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PERIZIA GIURATA ED INDICATORI

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 16 - Domanda di qualificazione.
  1. (Perizia Giurata) Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000

PERIZIA GIURATA
  • Allegato n. 2 (Cap. IV Parte II) – Linee guida per la redazione della perizia giurata ai sensi dell’art. 76, comma 10, d.p.r. 207/2010. clicca qua
  • (Perizia giurata - Estensibilità anche a fusioni, scissioni e operazioni simili per tutti i contratti di attestazione sottoscritti dopo il 18.3.2016)
    31/05/2016 Comunicato del Presidente In relazione all’estensione a tutte le operazioni che comportino trasferimenti di azienda della presentazione della perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio, prevista dall’art. 76, comma 10 d.p.r. 207/2010, si chiarisce che tale prescrizione deve essere applicata dalle SOA a tutti i contratti di attestazione sottoscritti dopo il 18.3.2016. Tale data coincide con la pubblicazione nella G.U.R.I. delle “Ulteriori precisazioni in merito al Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”. Detta scelta operativa si ritiene sia in linea con le indicazioni generali, già fornite dal Manuale, circa la decorrenza delle nuove modalità istruttorie introdotte, fermo restando che l’analisi dell’operatività del ramo incorporato sia effettuata, comunque, secondo le indicazioni contenute nel Manuale.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 1 È stato chiesto di chiarire se la perizia giurata prevista dall’art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010 per le cessioni di ramo d’azienda, debba essere richiesta anche in caso di fusioni, scissioni e operazioni assimilabili.
    1. Risposta. Coerentemente con quanto è già desumibile dal testo del Manuale, ai fini del rilascio dell’attestazione, le SOA dovranno verificare l’effettivo trasferimento del complesso aziendale comportante il passaggio dei requisiti speciali e, pertanto, anche per le operazioni di fusione/scissione, che comportano effetti traslativi dell’azienda, così come previsto per il conferimento di azienda, l’esercizio della facoltà riconosciuta al comma 9, dell’articolo in commento, deve essere garantito attraverso la predisposizione della perizia giurata, prevista al successivo comma 10, quale documento probante l’effettivo passaggio – unitamente al complesso aziendale - dei requisiti di cui il soggetto subentrante intende avvalersi. Infatti, non sarebbe ragionevole limitare la richiesta della perizia di stima alle sole ipotesi di cessione di azienda o di ramo, laddove sussistono le medesime esigenze accertative, connesse alla verifica del reale trasferimento dei requisiti speciali utili ai fini della qualificazione, anche per tutte le altre fattispecie riconducibili nell’ambito di applicazione del comma 9 dell’art. 76 del Regolamento.
      In ordine a tale questione, dunque, si ritiene che le SOA devono acquisire la perizia giurata per tutte le operazioni che consolidano un trasferimento di azienda, secondo un’interpretazione analogica dell’art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010. Ciò in quanto gli altri documenti previsti dal codice civile non risultano idonei né a svolgere la funzione richiesta dalla normativa regolamentare ai fini del rilascio della nuova attestazione di qualificazione né a rispondere di quegli elementi minimi che il Manuale prevede debba contenere la perizia giurata.
      Per completezza, si puntualizza che per i casi di conferimento dell’intero complesso aziendale della conferente e di fusione per incorporazione dell’azienda, il 1° ed il 4° indicatore potranno essere considerati soddisfatti anche in caso di scostamento dal valore minimo calcolato con riferimento alle disposizioni del Manuale.

 INDICATORI
  • (Possibile incongruenza tra le valutazioni del 1° e del 4° indicatore)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 2 È stato rappresentato che il Manuale, per l’ammissibilità alla valutazione dei requisiti provenienti da operazioni di cessione o assimilabili, prevede che le SOA verifichino, come primo indicatore, che il volume complessivo dei rapporti di appalto, calcolato con riferimento all’anno antecedente l’atto di trasferimento aziendale, sia pari almeno al 50% della produttività media annuale calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l’atto di cessione, ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate e, in riferimento all’ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della cifra d’affari contenuta nell’atto di cessione. Come quarto indicatore è stabilito di verificare la sussistenza di rapporti giuridici in corso (crediti, debiti) al momento della cessione e di contratti di appalto in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti lo specifico settore individuato nella cessione.
