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SANZIONI IMPRESA

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 14 - Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione
  1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
  2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'ANAC provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui a essere inadempiente, l'ANAC dispone la decadenza dell'attestazione.
  3. L'ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l'operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
  4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f), l'operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l'ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
  5. Qualora l'operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 18.
  6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all’ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 25, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
Articolo 25 - Direzione tecnica.
  1. (obbligo comunicazione variazione DT) In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all’ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
Articolo 26 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
  1. (perdita collegamento - comunicazione impresa 15 giorni) Per le finalità di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
  2. (perdita collegamento - comunicazione soa 15 giorni) Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all'ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000

Obbligo di comunicazione delle variazioni dei requisiti di carattere generale e delle direzione tecnica

  • Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 Nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
  • Nota del 15/02/2017 nelle more di una compiuta ed aggiornatainformatizzazione della modulistica allegata alla delibera n. 1386 del 21.12.2016, resta ferma la possibilità di utilizzare il servizio di comunicazione telematica già disponibile per gli Operatori Economici.
  • 04/09/2020 Gestione Casellario Informatico(Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico) Pubblicato il Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modifiche deliberate, in data 29 luglio 2020, dal Consiglio dell'Autorità. Unitamente al testo del Regolamento è pubblicata la relativa nota esplicativa.

Il sesto comma dell’art. 74 del Regolamento introduce una sanzione pecuniaria a seguito della violazione di specifici obblighi di comunicazione all’Osservatorio posti a carico delle imprese.
  • (obbligo di comunicazione per variazioni dei requisiti di ordine generale) Il riferimento è, in primo luogo all’art. 8, comma 5 del Regolamento che sancisce l’obbligo di comunicazione, da parte delle imprese qualificate, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 del Regolamento.
  • (obbligo di comunicazione per variazioni direttore tecnico) Viene sanzionato, inoltre, l’inadempimento all’obbligo di comunicazione, da parte delle imprese qualificate, di ogni variazione relativa alla direzione tecnica di cui all’art. 87, comma 6, del Regolamento.
Va precisato che in questo caso la norma appena richiamata dispone che la comunicazione deve essere data sia alla SOA che ha qualificato l’impresa, sia all’Osservatorio. Al riguardo si precisa che le imprese sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo www.avcp.it, alla voce Servizi - Servizi ad accesso riservato e seguendo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link prima segnalato. In particolare, la comunicazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa che dovrà accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorità. Dovrà, quindi, essere specificata la tipologia di comunicazione che si sta effettuando (art. 8, comma 5 - requisiti generali di qualificazione - o art. 87 comma 6 - variazione della direzione tecnica-) e successivamente inseriti i dati di riferimento secondo le maschere che compariranno a sistema. Viene consentita, inoltre, la modifica delle informazioni inserite, secondo un apposito procedimento meglio dettagliato nel manuale utente al quale si rinvia. Alla conferma delle operazioni di trasmissione delle informazioni, la comunicazione effettuata dall’operatore economico verrà protocollata assegnata ai competenti uffici dell’Autorità per la relativa annotazione in Casellario e resa disponibile all’utente che ha effettuato la comunicazione di variazione, affinché l’impresa conservi agli atti una copia in formato pdf da sottoscrivere con firma autografa. Con riferimento alla decorrenza dell’obbligo di comunicazione sopra indicato, si precisa che le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link a far data dal 20 maggio 2014, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 115 del Comunicato del Presidente dell’Autorità il cui contenuto viene recepito integralmente dal presente paragrafo. A decorrere dalla medesima data cessa, pertanto, di avere efficacia la precedente modalità di comunicazione mediante modulo cartaceo 34 .
  • (mancata comunicazione multa) La mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art. 8, comma 5 del Regolamento (variazione dei requisiti di ordine generale) e 87 comma 6 del Regolamento implica, ai sensi dell’art. 74, comma 6, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di € 25.822.
In questi casi, il mancato rispetto del termine di comunicazione indicato per legge (trenta giorni dal verificarsi della variazione), rilevabile a sistema in quanto le maschere di inserimento richiedono anche che sia indicata la data in cui è avvenuta la variazione, determina l’avvio d’ufficio del procedimento sanzionatorio, da parte dell’Autorità, secondo le modalità indicate dal Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, già pubblicato sul sito istituzionale. Va rilevato che in questo caso la sanzione è esclusivamente di natura pecuniaria, mentre non trovano applicazione le ulteriori sanzioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 74 in quanto non richiamate dal comma in esame.
  • (tardiva o incompeta comunicazione multa) Anche con riferimento alla fattispecie in esame, ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria, alla mancata comunicazione sono equiparate la comunicazione tardiva e incompleta (ad esempio ipotesi nella quale vengano comunicate tramite il sistema telematico solo alcune delle variazioni in cui l’impresa è incorsa).

