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VERIFICA TRIENNALE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 16 - Domanda di qualificazione.
  1. (Efficacia attestazione) L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.
Articolo 17 - Verifica triennale.
  1. (Apertura contratto e Gare) In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
  2. (Sospensione/Decadenza della SOA) Nel caso in cui l'ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'operatore economico può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.
  3. (Durata contratto 45 + 45) La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.
  4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 18, comma 1.
  5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a) e 9, lettere a) e c), 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
  6. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall’operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.
  7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'operatore economico e l'ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalità telematiche stabilite nei provvedimenti dell’ANAC, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'ANAC l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000

CARATTERISTICHE (Art. 77 del Regolamento)
  • (contratto 90 giorni prima della scadenza) L’art. 77 del Regolamento stabilisce che in data non antecedente a 90 (novanta) giorni prima della scadenza del termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
  • (stessa SOA a meno che..) Il principio secondo cui la verifica triennale deve essere svolta dalla stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria non opera nel caso in cui l’Autorità abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione; sul punto, infatti, il comma 2 dell’art. 77 prevede che in tali casi l’impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA, risultando ulteriormente previsto dal comma 3 che la SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA entro 15 (quindici) giorni.
  • (categorie e classifiche da revisionare) Il Regolamento prevede che le SOA rilasciano l’attestazione di qualificazione ed effettuano la relativa verifica triennale sulla base di un titolo contrattuale e sulla base di accertamenti e controlli svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa da qualificare. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale con esplicita indicazione, da parte dell’impresa, della/e categoria/e e corrispondente/i classifiche che potranno essere oggetto di ridimensionamento/eliminazione nel caso in cui gli esiti della verifica triennale non confermino i parametri riconosciuti nell'attestazione originaria.
  • (verifica triennale con richiesta di variazione) La verifica triennale prevede esclusivamente l’accertamento del mantenimento dei requisiti dell’attestazione in corso di validità. In ordine alla possibilità di una integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica dell'attestazione, si deve ammettere tale possibilità con la precisazione che devono restare ferme le date del rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale. Per tale motivo si ritiene che qualsiasi altra ulteriore variazione, per quanto previsto, procurerà alla SOA attività aggiuntive che dovranno essere assoggettate all’applicazione di una ulteriore tariffa.
  • (durata iter: 45 + 45 = 90 giorni) Il procedimento di verifica triennale deve concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a 45 (quarantacinque) giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.
  • (esito istruttoria - ridimensionamento) Tale ultimo comma prevede che la SOA informa l’impresa e l’Autorità dell’esito della procedura di verifica, inviando all’Osservatorio entro il termine previsto per la conclusione della procedura e con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7, l’attestato revisionato. La verifica triennale può anche concludersi con il ridimensionamento delle categorie e classifiche previste nell’attestazione sottoposta a verifica.
  • (esito istruttoria - negativo) La norma in esame prosegue nello stabilire che nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, la SOA comunica all’impresa e all’Autorità la deliberazione assunta e che in tale ipotesi l’attestato decade dalla data indicata nella comunicazione che non deve essere successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione. Si precisa che l’esito negativo della verifica triennale oppure la riduzione delle categorie e classifiche produce nei riguardi degli appalti da aggiudicare, degli appalti aggiudicati e dei contratti in corso di esecuzione le medesime conseguenze descritte nel paragrafo 2_3_3) in ordine all’ipotesi della decadenza o del ridimensionamento dell’attestazione di qualificazione.
  • (esito istruttoria - positivo) La verifica triennale ha esito positivo qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica non risulti inferiore a quella stabilita, ai fini del rilascio dell’attestazione, nell’articolo 79 del medesimo decreto, con una franchigia del venticinque per cento quantificata in via transitoria nella misura del cinquanta per cento il che significa che la quantificazione accertata in sede di verifica non deve risultare inferiore al settantacinque/cinquanta per cento delle misure previste per il rilascio dell'attestazione.
  • (efficacia della verifica) L’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
  • (si può partecipare alla gara se il contratto SOA è aperto prima della scadenza) Il Ministero delle infrastrutture con la circolare n. 4536/2012 ha evidenziato che il nuovo Regolamento, a differenza dell’art. 15 bis del d.p.r. 34/2000 che stabiliva l’obbligo per l’impresa, prima della scadenza del previsto termine triennale, di sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione e che la SOA nei 30 (trenta) giorni successivi, non prevede un termine finale per la richiesta di verifica triennale da parte dell’impresa. Al riguardo, alla luce della normativa vigente nonché dell’orientamento interpretativo reso dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 18 luglio 2012, n. 27, risulta chiarito che l’impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell’attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. Nella circolare si precisa che l’assunto de quo trae giuridico fondamento dal combinato disposto dei citati commi 1 e 7 dell’art. 77 del Regolamento, la cui lettura congiunta consente di operare una distinzione del regime all’uopo applicabile in base alla tempestività, o meno, della richiesta di verifica triennale. Sul punto si legge che «infatti, nell’ipotesi in cui la richiesta venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, il comma 1 dell’art. 77 espressamente dispone il divieto di partecipazione per le imprese interessate alle procedure selettive, con la conseguenza che, ai sensi del comma 7, la verifica positiva opererà ex nunc. A tale regime fa eccezione la differente ipotesi in cui venga effettuata una richiesta tempestiva di verifica che, anche allo scopo di garantire una maggiore apertura del mercato seppur nel rispetto del superiore interesse pubblico, consente l’ultra-vigenza dell’attestazione, in pendenza dell’espletamento della procedura, purché attivata nei termini, atteso, peraltro, che, come già ricordato, la norma (art. 77, comma 1) prevede la preclusione alla partecipazione alle procedure selettive unicamente in presenza di richiesta tardiva».

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
  • I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 38, comma 1 del Codice in virtù del richiamo contenuto nell’art. 78 del Regolamento, il quale al comma 2 prevede che l’Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d'ordine generale. Per le modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti generali si rinvia "Requisiti di ordine generale". Si precisa che le SOA dovranno altresì verificare l’inesistenza di cessione di azienda o di ramo di azienda o di operazioni di locazione, fusione, scissione, trasformazione societaria, mediante accesso alla banca dati della Camera di commercio e accertando che nel Casellario informatico operante presso l’Autorità non vi siano informazioni in tal senso.

REQUISITI DI CARATTERE STRUTTURALE
  • I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento. Detta capacità strutturale è costituita:
    1. (qualità aziendale) dal requisito di cui all'articolo 63 del Regolamento;
    2. (referenze bancarie) dal requisito di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a) del Regolamento;
    3. (capitale netto di valore positivo) dal requisito di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c) del Regolamento;
    4. (direzione tecnica) dal requisito di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a) del Regolamento;
    5. (staff tecnico ) dal requisito di cui all'articolo 79, comma 7 del Regolamento;
    6. (attrezzature tecnica) dal requisito di cui all'articolo 79, commi 8 e 9 del Regolamento; Nella valutazione del requisito strutturale di cui all’art. 79, commi 8 e 9 (adeguata dotazione di attrezzature tecnica) il relativo possesso è dimostrato qualora la somma degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore e minore di cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore alla percentuale indicata nel comma 8 (due per cento), decurtata della percentuale di tolleranza, della cifra d’affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell’attestazione originaria e, contemporaneamente, la somma degli importi relativi ai soli ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio non inferiore a cinque anni, sia pari o superiore allo 0,60% (zero e sessanta centesimi per cento) della medesima cifra d’affari.
    7. (organico medio annuo) dal requisito di cui all'articolo 79, commi 10 e 11 del Regolamento. Per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 79, commi 10 e 11 del Regolamento (adeguato organico medio annuo) il requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore all’11,25% (undici e venticinque centesimi per cento) della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell'attestazione e contemporaneamente i costi per il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato con qualifica operaio sia pari o superiore al 4,50% (quattro e cinquanta centesimi per cento) della cifra di cui sopra, oppure in alternativa, qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato siano pari o superiori al 7,50% (sette e centesimi cinquanta percento) della cifra di cui sopra e contemporaneamente il costo per il personale dipendente, tecnico e amministrativo (laureato o diplomato) a tempo indeterminato sia pari o superiore al 6,00% (sei per cento) della cifra di cui sopra.
  • Per le modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali si rinvia al Capitolo II della parte II del presente manuale e agli approfondimenti contenuti nei relativi paragrafi inerenti le modalità di dimostrazione dei requisiti ai fini della qualificazione.
  • (tolleranza) La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell’articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento.
    Si evidenzia che in via transitoria, in virtù di quanto previsto dall’art. 357 comma 21 bis, come da ultimo modificato dall’art. 4 d.l. 150/2013, la tolleranza risulta determinata nella misura del cinquanta per cento fino al 30 giugno 2014.
  • (riduzione figurativa)
    1. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento prevista dalla norma, con conseguente eventuale revisione della attestazione.
    2. La cifra d’affari in lavori rideterminata figurativamente deve comunque essere non inferiore alla somma delle classifiche delle categorie previste nell’attestazione e, pertanto, ove ciò non si verifichi occorre revisionare l’attestazione per quanto riguarda categorie e classifiche.
    3. Si precisa che in caso di integrazione di categorie o classifiche dell’attestazione originaria, è da escludere che l’eventuale integrazione possa essere effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti applicando la tolleranza prevista in sede di verifica triennale.
    4. Qualora la cifra d’affari in lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni sopra prospettate sia pari o superiore alla somma delle classifiche previste nell'attestazione sottoposta a verifica triennale, la verifica del possesso di adeguata capacità strutturale può ritenersi positivamente avvenuta.
    5. Nel caso in cui una o più delle condizioni sopra indicate non risulti rispettata sarà operata una riduzione figurativa proporzionale della cifra d'affari in lavori (articoli 77 e 79, comma 15 del Regolamento) in misura tale da permettere il rispetto di tutte le suddette condizioni. In tal caso, qualora la cifra d’affari in lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni sopra indicate sia inferiore alla somma delle classifiche previste nell'attestazione sottoposta a verifica triennale, la SOA dovrà procedere alla revisione dell’attestazione sulla base delle indicazioni dell’impresa contenute nel contratto stipulato fra SOA ed impresa.

  • PERIODO DOCUMENTALE
    • I documenti di bilancio e fiscali presentati dall'impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validità triennale dell'attestazione che risultano approvati e depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica; nel caso in cui la data di stipula sia successiva alla data di scadenza del triennio i bilanci devono essere quelli approvati e depositati alla data di scadenza della validità triennale dell'attestazione.

     D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
    • Art. 77. Verifica triennale
      1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
      2. Nel caso in cui l’Autorità abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, l’impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.
      3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.
      4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 78.
      5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
      6. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.
      7. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorità, inviando all’Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7, l’attestato revisionato o comunicando all’impresa e all’Autorità l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.