    In merito le SOA hanno evidenziato che in taluni casi l’ultimo bilancio approvato potrebbe non coincidere temporalmente con l’anno immediatamente anteriore la cessione ma con l’annualità più risalente (allorquando al momento della stipula dell’atto di cessione non sia ancora trascorso il termine per il deposito del bilancio); in tal caso potrebbe verificarsi che nell’anno solare antecedente l’intervenuta cessione, l’impresa cedente potrebbe non poter dimostrare la minima operatività richiesta con riferimento ai contratti in corso o appena conclusi, mentre appare possibile che i dati di bilancio soddisfino il primo indicatore.
    1. Risposta. Si ritiene che l’obiezione formulata non possa essere oggetto di una eventuale revisione delle indicazioni formulate con il Manuale in quanto la stessa appare coerente con le previsioni regolamentari in materia, le quali - in senso generale - prevedono che la capacità economico- finanziaria sia verificata attraverso la documentazione contabile formalmente depositata o presentata, mentre per la dimostrazione dell’adeguata capacità tecnica (esecuzione dei lavori) il periodo documentabile decorre dal giorno precedente la stipula del contratto di attestazione tra l’impresa e la SOA (art. 83, comma 2 del d.p.r. 207/2010). Risulta, pertanto, ricorrente l’ipotesi in cui il periodo fiscale di riferimento, per il requisito di adeguata capacità economico-finanziaria, risulti sfalsato rispetto al periodo di riferimento necessario per la dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica.
  • (Applicabilità delle nuove regole di valutazione alle operazioni di trasferimento aziendale già entrate in valutazione prima della pubblicazione del Manuale)
    31/05/2016 Comunicato del Presidente È stato rappresentato che alcune imprese che avevano conseguito la qualificazione attraverso i requisiti provenienti da cessioni di ramo d’azienda, già entrate in valutazione prima della pubblicazione del Manuale, hanno subito il ridimensionamento dell’attestazione a seguito dell’entrata in vigore degli indicatori di operatività introdotti dallo stesso Manuale.
    Con la deroga introdotta dalle precisazioni del 9 marzo u.s. le stesse imprese avrebbero ora la possibilità di conseguire una qualificazione maggiorata, generata dalla disapplicazione dei nuovi parametri/indicatori di consistenza contemplati nel Manuale.
    Al riguardo, aderendo a quanto prospettato dagli operatori di settore, l’Autorità ritiene che, in caso di richiesta dell’impresa di riottenere il recupero dei requisiti in deroga agli indicatori di operatività riportati nel Manuale, reso possibile con le indicazioni del 9 marzo u.s., le SOA possano adottare il principio dell’integrazione dell’attestazione già posseduta, senza richiedere il rinnovo integrale dell’attestazione.
    In tale evenienza, le SOA procederanno applicando la tariffa prevista per integrazione di categorie e classifiche dell’attestazione in corso di validità, determinata pari alla differenza tra quella ricalcolata a seguito dell’integrazione e quella già da ultimo corrisposta; si chiarisce che il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti decorrerebbe dalla stipula del contratto originario di rinnovo dell’attestazione.
    Sul punto l’Autorità è del parere che detta procedura sia in linea con le indicazioni già fornite dall’Autorità su fattispecie simili, quali ad es. sopravvenute disposizioni normative, che possono imporre un riesame delle attestazioni ancora in corso di validità.