Procedimento di verifica delle attestazioni da parte dell’Autorità - art. 71 d.p.r. 207/2010
L’art. 71 del Regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, attribuito all’Autorità dall’art. 6, comma 7, lettera m), del Codice e finalizzato alle verifiche di cui al primo comma del citato articolo del Regolamento. Il comma 2 dell’art. 71 prevede che detti poteri di vigilanza e controllo siano esercitati dall’Autorità anche su motivata e documentata istanza di una impresa, ovvero di una SOA, o di una stazione appaltante. In tali casi l’Autorità provvede nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3 dell’art. 71. L’istanza di verifica può essere presentata dai soggetti indicati nel comma 2 del citato art. 71 che siano portatori di un interesse concreto ed attuale alle verifiche sull’operato della SOA, secondo quanto elencato nel comma 1, e deve essere firmata, nonché accompagnata da copia di un valido documento di identità del segnalante. La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l’esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta di intervento dell’Autorità con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità. La domanda deve, inoltre, essere corredata da idonea documentazione probatoria. Nel caso di istanza presentata da una SOA, quest’ultima deve, altresì, dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo esemplificativo: consultazione banca dati Accredia, Casellario informatico, visure camerali, Forum SOA). A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio competente verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilità delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente punto. Per le istanze ritenute procedibili, l’ufficio competente verifica la sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarità, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità delle domande, i cui profili di presunte irregolarità risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi informatici consultabili dall’Autorità. Nei casi in cui risulti l’assenza in capo all’istante di un interesse concreto ed attuale alla verifica richiesta, accertata la completezza della domanda e i presupposti per l’ammissibilità della stessa, come sopra specificati, la segnalazione potrà essere valutata dall’Autorità per l’attivazione della verifica ex art. 71 del Regolamento, da svolgersi con le modalità proprie dei procedimenti attivati d’ufficio. L’improcedibilità/inammissibilità dell’istanza è oggetto di comunicazione nei confronti della parte richiedente. Qualora l’istanza risulti procedibile e ammissibile, l’ufficio competente comunica l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 alla SOA a cui risulta imputata la presunta irregolarità, al soggetto istante, nonché all’impresa titolare dell’attestazione oggetto di segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell’Autorità, con facoltà di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli operatori economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. L’ufficio avvia, altresì, il procedimento di controllo all’evidenziarsi di criticità che richiedono l’intervento d’ufficio dell’Autorità per il ripristino della legalità violata, assegnando anche in tal caso, all’impresa titolare dell’attestazione oggetto di segnalazione, un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell’Autorità, con facoltà di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli operatori economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. L’Autorità, ai sensi dell’art. 71, comma 3 del Regolamento, sentiti la SOA e l’impresa della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2 dell’art. 71 medesimo, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, previa comunicazione delle principali risultanze istruttorie all’impresa titolare dell’attestazione oggetto di segnalazione ed alla SOA, e acquisite le relative eventuali controdeduzioni conclusive, provvede entro 60 (sessanta) giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l’attestazione, assegnandole un termine congruo, non inferiore a 15 (quindici) giorni. Il provvedimento finale, adottato nei termini e nei modi stabiliti dai commi 2 e 3 dell’art. 71, sarà comunicato in forma integrale alla SOA e all’impresa titolare dell’attestazione di cui trattasi e nei contenuti minimi essenziali al soggetto istante. Si precisa che il termine di 60 (sessanta) giorni per l’adozione del provvedimento finale, decorrente dalla scadenza del termine assegnato nell’avvio del procedimento di verifica, resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d’istruttoria. L’inadempienza da parte della SOA rispetto alle indicazioni dell’Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all’annullamento dell’attestazione nel termine assegnato, l’Autorità, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all’impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d’ufficio alla sospensione o all’annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all’impresa interessata. Con riferimento alla circostanza che l’impresa possa restituire/rinunciare alle attestazioni al fine di far venir meno l’oggetto della verifica, si precisa che la restituzione dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” indicati nel Regolamento, così come sancito dall’art. 71 del Regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all’impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nel Regolamento e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell’impresa stessa. Pur confermando il diritto dell’impresa alla restituzione/rinuncia, pertanto, al fine di evitare che l’impresa agisca con la finalità di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette attestazioni, le SOA devono procedere, comunque, dopo la restituzione, a verificare, secondo le modalità indicate dall’art 40, comma 3 del Codice “tutti i requisiti” che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto dall’art 40, comma 9 ter del suddetto decreto, qualora accertino che l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti. L’esito delle suddette verifiche, corredato dal provvedimento di revoca dell’attestazione, deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità al fine dell’esercizio dei poteri di competenza.

Verifica a campione da parte dell’Autorità e controllo della SOA sulle certificazioni rilasciate, in caso di errore
Con riferimento al controllo sugli attestati rilasciati dalle SOA l’esercizio della vigilanza dell’Autorità è esercitato, in via generale, con gli specifici rimedi previsti dal d.p.r. 207/2010 ed, in particolare, dall’art. 71, comma 4, in tema di controllo a campione degli attestati. Occorre rammentare, in ogni caso, che, ove sia stato commesso un errore nella valutazione dei requisiti dell’impresa, le SOA stesse, autonomamente, devono procedere alla relativa rettifica dell’attestato senza che ciò possa avere carattere oneroso per l’impresa interessata.

Verifica dei requisiti di attestazione da parte delle SOA ex art. 40, comma 9 ter , d.lgs. 163/2006
L’art. 40, comma 9 ter, del Codice indica il procedimento di verifica che le SOA devono attuare per l’accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione nei confronti delle imprese già attestate, che viene di seguito illustrato:
  • le SOA sono tenute a comunicare l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nonché del relativo esito previsto dall’art. 40, comma 9 ter, del Codice, oltre che all’Autorità, anche alle imprese interessate dalla verifica e, se presenti, a controinteressati;
  • il procedimento di accertamento dei requisiti deve concludersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio; detto termine potrà essere sospeso per un periodo non superiore ad ulteriori 30 (trenta) giorni. Trascorso il periodo di sospensione e comunque un periodo complessivo non superiore a 60 (sessanta) giorni il procedimento dovrà necessariamente concludersi con un provvedimento motivato della SOA con il quale viene confermata la validità dell’attestazione di qualificazione già rilasciata oppure, una volta accertata l’insussistenza ab origine o il venir meno dei requisiti, ne viene dichiarata la decadenza; nell’ambito della fase istruttoria le SOA possono chiedere che le imprese facciano pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta eventuali integrazioni della documentazione in loro possesso; allo stesso modo, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, le imprese interessate possono far pervenire alla SOA procedente deduzioni e/o memorie in merito all’oggetto della verifica;
  • la decisione in ordine alla dichiarazione di decadenza dell’attestazione può essere rimessa all’Autorità solo nel caso in cui l’impresa interessata, con motivata e documentata istanza, lamenti una condotta della SOA lesiva dei principi indicati dall’art. 70, comma 1, del d.p.r. 207/2010, oppure nell’ipotesi in cui dalle deduzioni dell’impresa emergano ad iniziativa - sempre motivata e documentata - della SOA, questioni in cui l’Autorità non si è mai pronunciata o che comunque non siano già oggetto di precedenti giurisprudenziali;
  • nel caso di provvedimento di decadenza dall’attestazione per false dichiarazioni, la SOA è tenuta a segnalare il falso alla competente Procura della Repubblica e ad inviare all’Autorità una relazione volta a spiegare la valutazione (positiva) in sede di rilascio dell’attestazione del documento poi accertato come falso, onde consentire all’Autorità medesima di verificare se vi sia stata mancata attuazione degli obblighi imposti agli organismi di attestazione inerenti il controllo generalizzato di tutti i requisiti dell’impresa richiedente prima del rilascio dell’attestazione, come previsto dall’art. 40, comma 3 del Codice dei contratti e 70, comma 1, lettere f) e g) del Regolamento;
  • tutti i termini sopra indicati possono essere dimezzati quando l’istanza di avvio del procedimento proviene dall’Autorità ed è supportata da un’istruttoria già svolta e/o da documentazione non equivocabile oppure quando dai documenti già in possesso della SOA emerga un’evidente falsità e/o non corrispondenza tra risultanze della documentazione presentata e quanto accertato in sede di verifica;
  • nel caso in cui l’Autorità abbia già accertato inequivocabilmente l’insussistenza dei requisiti o dagli atti risulti un’evidente falsità e/o non corrispondenza tra quanto emerge dalla documentazione presentata e quanto accertato in sede di verifica, le SOA sono tenute a dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione e senza svolgere alcuna attività istruttoria;
  • il provvedimento adottato dalla SOA all’esito del procedimento in esame è sempre - con unica eccezione nelle ipotesi sopra indicate di mancato svolgimento dell’istruttoria da parte delle SOA - suscettibile di reclamo all’Autorità da parte dell’impresa interessata entro 30 (trenta) giorni dall’effettiva conoscenza dello stesso;
  • l’Autorità può sospendere l’attestazione di qualificazione sottoposta a verifica sia prima dell’inizio del procedimento (appena vi sia stata conoscenza dell’insussistenza e/o della perdita di un requisito oppure nel caso di ritardo nell’avvio della procedura) sia nel corso dello svolgimento del procedimento stesso; l’effetto di tale sospensione sarà solo quello di impedire all’impresa di partecipare alle gare e non quello di far venir meno l’efficacia dell’attestazione stessa;
  • nel caso di attestazione rilasciata da una SOA che successivamente decada dall’autorizzazione ad esercitare l’attività di attestazione il potere/dovere come sopra specificato si trasferisce in capo alla nuova SOA alla quale l’impresa si è rivolta con conseguente obbligo per la stessa di compiere le verifiche di cui all’art. 40, comma 9 ter, del Codice.
L’attività prevista dall’art. 40 comma 9 ter del Codice è un’attività obbligatoria e vincolata, la cui fonte risiede unicamente nella legge, che non può rientrare nella disponibilità della SOA né può essere oggetto di contrattazione con l’operatore economico, mancando all’uopo la possibilità di prospettare un rapporto sinallagmatico tra prestazione della SOA e pagamento del corrispettivo da parte dell’operatore economico, il quale non avrebbe alcun interesse a veder ridurre la propria sfera di operatività nel mercato dei lavori pubblici. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 70 commi 4 e 5 del Regolamento (tariffe) alle attività di decadenza o ridimensionamento poste in essere dalle SOA ad esito di un procedimento d’ufficio, tenuto conto che l’articolo 70, comma 4 nel prevedere che «Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati [….]», fa riferimento a quelle prestazioni delle SOA richieste dallo stesso operatore economico per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e che trovano la loro fonte nel contratto di attestazione. Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene che le SOA non possano subordinare la pronuncia di decadenza e/o il rilascio dell’attestazione ridimensionata, disposti all’esito del procedimento di cui all’art. 40, comma 9 ter del Codice, al versamento di un corrispettivo da parte dell’impresa in applicazione di quanto previsto dall’art. 70, comma 5, del Regolamento. Il comportamento delle SOA volto a ritardare il perfezionamento del procedimento di controllo di cui all’art. 40, comma 9 ter del Codice, consentendo la sopravvivenza dell’ultima attestazione risultante dal Casellario informatico e la relativa possibile spendita della stessa nel mercato dei lavori pubblici, anche se non più adeguata alle reali capacità delle imprese, potrà essere valutato ai fini dell’applicazione delle sanzioni ex art. 73 del Regolamento.

Procedimento ex art. 40, comma 9 ter e quater, d.lgs. 163/2006 per falsa dichiarazione/documentazione ai fini della qualificazione
E' previsto che le SOA diano segnalazione all’Autorità dell’accertamento dell’avvenuta presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione. A seguito di tale segnalazione, l’Autorità avvia un proprio procedimento ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater del Codice e se all’esito ritiene sussistente l’ipotesi del dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza o gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel Casellario informatico a carico dell’impresa che si sia resa responsabile delle falsità, ai fini dell’interdizione per un periodo di un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, nonché dal conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Le SOA, pertanto, ricevuta in qualsiasi modo la notizia della presentazione di documentazione falsa o di false dichiarazioni da parte dell’impresa in sede di attestazione, hanno l’onere di accertare il fatto in termini oggettivi, mediante procedimento ex art. 40 comma 9 ter, come indicato nel paragrafo precedente, ai fini della successiva segnalazione all’Autorità che espleterà, a sua volta, un procedimento volto all’accertamento del presupposto soggettivo per l’imputabilità dei fatti all’impresa sotto il profilo del dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater. L’avvio del procedimento da parte della SOA, oltre che essere comunicato all’impresa e all’Autorità, deve essere inserito nel Forum secondo le modalità indicate nel Capitolo II, Parte III, del presente Manuale. Il procedimento ex art. 40 comma 9 quater, in capo all’Autorità, è disciplinato nella Parte III, Titolo II del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed in G.U. serie generale 8 aprile 2014, n. 82 ed è finalizzato all’iscrizione nel Casellario informatico dell’impresa che ha presentato falsa dichiarazione, oltre che all’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 6, comma 11 del Codice a carico della medesima impresa. Il relativo provvedimento in cui si accerta la sussistenza o meno dell’imputabilità dovrà essere comunicato alla SOA demandando alla stessa la formalizzazione della decadenza o del diniego ai fini dell’inserimento della relativa notizia nel Casellario informatico. Nell’ambito del procedimento di sua competenza (precedente a quello avviato dall’Autorità ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater), la SOA dovrà svolgere ogni verifica presso i soggetti indicati come committenti e/o firmatari dei certificati di esecuzione lavori, eventualmente ricercandoli con opportune indagini ovvero presso altri soggetti che comunque detengano informazioni utili ai fini dell’accertamento della falsità venuta in rilievo. Le relative verifiche dovranno essere condotte con la massima cura e puntualità, estendendo le indagini e i correlati approfondimenti sino al raggiungimento di profili di certezza. Nel caso in cui la SOA pervenga all’archiviazione del procedimento per aver accertato, all’esito delle indagini e degli approfondimenti richiesti dal caso concreto, l’infondatezza della notizia della falsità, ne dà segnalazione all’Autorità trasmettendo i riscontri e i documenti acquisiti unitamente ad una relazione motivata circa l’opportunità di definire il procedimento a fronte dell’originaria acquisizione della notizia della presunta falsità. Ove la SOA, viceversa, ritenga che le risultanze istruttorie confermino i profili di falsità, comunica all’impresa e all’Autorità gli esiti dei relativi accertamenti, dando atto della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dell’attestazione di qualificazione per essere stata rilasciata sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti emittenti o depositari o di diniego al rilascio dell’attestazione. Inoltre, la SOA trasmette ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione dei requisiti dell’impresa stessa. Se la falsità è inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovrà riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall’impresa ai fini del conseguimento dell’attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell’impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicità operati da quest’ultima. Nella nota di comunicazione delle risultanze istruttorie, la SOA sarà tenuta a comunicare all’impresa la prosecuzione del procedimento innanzi all’Autorità per la valutazione dell’eventuale sussistenza del dolo o colpa grave il cui avvio sarà oggetto di apposita comunicazione da parte dell’Autorità stessa. Il procedimento di verifica sin qui delineato dovrà concludersi entro i termini segnalati nel precedente paragrafo. Gli esiti delle risultanze istruttorie saranno, in ogni caso, oggetto di inserimento da parte delle SOA nel Forum e, nell’ipotesi in cui sussistano profili di falsità, anche di specifica comunicazione alla competente Procura della Repubblica del cui adempimento dovrà essere notiziata l’Autorità con la trasmissione della documentazione inoltrata all’organo giurisdizionale competente. In caso di assenza di dolo o colpa grave, ove la presentazione della falsa documentazione/dichiarazione venga accertata nell’ambito del procedimento per la verifica dei requisiti di qualificazione ex art. 76 del Regolamento, la SOA potrà rilasciare l’attestazione al ricorrere dei presupposti di legge. Nella stessa ipotesi, ove la falsità sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa comporterà la pronuncia di decadenza dell’attestazione rilasciata sulla base della documentazione o dichiarazione non veritiera e l’annotazione in termini oggettivi della notizia della decadenza nel casellario informatico. Le SOA, ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio ed al mantenimento dell’attestazione di qualificazione saranno tenute a controllare, oltre che i dati risultanti dal Casellario, le notizie presenti nel Forum. L’inottemperanza da parte delle SOA agli obblighi di inserimento dati e consultazione del Forum costituisce comportamento valutabile dall’Autorità sotto il profilo del rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza al fine di procedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Le SOA saranno tenute ad avvertire in sede di qualificazione le imprese, che a qualsiasi titolo vogliano avvalersi dei requisiti speciali degli operatori economici sottoposti a procedimento di verifica, della pendenza del procedimento ex art. 40, commi 9 ter e 9 quater del Codice a carico dell’impresa dante causa. Le SOA dovranno segnalare, altresì, che in caso di accertamento di dolo o colpa grave a carico dell’impresa cedente quest’ultima incorrerà nelle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 38, comma 1, lettera m)-bis del Codice richiamando, altresì, l’operatività dei principi di inutilizzabilità dei requisiti da parte dell’impresa avente causa. Al fine di garantire l’efficienza ed il corretto funzionamento del sistema di qualificazione, le SOA, che hanno rilasciato attestazioni successive a quelle inficiate da profili di falsità, devono attivare il procedimento ex art. 40 comma 9 ter del Codice per verificare se l’attestazione o le attestazioni successiva/e risultino rilasciate in carenza dei requisiti prescritti dal Regolamento. Esse dovranno verificare, in particolar modo l’eventuale riutilizzo, da parte dell’impresa attestata, della certificazione dei lavori già in precedenza non confermata da parte della committenza e al riscontro di veridicità delle ulteriori e diverse certificazioni di esecuzione lavori sulla base delle quali sono state rilasciate alla medesima impresa attestazioni successive.

Verifica da parte delle SOA delle attestazioni rilasciate da altra SOA - procedimento ex art. 75 d.p.r. 207/2010
L’art. 75 del Regolamento ha introdotto la possibilità per le SOA di richiedere ad altra SOA, previo nulla osta dell’Autorità, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del Regolamento, qualora ritengano che la stessa SOA abbia rilasciato l’attestazione di qualificazione in modo non conforme alle disposizioni del Regolamento nei confronti di un’impresa precedentemente attestata dalla medesima SOA richiedente o con la quale la stessa aveva sottoscritto un contratto di attestazione. Al fine di assicurare omogeneità nell’attuazione del dettato normativo e coordinare le attività di competenza delle SOA con le fasi procedimentali svolte dall’Autorità nell’esercizio della propria attività di vigilanza, si definiscono le linee guida per l’attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del nulla osta, nonché per lo svolgimento delle verifiche sull’attestazione di qualificazione previste a cura della SOA dal comma 2 dell’art. 75 in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per il conseguimento dell’attestazione. La richiesta di nulla osta per l’acquisizione della documentazione può essere formulata dalla SOA (SOA richiedente) che abbia rilasciato ad un’impresa un’attestazione ai sensi del vigente Regolamento o che abbia sottoscritto con un’impresa un contratto per la qualificazione successivamente all’entrata in vigore del citato Regolamento. L’istanza deve essere formulata per l’acquisizione di documentazione detenuta da altra SOA (SOA vigilata) che si ritiene abbia rilasciato, alla medesima impresa, attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del Regolamento. La possibilità di controllo è limitata alle attestazioni rilasciate in vigenza del d.p.r. 207/2010. La richiesta deve avere ad oggetto la documentazione e gli atti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dagli artt.78 e 79 del Regolamento, utilizzati per il rilascio dell’attestazione di cui si sospetta l’irregolarità. La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l’esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione della SOA a richiedere la documentazione e una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità. La domanda deve, inoltre, indicare, nel dettaglio, la documentazione di cui si richiede l’acquisizione, che deve risultare strettamente inerente alle presunte irregolarità e consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui si sospetta la violazione. La domanda deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il rapporto intercorso tra la SOA richiedente e l’impresa titolare dell’attestazione oggetto di verifica e da tutta la documentazione probatoria delle presunte irregolarità. La SOA richiedente deve dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario informatico, visure camerali, Forum SOA). A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio competente dell’Autorità, deputato al controllo sulla SOA vigilata, verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilità delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente punto. Per le istanze ritenute procedibili, l’ufficio competente verifica la sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarità, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità delle domande i cui profili di presunte irregolarità risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi informatici consultabili dalle SOA e dall’Autorità. Qualora l’istanza risulti procedibile e ammissibile, l’Ufficio competente comunica l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 alla SOA richiedente. Contestualmente informa la SOA vigilata e, per conoscenza, l’impresa titolare dell’attestazione, della pervenuta richiesta di nulla osta, assegnando alla SOA vigilata il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire eventuali elementi ostativi all’accesso. L’accesso sarà consentito anche nei confronti di documentazione contenente dati sensibili e giudiziari nei limiti in cui la stessa risulti indispensabile per la verifica del requisito di cui si sospetta la carenza. Entro il termine di 10 (dieci) giorni la SOA vigilata potrà proporre motivata opposizione alla richiesta, nella quale la stessa potrà addurre elementi di inammissibilità dell’istanza oppure elementi in ordine alla mancanza di legittimazione della SOA richiedente. Non risultano ammesse osservazioni attinenti al merito della presunta irregolarità che saranno oggetto di contraddittorio nella eventuale successiva fase del procedimento prevista nel comma 3 dell’art. 75 del Regolamento. Con il provvedimento finale che concede il nulla osta, viene assegnato il termine di 30 (trenta) giorni alla SOA vigilata per consentire l’acquisizione dei documenti richiesti e l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni alla SOA richiedente entro il quale dovrà essere comunicato all’Autorità l’esito delle valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell’attestazione oggetto di verifica. La SOA richiedente dovrà fornire all’Autorità l’informativa di conclusione delle verifiche anche nell’ipotesi in cui non risultino accertati elementi di irregolarità ed allegare in ogni caso alla nota informativa la documentazione acquisita (verbale di accesso agli atti e relativi documenti). All’esito dell’acquisizione dei risultati inerenti la verifica condotta dalla SOA richiedente, l’Autorità procederà all’eventuale attivazione del procedimento, previsto dal comma 3 dell’art. 75 e disciplinato con il Regolamento in materia di procedimento previsto dall’art. 75 d.p.r. 207/2010 (Allegato n. 4 al presente Manuale) finalizzato alla valutazione dei presupposti per l’annullamento delle attestazioni oggetto di verifica, nonché dell’eventuale ulteriore procedimento per l’applicazione della sanzione a carico della SOA vigilata, ai sensi dell’art. 73 d.p.r. 207/2010, disciplinato con il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità di cui all’art 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Fattispecie sanzionabili
L’articolo 74 del Regolamento prevede sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che l’Autorità può comminare alle imprese, in conseguenza della violazione di specifici obblighi di informazione. Si tratta di fattispecie diverse, con riferimento alle quali anche le sanzioni vengono articolate in modo diverso. In considerazione di ciò, l’Autorità, ferme restando le indicazioni di dettaglio sui procedimenti sanzionatori contenute nello specifico Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, Titolo III, Parte II, già pubblicato sul sito istituzionale, intende fornire in questa sede alcuni chiarimenti interpretativi sulle condotte disciplinate dall’art. 74 e i loro elementi distintivi. Va precisato, sempre in premessa, che tutte le condotte che verranno descritte non potranno costituire il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, qualora esse non possano essere imputate all’impresa secondo l’ordinario principio di imputabilità. Alla luce di quanto sopra, le fattispecie previste dall’art. 74 sono di seguito descritte.

Sanzioni per mancata risposta alle richieste formulate dall’Autorità ai sensi dell’art. 6 comma 9 d.lgs. 163/2006
Il primo comma dell’articolo 74 del Regolamento prevede che le ipotesi di mancata risposta da parte delle imprese nel termine di 30 (trenta) giorni alle richieste formulate dall’Autorità ai sensi dell’art 6 comma 9, sono punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di € 25.822. La condotta sanzionabile è in questo caso costituita dal rifiuto o dall’omissione da parte dell’impresa di fornire entro il termine specificato dalla norma 30 (trenta) giorni le informazioni e/o i documenti oggetto di una richiesta formulata ai sensi dell’art. 6, comma 9, del Codice. La sanzione pecuniaria richiamata è identica in prima battuta a quella prescritta dal comma 11 dell’art. 6 del Codice che, infatti, deve essere letto in combinato disposto con la previsione qui in esame. Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 74 del Regolamento, tuttavia, si deve ritenere che un’interpretazione sistematica condotta alla luce della sua collocazione all’interno del Regolamento induce a concludere che la fattispecie si riferisce esclusivamente a omissione a seguito di specifiche richieste formulate dall’Autorità in relazione al possesso dei requisiti di qualificazione da parte delle imprese qualificate, cioè imprese che possono concorrere all’aggiudicazione di contratti di lavori di importo superiore a € 150.000. L’ambito di applicazione dell’art. 74 è dunque più limitato di quello dell’art. 6, commi 9 e 11. Questo chiarimento, se resta ininfluente ai fini della applicazione della sanzione pecuniaria, posto che la medesima sanzione è indicata - e non a caso - in entrambe le disposizioni (art. 74 del Regolamento, comma 1 e art. 6 del Codice, comma 11 al quale il comma 6 fa rinvio), assume invece rilievo determinante per circoscrivere l’ambito di applicazione dell’ulteriore rilevante sanzione prevista dal comma 2 dell’art. 74 del Regolamento, e cioè la sanzione della sospensione dell’attestazione. Il tenore letterale del secondo comma, del resto, supporta quanto sopra indicato. Ed infatti il Legislatore ha previsto una sanzione sospensiva applicabile solo alle imprese qualificate senza individuare una sanzione di effetti analoghi per le imprese sprovviste di attestato di qualificazione. Riepilogando, pertanto, il procedimento previsto nei confronti di imprese qualificate che abbiano omesso di riscontrare le specifiche richieste dell’Autorità si compone di tre fasi:
  • il mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità nel termine di 30 (trenta) giorni comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad € 25.822;
  • trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei 30 (trenta) giorni indicati al comma 1, l’Autorità provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno;
  • decorso l’anno di sospensione, qualora l’impresa continui ad essere inadempiente, l’Autorità dispone la decadenza dell’attestazione.
In merito ai termini ed alle modalità di svolgimento del procedimento sopra indicato, si rinvia al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, Titolo III, Parte II, già sopra menzionato. In questa sede si precisa che i termini di 60 (sessanta) giorni e di un anno, oltre i quali possono essere comminate le suddette sanzioni interdittive, decorrono rispettivamente dalla scadenza dei 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta dell’Autorità e dalla ricezione della comunicazione dell’adozione del provvedimento di sospensione. Inoltre, è fatta salva, con la previsione di cui al comma terzo dell’art. 74, la possibilità per l’Autorità di revocare la sospensione comminata se l’impresa, durante detto periodo, adempie alle richieste dell’Autorità stessa, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria precedentemente irrogata. In ordine alla natura dell’inadempimento, è altresì necessario chiarire che alla mancata risposta possono essere equiparate le condotte costituite dalla risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto della richiesta (risposta incompleta) e dalla risposta, pur completa ed esaustiva, inviata oltre il termine previsto (risposta tardiva). Con riferimento all’ipotesi di risposta incompleta, qualora la richiesta formulata non consenta di identificare in modo specifico e preciso il contenuto della risposta, l’impresa può evitare di incorrere nella relativa sanzione ove provveda a richiedere chiarimenti/integrazioni all’Autorità.

