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Consulenza Appalti Pubblici
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TRASFERIMENTI
AZIENDALI - GARE D'APPALTO
D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023)
MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 Rilevanza della cessione in fase di gara e di esecuzione del contratto
D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023)
MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 Rilevanza della cessione in fase di gara e di esecuzione del contratto
- A parte le indicazioni fornite, in materia di qualificazione, dall’art. 76 commi 9 e seguenti del Regolamento, anche il Codice contiene alcune disposizioni che fanno riferimento alle fattispecie della cessione di aziende, della fusione di aziende e del trasferimento di rami di aziende. Il Codice, tuttavia, disciplina l’incidenza del fenomeno sul procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto. Pertanto, in questa sede, si forniscono solo alcuni cenni a queste disposizioni, limitatamente a ciò che è correlato al fenomeno della qualificazione
- (sono ammessi alla gara/aggiudicazione/stipulazione previo accertamento dei requisiti di ordine generale/speciale) L’art. 51 del Codice, nel disciplinare le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario, dispone che qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento dei requisiti sia di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante.
- (condizioni
necessarie)
La previsione sopra richiamata pone un temperamento del principio
assoluto di immodificabilità soggettiva dei concorrenti, in quanto
ammette il subentro di altro soggetto nella posizione di partecipante
ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. Tale
ammissione, tuttavia, è subordinata dalla giurisprudenza (Cons. St.,
sez. VI, 6 aprile 2006, n. 1873 e Cons. St., sez. V, 9 giugno 2008, n.
2794) al verificarsi di due condizioni:
- gli atti di cessione devono essere comunicati alla stazione appaltante;
- la stazione appaltante deve verificare l’idoneità soggettiva ed oggettiva del subentrante.
- (lavori
in corso)
La cessione di una azienda o di un ramo di azienda può comportare il
trasferimento degli eventuali contratti in corso di esecuzione ed
afferenti al ramo ceduto (o all’azienda ceduta). L’art. 116 del Codice
dei Contratti, nel disciplinare le vicende soggettive dell’esecutore
del contratto, dispone che le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di
ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dalla legge 30 , e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal Codice. La previsione sopra richiamata pone
un temperamento del principio secondo il quale nel settore dei lavori
pubblici il soggetto aggiudicatario non può cedere il contratto (art.
118 comma 1 del Codice dei Contratti), in quanto ammette la successione
nella posizione dell’aggiudicatario se è effetto di operazioni di
fusione, di scissione, di trasformazione societaria o anche di cessione
di azienda o di un ramo di questa. Il principio richiamato, peraltro,
come messo in luce dalla costante giurisprudenza, nasce dall’esigenza
di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici un controllo
preliminare dei requisiti dei concorrenti e di impedire che tale
verifica venga vanificata o elusa con modificazioni soggettive in corso
di esecuzione. L’efficacia della novazione soggettiva
dell’aggiudicatario nei confronti del committente è tuttavia
subordinata, in primo luogo, alla comunicazione alla stazione
appaltante della intervenuta modifica soggettiva dell’aggiudicatario
con la indicazione anche dei requisiti posseduti dal nuovo soggetto che
devono corrispondere a quelli necessari all’esecuzione del contratto
ed, in secondo luogo, alla non opposizione della stazione appaltante,
da esprimersi nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data
della comunicazione, al subentro del nuovo soggetto, in quanto questi
risulti privo dei requisiti prescritti dalla normativa speciale
(antimafia). Con riferimento alla prima disposizione, secondo la quale
il nuovo soggetto deve documentare i propri requisiti di
qualificazione, essa va letta unitamente al disposto dell’art. 76 comma
9 del Regolamento, qui in esame. Ciò significa che il cessionario,
oltre che dell’azienda o di un suo ramo, anche del contratto con la
stazione appaltante, può effettivamente subentrare al cedente, solo in
due ipotesi:
- se il cessionario ha già, in proprio, tutti i requisiti per l’esecuzione del contratto, a prescindere dalla cessione;
- se il cessionario, per effetto della cessione, riesce ad ottenere, in tempo utile per il subentro, una nuova attestazione, o l’integrazione dell’attestazione in suo possesso, necessaria per dimostrare di avere i requisiti richiesti per la esecuzione del contratto.
- (cedente divieto di concorrenza) Resta ferma, in questo caso, l’operatività del patto di non concorrenza nei termini prima specificati ai sensi dell’art. 2557 c.c. il quale sancisce che chi aliena l’azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento - o per un periodo inferiore indicato dalle parti - dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Con riferimento alle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici, occorre fornire alcuni chiarimenti sulla portata del divieto di concorrenza. In particolare, non è dubbio che, nel caso in cui oggetto del trasferimento sia l’intera azienda, l’impresa cedente sia completamente soggetta a tale divieto. In considerazione del fatto che il divieto è sancito dall’art. 2557 c.c., la sua violazione comporta delle conseguenze che rimangono limitate al profilo civilistico del rapporto tra le imprese; infatti l’illecito, avendo natura contrattuale, determina il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui si tratti di una cessione di ramo di azienda, il divieto di concorrenza non può riguardare l’attività dell’alienante preesistente al trasferimento stesso che esula dall’ambito dell’attività oggetto di trasferimento. Pertanto, nel caso in cui l’alienante sia un’impresa che già opera nel settore dei lavori pubblici e che, pur a seguito di cessione di un suo ramo, continua ad operarvi in un diverso ambito specialistico, l’attenzione va rivolta alla corretta individuazione del ramo di azienda ceduto e dell’attività allo stesso imputabile, nonché alla specifica identificazione delle categorie di opere che possono considerarsi imputabili a quel ramo di azienda e, pertanto, fuoriuscite, con la cessione, dalla capacità esecutiva del cedente. Al riguardo si rinvia a quanto in seguito si indicherà nei paragrafi 2_4_3) e 2_4_4). Con riferimento, più in dettaglio, alle categorie e classifiche già in possesso della cedente e interessate dalla cessione si rinvia al paragrafo 2_4_4) del presente capitolo.