  • (Applicabilità delle nuove regole di valutazione alle operazioni di cessioni/trasferimenti/affitti perfezionate prima dell’entrata in vigore del Manuale alle imprese che, avendone in precedenza ottenuto valutazione positiva, rinnovano la propria qualificazione ai sensi dell’art. 76, comma 9 del d.p.r. 207/2010.)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 3 Le associazioni della SOA hanno rappresentato la necessità di definire un regime differenziato per la valutazione dei requisiti rinvenienti da operazioni di cessione/trasferimento/affitto che si sono perfezionate prima dell’entrata in vigore del nuovo Manuale e che abbiano già avuto una positiva valutazione in sede di rilascio di precedenti attestazioni.
    La richiesta delle SOA risulta sostenuta dal principio tempus regit actum e, nella sostanza, invoca un generale principio di affidamento posto dalle imprese cessionarie nelle regole vigenti (che nulla imponevano al riguardo) al momento in cui hanno rilevato, talvolta con forti investimenti finanziari, i complessi aziendali in discussione proprio allo scopo di poter implementare il proprio bagaglio di requisiti, utile ai fini della qualificazione, affidandosi preliminarmente anche a professionisti incaricati di valorizzare/stimare il complesso aziendale da acquisire.
    Le SOA hanno proposto di rendere salve le cessioni già valutate positivamente ai fini di precedenti attestazioni (già dunque rilasciate prima dell’entrata in vigore del Manuale) subordinandone una nuova valutazione positiva al riscontro dell’effettività dell’attività svolta dall’impresa avente causa (cessionaria, affittuaria, ecc..) negli ambiti di attività dei rami d’azienda acquisiti. Secondo le SOA la valutazione positiva potrebbe essere subordinata al mero rispetto dei seguenti indicatori:
    • conseguimento di una cifra d’affari in lavori, a valle dell’operazione di acquisizione dell’azienda o di un suo ramo e nel relativo ambito di attività acquisto, almeno pari al 50% della cifra d’affari in lavori conseguita nell’esercizio precedente l’acquisizione;
    • esecuzione di lavori (da dimostrare con CEL) in almeno una delle categorie acquisite con l’atto di acquisizione in valutazione.
    1. Risposta. La problematica sollevata è stata già oggetto delle prime “Precisazioni” al Manuale contenute nel documento pubblicato il 26.11.2014, nel quale era stato chiarito che le modalità di accertamento individuate “ … si applicano ogni qual volta la fattispecie ‘cessione’ venga in considerazione, dopo l’entrata in vigore del Manuale, ai fini del riconoscimento del possesso di requisiti, a prescindere dalla data o dal periodo di riferimento dei documenti afferenti la cessione medesima”.
      Tuttavia, le difficoltà operative manifestate dalle SOA ed il pregiudizio economico subito dagli o.e. dall’applicazione dei nuovi parametri di valutazione hanno indotto l’Autorità a compiere ulteriori approfondimenti.
      La riflessione condotta ha posto in rilievo la circostanza per la quale, in linea generale, l’attività amministrativa deve essere retta - oltre che dalla legge e dai criteri richiamati nell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - anche dai principi dell’ordinamento comunitario e, tra questi, particolare rilievo assume il principio di certezza del diritto e del correlato principio di legittimo affidamento, con riferimento ai possibili effetti retroattivi dell’atto posto in essere da pubblici poteri.
      Tali principi, determinano l’impossibilità di conferire effetti retroattivi (oltre che agli atti normativi, anche) agli atti della PA (salvo in caso in cui sussista una specifica disposizione normativa che lo imponga per motivi di interesse pubblico), in grado di incidere su situazioni giuridiche consolidate sulla base del precedente assetto normativo/amministrativo.
      Sulla base di tali principi deriva, quindi, la necessità di rivedere quanto indicato dal Manuale e dalle successive “Precisazioni” relativamente all’applicabilità delle nuove regole agli atti di cessione di azienda o ramo perfezionati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
      Principi che determinano l’impossibilità di conferire effetti retroattivi al Manuale, in grado di incidere su situazioni giuridiche consolidate sulla base del precedente assetto amministrativo.
      Ciò tenuto conto della tutela del legittimo affidamento delle imprese interessate, che hanno sottoscritto i contratti di cessione sulla base del complesso di norme e prescrizioni in vigore al momento della conclusione degli stessi ed hanno conseguito l’attestazione di qualificazione in forza del medesimo assetto.
      In conformità ai principi sopra richiamati è possibile, pertanto, ammettere l’inapplicabilità dei nuovi parametri/indicatori di consistenza contemplati nel Manuale, alle operazioni di “trasferimento aziendale” sottoscritte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore e già oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione.
      Si puntualizza che in relazione agli atti di trasferimento aziendale sottoscritti antecedentemente alla pubblicazione del Manuale, ma non ancora oggetto di valutazione, le SOA sono tenute ad operare secondo le modalità introdotte dal medesimo Manuale.
  • (Indicatori) Chiarito in termini generali il concetto civilistico di azienda o di ramo di essa, si ritiene necessario definire il concetto di trasferimento del complesso aziendale che legittima il trasferimento dei requisiti ai fini della qualificazione. A tal fine, si rende necessario chiarire che il complesso aziendale idoneo a consentire all’impresa avente causa la spendita dei relativi requisiti deve essere caratterizzato da una capacità produttiva attuale che consenta al successore di proseguire nell’attività aziendale già avviata senza necessità di una ricostituzione.
    1. Un primo indicatore della reale funzionalità/produttività del complesso aziendale trasferito si ritiene possa essere identificato nel volume d’affari dell’impresa dante causa riferito all’anno antecedente l’atto di trasferimento aziendale; in tal senso si potrà ritenere dimostrata la concreta operatività/produttività dell’azienda o dei rami di essa oggetto di trasferimento, qualora la cifra d’affari conseguita durante il suddetto arco temporale antecedente l’atto di trasferimento aziendale sia pari almeno al 50% (cinquanta per cento) della produttività media annuale dell’impresa dante causa (o del ramo ceduto) 27 calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l’atto di trasferimento, ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazioni dei redditi trasmessi e, in riferimento all’ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della cifra d’affari contenuta nell’atto di cessione. Il confronto della cifra d’affari afferente al complesso aziendale trasferito, maturata dall’impresa cedente nell’anno antecedente all’atto di trasferimento, con la media annuale del quinquennio antecedente alla medesima operazione di cessione, si ritiene possa costituire un elemento atto a consentire l’apprezzamento dell’operatività del complesso aziendale trasferito; il rispetto della percentuale indicata si ritiene costituisca un elemento idoneo a contribuire nella valutazione della concreta operatività dell’oggetto del trasferimento e dell’idoneità dello stesso a garantire una continuità nella produzione del complesso aziendale trasferito.
    2. Un ulteriore indicatore della reale funzionalità/produttività del complesso aziendale trasferito può essere riscontrato qualora l’oggetto dell’atto di trasferimento ricomprenda risorse umane atte a dimostrare l’operatività del ramo al momento del trasferimento nel settore individuato come afferente al complesso ceduto. Nella valutazione di tale indicatore le SOA dovranno verificare in primo luogo che nel trasferimento sia ricompreso uno staff minimo di personale connesso alla specificità e alle dimensioni dell’attività ceduta atto a evidenziare la sussistenza di una struttura organizzativa comprendente personale con funzioni amministrative e tecniche idonea a garantire lo svolgimento e la funzionalità dell’attività aziendale oggetto di cessione; nella valutazione di tale parametro le SOA dovranno ulteriormente verificare che nel personale trasferito siano ricomprese le professionalità tecniche con specifica competenza nel settore di attività ceduto, quale elemento in grado di assicurare sotto il profilo tecnico la prosecuzione dell’attività aziendale e per la configurabilità dell’effettivo trasferimento del know how. Nell’accertamento di tale parametro l’individuazione delle professionalità dovrà essere condotta tenendo presente i settori specifici cui ineriscono i complessi aziendali trasferiti, verificando nell’oggetto del trasferimento la presenza dell’adeguata direzione tecnica individuata secondo le declaratorie di cui all’allegato A del d.p.r. 207/2010 e/o di figure professionali (componenti dello staff di progettazione, direttore di cantiere, ecc.) dotate di specifica competenza nel settore del complesso aziendale trasferito che abbiano prestato attività continuativa all’interno dell’impresa dante causa nell’arco dell’ultimo triennio.
    3. L’effettiva e concreta produttività del complesso aziendale trasferito potrà essere riscontrata qualora nell’oggetto del trasferimento siano ricompresi beni strumentali atti a dimostrare l’operatività dell’azienda o del ramo al momento del trasferimento nel settore individuato come afferente al complesso ceduto; sotto tale profilo si segnala, pertanto, la necessità che nel trasferimento siano ricompresi pertinenti attrezzature (edifici, macchinari), atte ad assicurare un livello minimo di funzionalità aziendale.
      Tale indicazione assume valenza generale per tutte le categorie di qualificazione trasferite. A tal riguardo, tuttavia, si puntualizza che qualora il complesso aziendale oggetto di trasferimento afferisca alle lavorazioni relative alle categorie specializzate OS18-A e OS18-B, riguardanti rispettivamente “la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio” e “la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale”, nell’oggetto del trasferimento deve necessariamente essere ricompresa la disponibilità dello stabilimento di produzione che costituisce il mezzo d’opera indispensabile ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni previste dalle relative declaratorie e che caratterizza l’unitarietà e la funzionalità della relativa specifica organizzazione aziendale. Le medesime indicazioni sono da estendere anche ai trasferimenti aziendali afferenti le categorie OS 13 e OS 32.
    4. Quarto ed ultimo elemento caratterizzante la reale produttività può individuarsi nella sussistenza di rapporti giuridici in corso (crediti, debiti) al momento della cessione e di contratti di appalto in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti lo specifico settore individuato nella cessione. Nella valutazione di tale indicatore le SOA saranno tenute ad accertare il volume d’affari correlato ai rapporti di appalto (lavori pubblici o privati) ultimati nell’anno antecedente alla cessione, così come ricavabile dall’esame dei documenti contabili dell’impresa cedente, e di quelli in corso al momento della cessione secondo la quantificazione contenuta nell’atto di trasferimento aziendale e ricavata dalla contabilità dei distinti contratti di lavori per ciò che non risulta ancora fatturato. In tal caso si potrà ritenere dimostrata la concreta operatività/produttività dell’azienda o dei rami di essa oggetto di trasferimento, qualora il volume complessivo dei suddetti rapporti di appalto, calcolato con riferimento all’anno antecedente l’atto di trasferimento aziendale, sia pari almeno al 50% (cinquanta per cento) della produttività media annuale calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l’atto di cessione, ricavabile dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate e, in riferimento all’ultima annualità, nei casi in cui non risulti ancora scaduto il termine per i relativi depositi, dalla valorizzazione della cifra d’affari contenuta nell’atto di cessione.
  • (discostamento indicatori) La valutazione positiva degli indicatori sopra individuati, consentirà di ritenere comprovata la produttività del complesso aziendale trasferito con conseguente possibilità di spendita ai fini della qualificazione dell’impresa avente causa dei relativi requisiti provenienti dall’operazione di trasferimento aziendale. Ferma restando la necessità della positiva valutazione dei suddetti indicatori, si precisa che in presenza di eventuali discostamenti rispetto a quanto sopra indicato, si potrà comunque ritenere comprovata la produttività del complesso aziendale, motivando le ragioni che hanno indotto a ritenere tali scostamenti non determinanti. La SOA, in queste circostanze, dovrà trasmettere, per le valutazioni di competenza dell’Autorità, oltre alla documentazione di rito, apposita documentata relazione evidenziando le motivazioni alla base delle decisioni assunte.