa; tale possibilità è concessa anche all’affittuario di azienda nei casi in cui il relativo contratto abbia una durata non inferiore a tre anni. Si tratta di una fattispecie che deve trovare adeguata disciplina in quanto l’operazione comportante la fusione o il trasferimento di azienda o di un suo ramo non determina, a sua volta, il trasferimento automatico, all’impresa cessionaria, dell’attestato di qualificazione di cui è titolare l’impresa cedente, quanto, piuttosto, la facoltà per la cessionaria di avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dall’impresa cedente. L’esistenza di un contratto di cessione o fusione, pertanto, non ha alcun effetto automatico sull’efficacia o validità delle attestazioni già emesse ed in corso di validità, né ne produce ex abrupto di nuove, in quanto a tal fine risulta indispensabile l’intervento delle SOA, soggetti titolari di una funzione pubblicistica e perciò deputati al rilascio di nuova attestazione e al ridimensionamento o revoca di attestazione vigente della cedente. Occorre preliminarmente ricordare che già l’art. 15 del d.p.r. 34/2000 ammetteva che «in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine». L’art. 76 del Regolamento recepisce tale previsione integrandola con ulteriori disposizioni contenute nei commi 9 - 12. Si tratta di disposizioni specifiche relative alle ipotesi di qualificazione conseguenti ad affitto di azienda, alla necessità di predisporre perizia giurata in caso di cessione del complesso aziendale o di un suo ramo ed alle modalità di rilascio all’impresa cessionaria dell’attestazione ed all’impresa cedente della nuova attestazione conseguente al trasferimento. Il comma 11 del predetto articolo rimette alle SOA l’accertamento dei requisiti di carattere speciale trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. L’esperienza applicativa degli uffici dell’Autorità ha consentito di rilevare significative criticità determinate dall’utilizzo dello strumento del trasferimento d’azienda finalizzato al recupero dell’esperienza (requisiti storici) maturata da operatori economici che, di fatto, non sono più attivi nel mercato dei lavori pubblici. Tale possibilità è stata agevolata dalle medesime previsioni del d.p.r. 34/2000, successivamente trasposte nel Regolamento, le quali prevedono che la dimostrazione dei requisiti di qualificazione avvenga mediante la valutazione di elementi afferenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attinenti all’esperienza “storica” dell’azienda, non richiedendosi una valutazione delle reali ed attuali capacità produttive sussistenti al momento della cessione dell’azienda. Non va sottaciuto, peraltro, che l’estensione del periodo documentabile al miglior quinquennio compreso nel decennio antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione e da ultimo a tutto il decennio pregresso ha aggravato il disallineamento tra i requisiti storici maturati dall’impresa e la sua reale ed attuale capacità esecutiva. A fronte di tale dato normativo e concettuale che, come detto, considera rilevante - ai fini della presunzione di idoneità dell’esecutore - l’esperienza pregressa dimostrabile, le conseguenti valutazioni operate dagli organismi di attestazione sulla sussistenza degli elementi minimi atti a configurare l’oggetto della cessione come effettivo trasferimento di un complesso produttivo autonomo e funzionale (sia come azienda che di un suo ramo), sono state elaborate, nella prassi, in passato, assumendo come parametri di riferimento i dati contabili storici. Sulla base di tale impostazione è stato consentito, ai fini della qualificazione di imprese cessionarie, il recupero dei requisiti provenienti sia dall’acquisizione di complessi aziendali o di singoli rami aziendali di imprese fallite, per le quali anche in sede giudiziaria (vendite disposte da giudici fallimentari) si è limitata la valutazione alla sola sussistenza in termini economico-finanziari e tecnici dei valori storici dei requisiti di qualificazione, sia da imprese in fase di dismissione e non più operative. Tale impostazione concettuale e metodologica ha consentito la valutazione positiva (ai fini del mero recupero dei requisiti di qualificazione) di atti di cessione d’azienda la cui finalità è stata il mero trasferimento formale dei requisiti documentati (con CEL e atti contabili) afferenti l’esperienza pregressa, senza alcuna sostanziale verifica dell’assetto produttivo ed organizzativo realmente trasferito. Alla luce degli elementi patologici rilevati, si rende necessario fornire un’interpretazione delle norme di specie che vincoli operativamente le SOA all’utilizzo di criteri oggettivi di valutazione degli atti di trasferimento, riducendone i margini di discrezionalità e omogeneizzando i criteri valutativi in ordine all’apprezzamento della consistenza del complesso aziendale trasferito. Tali indicazioni si rendono necessarie anche alla luce della revisione operata dal Regolamento delle disposizioni che qui interessano ed in particolare del comma 11, dell’art. 76, che demanda alle SOA l’accertamento e l’individuazione dei singoli requisiti di carattere speciale oggetto di trasferimento; tale ultima disposizione, infatti, si ritiene postuli un’attività di ricostruzione dei requisiti effettivamente imputabili al complesso trasferito, escludendo ogni automatismo dell’utilizzo di dati economici e finanziari genericamente ricavabili dalla contabilità della cedente.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 76. Domanda di qualificazione
    1. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
    2. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
    3. Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
    4. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l’Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile.