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CORRISPETTIVO SOA

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe.

  1. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B - Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 20 per cento.
  2. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero corrispettivo.

TABELLA B -  PARTE I
Corrispettivi per le attività di qualificazione delle Soa.

  1. CB - Corrispettivo Base
    Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:
    P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
    dove:
    C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
    N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.
    R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.
  2. CR - Corrispettivo Revisione
    Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:
    P = CB *3/5
    dove:
    CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.
  3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria
    Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:
    P = CBna-CBva
    dove:
    CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione
    CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione
  4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica
    Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente a un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:
    P = CB*1/3
    dove:
    CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.
  5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d), del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

Valore del coefficiente “R”.

  • 14/02/2024 Comunicato del presidente: Con riferimento alle tariffe applicate dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione per l’anno 2024 il valore del coefficiente di rivalutazione “R” è pari a 1,516


 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000

PAGAMENTO SOA (Art. 70 del Regolamento)
  • (mancato pagamento - no attestato) In ordine alla questione del comportamento da assumere da parte delle SOA per non risultare inadempienti rispetto alla propria obbligazione di concludere la procedura di attestazione entro il termine di 180 (centottanta) giorni, nei casi in cui l’impresa non abbia contestualmente adempiuto alla sua obbligazione di pagare l’intero corrispettivo, si rileva che l’art. 70, comma 5, del Regolamento prevede che il corrispettivo debba essere interamente pagato prima del rilascio dell’attestazione, revisione o variazione e che sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove venga disposta autorizzazione di addebito in conto corrente per l’intero corrispettivo in favore della SOA. Ciò posto, si rileva che l’ipotesi di omesso tempestivo pagamento del corrispettivo attiene al rapporto privatistico contrattuale tra le parti, pertanto, nei contratti tra SOA e impresa, nella disciplina riferita agli inadempimenti delle imprese alle richieste delle SOA, occorre prevedere un’espressa approvazione per iscritto delle clausole relative agli inadempimenti, che ben possono riferirsi anche alle conseguenze del mancato pagamento ed alla possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.
  • (mancato pagamento - diniego) L’art. 70, comma 5, del Regolamento prevede che il prezzo dovuto alla SOA quale corrispettivo per lo svolgimento del procedimento di attestazione deve essere interamente pagato prima del rilascio dell’attestazione medesima; ne consegue che, qualora entro il termine massimo previsto per la conclusione dell’istruttoria, il corrispettivo non sia stato integralmente versato, la SOA è tenuta a dichiarare il diniego dell’attestazione, fatte salve eventuali diverse pattuizioni secondo quanto previsto nel paragrafo 2_3_2) del presente Capitolo del Manuale. Resta ferma la possibilità di dilazione del pagamento non superiore a sei mesi ove venga disposta, al momento del rilascio dell’attestazione, autorizzazione di addebito in conto corrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, terzo periodo del Regolamento.
  • (mancato pagamento - no revoca attestato) Riguardo la possibilità, per le SOA, di revocare l’attestazione rilasciata in caso di mancato o incompleto pagamento, nell’ipotesi di dilazione del pagamento previa autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID), si precisa che a seguito alla trasmissione on line all’Autorità delle attestazioni, queste ultime vengono pubblicate nel Casellario informatico ed ingenerano affidamento nelle stazioni appaltanti, in merito alla idoneità delle imprese a partecipare alle gare. Pertanto, la possibilità di revoca successiva dell'attestazione, per ragioni estranee alla sussistenza dei requisiti generali o speciali, non appare perseguibile. Le SOA dovranno attenersi al principio generale per cui il rilascio dell'attestazione è subordinato al pagamento, evitando l’emissione dell’attestato in caso di inadempimento da parte dell’impresa. Potranno, invece, derogare a tale principio, concedendo una dilazione di pagamento garantito dal RID, solo nei casi in cui l’impresa sia giudicata affidabile, dopo averne valutato la solidità finanziaria nel corso della procedura di attestazione e prevedendo, eventualmente, che l’autorizzazione di addebito abbia carattere irrevocabile.
  • (calcolo e tariffe) L’art. 70 del Regolamento indica le disposizioni relative alla tariffe che le SOA devono applicare nell’esercizio dell’attività di attestazione. Il comma 4, infatti, dispone che ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate oggetto di qualificazione, secondo le formule indicate nell’allegato C - parte I del medesimo d.p.r. 207/2010. Il comma 5 della norma in commento fissa gli importi determinati ai sensi del comma 4 quali minimi inderogabili del corrispettivo e stabilisce il limite massimo della tariffa che non potrà superare il doppio di quello del corrispettivo minimo indicato, stabilendo la nullità di qualsiasi clausola contrattuale derogatoria.
  • (modalità di pagamento) Il rilascio dell’attestazione è subordinato al pagamento del corrispettivo; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l'intero corrispettivo.
    16/11/2016 Comunicato del presidente Il manuale per la qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato con il Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2014, è stato aggiornato. Nel capitolo VI, pag. 265, punto 2-6-1), ‘Tariffe applicabili per il rilascio dell’attestazione’, nella parte relativa al pagamento del corrispettivo per il rilascio dell’attestazione è stato aggiunto il seguente paragrafo: Nel rispetto dei principi di indipendenza e di esclusività dell’oggetto sociale, sono ammesse convenzioni tra S.O.A. e società finanziarie in assenza di collegamento societario tra le stesse volte unicamente a facilitare, senza compensi in denaro né altri vantaggi economici per le S.O.A., la conclusione di contratti di finanziamento alle imprese per il pagamento del corrispettivo derivante dallo svolgimento dell’attività di attestazione.
  • (tariffe agevolate) Vengono indicate, altresì, tariffe agevolate che prevedono:
    1. per i consorzi stabili la riduzione del 50% del corrispettivo;
    2. per le imprese qualificate fino alla II classifica la riduzione del 20% del corrispettivo.
    3. Le riduzioni si applicano al corrispettivo spettante alle SOA per ciascun tipo di attività svolta.
    4. L’allegato C richiamato indica come non tariffata l’ipotesi di adeguamento dell’attestazione rilasciata ai consorzi stabili, di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del Codice, per la sola variazione della data di scadenza intermedia dell’attestazione posseduta dalla singola consorziata il cui attestato sia stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

TARIFFE
  • (tariffa base) La tariffa base per il rilascio della nuova attestazione è calcolata nel modo seguente:
    P base = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R nella quale:
    C è la somma delle classifiche richieste nelle varie categorie,
    N è il numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione,
    R è il coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.
    Posta la base media del 2001 pari a 115,1, il coefficiente di raccordo tra la base 1995, la base 2010=100 pari a 1,3730 ed il coefficiente dei prezzi al consumo per l’anno 2013 pari a 107,00, come stabiliti dall’Istat, ai fini del calcolo ed a scopo esemplificativo, per l’anno 2014, il valore del coefficiente R è così determinato:
    R= 107,00*1,373/115,1 = 1,276

    16/02/2016 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2016) Pubblicato il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 in merito alla rivalutazione della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010. Per l’anno 2016, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,277.
    22/03/2017 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2017) Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010, si comunica che, per l’anno 2017, il valore del coefficiente “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,276.
    09/04/2018 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2018) Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010, si comunica che, per l’anno 2018, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,290.
    13 febbraio 2019 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2019) Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010, si comunica che, per l’anno 2019, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,304.
    19 febbraio 2020 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2020) Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010, si comunica che, per l’anno 2020, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,310.
    25 febbraio 2021 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2021) Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010, si comunica che, per l’anno 2021, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,306.
    02 febbraio 2022 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2022) Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010, si comunica che, per l’anno 2022, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,331.
    15 febbraio 2023 Comunicato del presidente (coefficiente di rivalutazione R anno 2023) Con riferimento all’aggiornamento della tariffa applicata dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione prevista dal dpr n. 207/2010, si comunica che, per l’anno 2023, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al decreto sopra citato, è pari ad 1,438.
  • (revisione triennale) La tariffa da applicare in caso di revisione triennale è la seguente:
    P revisione = P base *3/5 nella quale:
    P base è il corrispettivo base, aggiornato, applicato per l’attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute.
  • (nuove categorie) L’aggiornamento dell’attestazione con il riconoscimento di nuove categorie di qualificazione è tariffato con un corrispettivo calcolato quale differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:
    P = CBna-CBva dove:
    CBna è il corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione
    CBva è il corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione
    In caso di applicazione, in sede di precedente rilascio dell’attestazione, della riduzione prevista per le imprese qualificate fino alla II classifica il corrispettivo base (calcolato per la vecchia attestazione) da inserire nella formula è quello effettivamente praticato al netto dello sconto
  • (incremento classifica) La tariffa da applicare in caso di incremento di classifica di categorie di qualificazione già precedentemente riconosciute, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:
    P = CB*1/3 nella quale:
    CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.
    (incremento per applicazione sistema premiante) In tale ipotesi di tariffazione rientra il caso dell’incremento di classifica generato dall’applicazione dell’incremento convenzionale premiante (ICP), ottenuto con il conseguimento della certificazione di qualità.
  • (variazioni)
  • 09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 15 È stato rilevato il contrasto di quanto indicato in materia di tariffe per le variazioni minime dell’attestazione in corso di validità con quanto indicato in precedenza dall’AVCP con le deliberazioni nn. 320/2003 e 35/2004: il Manuale impone alle SOA in caso di variazioni minime di applicare la tariffa fissa, pari al 5% di quella minima prevista per il rilascio di una nuova attestazione.
    1. Risposta. Si ritiene che le richieste delle SOA possano essere parzialmente accolte laddove le Soa debbano procedere alla verifica di requisiti supplementari prima di procedere al rilascio dell’attestato variato. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene necessario differenziare le tariffe applicabili in sede di rilascio di attestazione in variazione e, pertanto, il punto 5 del paragrafo 2_6_1 Tariffe applicabili, viene riformulato come di seguito.
      Variazioni che prescindono dall’entità della qualificazione a suo tempo riconosciuta all’impresa. Si tratta di variazioni relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e che, pertanto, prevedono un’attività di verifica indipendente dal contenuto degli attestati; All’ipotesi di cui al punto 5 sono riconducibili variazioni relative a :
      5. Variazioni che prescindono dall’entità della qualificazione a suo tempo riconosciuta all’impresa.
      Si tratta di variazioni relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e che, pertanto, prevedono un’attività di verifica indipendente dal contenuto degli attestati. All’ipotesi di cui al punto 5 sono riconducibili variazioni relative a:
      5.1) requisiti di ordine generale ;
      5.2) requisiti di ordine speciale;
      5.3) sistema di qualità aziendale (art.63 del d.p.r. 207/2010).

      5.1) Requisiti di ordine generale:
      5.1.1) variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
      5.1.2) variazione della sede;
      5.1.3) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all’art. 87, comma 3 e all’art. 248, comma 5 del Regolamento;
      5.1.4) trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo.

      5.2) Requisiti di ordine speciale:
      5.2.1) Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell’articolo 79, comma 14 del Regolamento.

      5.3) Sistema di qualità aziendale:
      5.3.1) variazione dell’attestazione a seguito della richiesta di inserimento dell’indicazione dell’avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale.
      5.3.2) variazione dell’attestazione a seguito del rinnovo del certificazione di qualità aziendale già posseduta ed indicata nell’attestazione.
      5.3.3) annullamento o mancato rinnovo della certificazione di qualità aziendale che comporta solo l’automatico ridimensionamento delle qualificazioni possedute alla II classifica.
      5.3.4) annullamento o mancato rinnovo della certificazione di qualità aziendale che comporta il ridimensionamento delle qualificazioni possedute causa perdita dell’Incremento Convenzionale Premiante

      Per le tipologie di variazioni di cui ai punti 5.1.1), 5.1.2), 5.3.1), 5.3.2) e 5.3.3) la tariffa da applicare è determinata, in misura fissa, pari al 5 % di quella minima di cui al punto 1.
      5.a.1 P = [258.000/12500 + (2 * 1 + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,05

      Per le tipologie di variazioni di cui ai punti 5.1.4), e 5.3.4) la tariffa da applicare è determinata, in misura variabile, pari al 5 % di quella di cui al punto 1 con riferimento alle categorie e classifiche possedute.
      5.a.2 P = [C/12500 + (2 * N+ 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,05

      Per la tipologia di variazione indicata al numero 5.1.3) la tariffa da applicare è determinata, in misura fissa, pari al 10 % di quella minima di cui al punto 1, da applicare a ciascun soggetto da sottoporre a verifica.
      5.b.1 P = [258.000/12500 + (2 * 1 + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,10

      Per la tipologia di variazione indicata al numero 5.2.1) la tariffa da applicare è determinata, in misura variabile, pari al 10% di quella di cui al punto 1 con riferimento alle categorie e classifiche possedute.
      5.b.2 P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,10

      Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a più tipologie (variazione di più requisiti generali o variazione di requisiti speciali e generali), i parametri sopra indicati sono ulteriormente abbattuti del 50%.
      Anche nell’ipotesi di integrazione del contratto di verifica triennale con richieste di ulteriori modifiche dell’attestazione, si precisa che ogni variazione procurerà alla SOA attività aggiuntive che dovranno essere assoggettate all’applicazione della specifica tariffa prevista.

  • (perdita dei requisiti speciali) L’ipotesi di variazione dell’attestazione dovuta alla perdita da parte dell’impresa dei requisiti di ordine speciale precedentemente valutati, che comporti il riconoscimento in diminuzione delle categorie o delle relative classifiche di qualificazione dell’ultima attestazione in corso di validità, è tariffata con la formula seguente: P = [258.228 /12500 + (
    2 * 1 + 8) * 413,16] * 1,0413 * R * 0,05
  • (progettazione) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa del riconoscimento dell'abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione, si applica la tariffa pari a quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato C del Regolamento, per il coefficiente C il valore dell'importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e per il coefficiente N il valore di uno;
  • (impresa - inserimento nel consorzio) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa dell'adesione dell'impresa ad un consorzio stabile - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione, si applica la tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato C del Regolamento, per il valore delle classifiche e per il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione;
  • (da impresa individuale ad impresa di eredi) in caso di “passaggio” da impresa individuale ad impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, dovendo stipularsi un nuovo contratto di attestazione che comporta un’attività da parte delle SOA di contenuto maggiore di quello svolto in occasione delle “variazioni minime” ma minore di quello svolto in occasione del rilascio della attestazione di qualificazione originaria, la tariffa da applicarsi è pari ad un quarto di quella stabilita dal Regolamento. Ciò nel caso in cui la SOA che rilascia l’attestazione sia la stessa che ha rilasciato lattestazione del de cuius e non si richieda che siano modificate categorie, classifiche e termini di validità dell’attestazione originaria;
  • (srl unipersonale) nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita, si applica la tariffa pari al venticinque per cento di quella ottenuta con l’applicazione della formula di cui all'allegato E del Regolamento.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 70. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe
    1. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C – parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.
    2. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.