Sanzioni comminate a seguito di segnalazione da parte delle SOA
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Regolamento, l’Autorità può irrogare le sanzioni di cui al paragrafo precedente (7_2_2), pecuniarie ed interdittive, anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia reticente di fronte a richieste provenienti dalle SOA e finalizzate ad effettuare le verifiche di cui all’art. 70, comma 1, lettera f) del Regolamento. Le verifiche di cui alla disposizione richiamata sono quelle relative all’accertamento da parte della SOA della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento - requisiti di ordine generale e speciale - presentate dall’impresa ai fini del rilascio dell’attestazione, nonché del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale. In tal caso, il termine entro il quale l’impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta della SOA è quello indicato dalla SOA medesima nella richiesta; detto termine, secondo la previsione regolamentare, non può essere superiore a 30 (trenta) giorni. Al fine dell’avvio, a cura dell’Autorità, del procedimento sanzionatorio sopra descritto al paragrafo 7_2_2) e che, anche in questo, caso può - all’occorrenza e nel perdurare dell’inadempimento dell’impresa - articolarsi in tre fasi, è indispensabile che la SOA comunichi all’Autorità la mancata risposta da parte dell’impresa. Al riguardo, si ricorda che al fine di garantire la comunicazione all’Autorità dell’informazione relativa all’inadempimento dell’impresa, l’art. 74, comma 4 del Regolamento prevede lo specifico obbligo della SOA di provvedere in tal senso entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine concesso all’impresa stessa per la risposta. Tale obbligo è sanzionato ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Regolamento. Con riferimento all’oggetto della comunicazione in esame, le SOA sono tenute a trasmettere all’Autorità anche copia della richiesta inviata e dell’eventuale documentazione che la correda, oltre a tutte le informazioni che consentono di accertare l’avvenuta ricezione della richiesta e l’inutile decorrenza del termine previsto per l’adempimento. La ricezione da parte dell’Autorità della comunicazione di inadempimento proveniente dalla SOA determinerà l’immediato avvio di un procedimento sanzionatorio per l’applicazione della sanzione pecuniaria indicata dall’art. 74, comma 1, senza il previo invio all’impresa inadempiente di un nuovo sollecito da parte dell’Autorità. Nel caso in cui l’impresa resti inadempiente, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della SOA all’Autorità, troveranno applicazione le ulteriori sanzioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 74, secondo le modalità già indicate al paragrafo 7_2_2). Va precisato che anche nell’ipotesi contemplata in questo paragrafo, alla mancata risposta sono equiparate la risposta tardiva e incompleta. Nel caso di risposta incompleta, l’Autorità, prima di irrogare la sanzione, valuterà la corretta formulazione della richiesta da parte della SOA e l’eventuale richiesta da parte dell’impresa alla SOA stessa di chiarimenti/integrazioni necessari ad identificare in modo specifico e preciso il contenuto della risposta.

Sanzioni comminate per la produzione di informazioni e documenti non veritieri
Il comma 5 dell’art. 74 del Regolamento prevede l’ipotesi in cui l’Autorità accerti che l’impresa ha fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri. Va subito precisato che, attesa la diversa formulazione letterale del comma in esame rispetto al comma 1 dell’art. 74, si deve ritenere che la richiesta possa pervenire anche da soggetti diversi dall’Autorità ed anzi, il richiamo diretto all’art. 6, comma 11, consente di concludere che l’ambito soggettivo delle due norme coincide, con riferimento all’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali può essere attuata dall’impresa la condotta sanzionata. La fattispecie che viene in considerazione, dunque, è la produzione, da parte dell’impresa, di informazioni o di documenti non veritieri, a seguito di richiesta proveniente dalla stazione appaltante, dall’ente aggiudicatore o dalla SOA. Anzi, con maggiore precisione si può rilevare che il vero presupposto per l’applicazione del comma 5 dell’art. 74 è non già il fatto in sé della produzione delle informazioni o dei documenti non veritieri (direttamente all’Autorità o a stazione appaltante, ente aggiudicatore o SOA), ma l’avvenuta comminazione da parte dell’Autorità di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di € 51.545 (ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice) per la produzione di tali documenti. Sotto un profilo oggettivo, per contro, come già indicato al paragrafo 7_2_2), l’ambito di applicazione dell’art. 74, comma 5 è più limitato rispetto a quello generale di cui all’art. 6, comma 11 del Codice e fa riferimento a sanzioni per false dichiarazioni rese esclusivamente con riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione, di carattere generale e/o speciale. Restano, infatti, escluse dall’ambito di applicazione le false dichiarazioni rese ai fini della qualificazione agli organismi di attestazione, posto che l’applicazione congiunta dei commi 9 ter e 9 quater dell’art. 40 del Codice comporta, di per sé, la decadenza dell’attestazione rilasciata sulla base dei documenti non veritieri. Secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 5, pertanto, una volta adottato il provvedimento sanzionatorio per false dichiarazioni, l’Autorità deve informare la SOA che ha rilasciato l’attestazione, la quale, a sua volta, è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 40, comma 9 ter, del Codice che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale e a dichiararne la decadenza ove riscontri che tali requisiti non sussistevano. I controlli che la SOA effettua a seguito della ricezione della comunicazione da parte dell’Autorità sono relativi ai requisiti ordine generale e speciale valutati dalla SOA ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione. In caso di inerzia della SOA, inoltre, l’Autorità può provvedere direttamente alla sospensione cautelare e/o all’annullamento dell’attestazione rilasciata in difetto dei presupposti, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del Codice, secondo quanto espressamente indicato dall’art. 74, comma 5 ultimo periodo. La ratio della previsione di cui al comma 5 dell’art. 74 deve essere individuata nella necessità di sottoporre a nuova verifica l’impresa che, avendo fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri in risposta a richieste formulate da parte dei soggetti indicati nell’articolo 6, commi 9 e 11, del Codice, possa aver tenuto lo stesso comportamento anche con riferimento agli adempimenti previsti per il rilascio dell’attestazione di qualificazione. Con riferimento alla descrizione del procedimento sanzionatorio a cura dell’Autorità, si rinvia a quanto più nel dettaglio indicato nel Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio Parte II, Titolo III, già pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.