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ATTESTATO SOA

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 1 - Ambito di applicazione

  1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, del codice.
  2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici
  3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato.
Articolo 3 - Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
  1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 3, del codice
Articolo 10 - Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.
  1. L'ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l’ANAC.
Articolo 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe.
  1. Le SOA trasmettono all'ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
  2. Le SOA comunicano all'ANAC, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito.
Articolo 16 - Domanda di qualificazione.
  1. (I e II classifica serve il certificato ISO) Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.
  2. (CCIAA attività riconducibili alle categorie richieste) L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
  3. (Durata contratto di attestazione) La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
  4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'ANAC nei successivi trenta giorni.
  5. (Efficacia attestazione e rinnovo 90 giorni prima) L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.
  6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
  7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
  8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'ANAC.
  9. (Contratto di affitto minimo 3 anni) In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
  10. (Perizia Giurata) Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
  11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
  12. (Comunicazione atti di cessione, fusione, ecc) Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
  1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
  2. (Contratto soa) L'ANAC col provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico.
  3. (Casellario, Durc, ecc) Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva.
  4. (Falsa dichiarazione/documenti) Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
  5. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
    1. l’idoneità professionale attestata ai sensi dell’articolo 100 del codice;
    2. l’adeguata capacità economica e finanziaria;
    3. l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
    4. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
    5. adeguato organico medio annuo
  6. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
    1. (Referenze bancarie) da idonee referenze bancarie;
    2. dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
    3. (Patrimonio netto positivo) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
Articolo 27 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.
  1. L'ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 18.
  2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
Articolo 29 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione.
  1. Qualora la SOA o l'ANAC disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell'articolo 26 del presente allegato, l’ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.
  2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • (Impossibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di interdizione dell’impresa)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 5 È stato richiesto se l’operatore economico, colpito dal provvedimento sanzionatorio in esito a procedimenti ex art. 40, comma 9-quater, del d.lgs. 163/2006, durante il periodo di interdizione possa sottoscrivere il contratto per l’ottenimento di una nuova attestazione.
    Le SOA sostengono, infatti, che tale divieto appare estremamente lesivo per l’impresa e non giustificato alla luce della specifica previsione normativa; a parere delle SOA gli artt. 78, comma 5, e 79, comma 18, del d.p.r. 207/2010 - che vietano il rilascio dell’attestazione nel periodo di interdizione - nulla dispongono in merito alla possibilità di stipulare un nuovo contratto di attestazione.
    1. Risposta. La problematica, sollevata più volte dalle SOA, è stata già oggetto di precedenti approfondimenti e determinazioni assunte dell’Autorità riportate in maniera chiara nel Manuale, laddove si specifica che al momento della sottoscrizione del contratto di qualificazione la rappresentanza legale dell’impresa è tenuta a presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000, che attestino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al conseguimento dell’attestazione. La data di sottoscrizione del contratto, con contestuale presentazione delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti necessari al conseguimento dell’attestazione, determina, infatti, il momento rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti d’ordine generale e speciale richiesti in capo all’impresa che richiede la qualificazione.
  • (Caratteristiche) L’art. 76 comma 2 del Regolamento stabilisce che l’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della Camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
    Per quanto concerne la fase precedente alla conclusione del contratto, si precisa che le SOA sono tenute ad accettare la richiesta proveniente dall’impresa, diretta alla stipula del contratto di cui all’articolo 76 del Regolamento. Resta ferma la libertà della SOA di determinare la misura del corrispettivo secondo le indicazioni fornite in relazione all’applicazione dell’art. 70 commi 4 e 5 dello stesso Regolamento, nonché in relazione al tempo previsto per l'esecuzione della prestazione nel rispetto del limite massimo stabilito all'articolo 76, comma 3, del Regolamento.
    Nel caso in cui la richiesta di attestazione da parte dell'impresa sia qualificata nel documento contrattuale predisposto dalle SOA quale proposta irrevocabile ex articolo 1329 c.c., la clausola non ha effetto se non approvata specificatamente per iscritto.
    Riguardo al contenuto del contratto da sottoscriversi tra SOA ed impresa occorre prevedere espressamente:
    1. l’obbligo, da parte delle imprese che intendono qualificarsi, di dimostrare l'esistenza dei requisiti d’ordine generale richiesti per la qualificazione, mediante la documentazione stabilita dall’Autorità nel capitolo 2_2 del presente Manuale;
    2. l’approvazione per iscritto di clausole relative alle conseguenze di inadempimento da parte delle imprese alle richieste delle SOA;
    3. l’individuazione delle modalità di comunicazione da parte dell’impresa, nelle ipotesi di collegamento tra direttore tecnico e qualificazione attribuita, dei casi di sostituzione previsti dall’articolo 87, comma 4, del Regolamento, ai fini dell’esercizio da parte delle SOA dei poteri indicati dal comma 5 dello stesso articolo;
    4. le clausole contenenti modalità di comunicazione da parte delle SOA all’impresa dalla stessa qualificata circa le ipotesi di sospensione, decadenza, fallimento o cessazione dell’attività, al fine dell’esercizio del potere di scelta in ordine al trasferimento dei documenti ai sensi dell’art. 73, comma 8, del Regolamento;
    5. la dichiarazione, da parte dell’impresa, di aver preso visione e di essere stata edotta circa l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e l’autorizzazione da parte della stessa impresa al trattamento dei dati per finalità istituzionali e l’eventuale specifica autorizzazione per il trattamento dei dati a fini statistici e di marketing.
    Può essere, inoltre, previsto quanto segue:
    1. nel caso sia prevista la cessione nel contratto, che nello stesso vadano indicate le ipotesi in cui la cessione può avvenire e le relative modalità;
    2. che la comunicazione alla SOA, di cui all’articolo 87, comma 6 del Regolamento, contenga anche l’attestazione dell’avvenuta trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle notizie ivi previste;
    3. le ipotesi che possono determinare la sospensione del termine per il rilascio dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del Regolamento;
    4. che il corrispettivo è quello contrattualmente pattuito al momento della stipulazione anche in caso di mancata attestazione, fatta salva la necessità dell’indicazione di una clausola di adeguamento del corrispettivo previsto al corrispettivo minimo calcolato sulla base delle categorie e classifiche effettivamente riconosciute nell’attestazione rilasciata, non essendo ammessa la possibilità di pattuire meccanismi di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto corrispettivo minimo;
    5. espressa approvazione per iscritto delle clausole relative agli inadempimenti delle imprese alle richieste delle SOA, che ben possono riferirsi anche alle conseguenze del mancato pagamento.
    Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi 30 (trenta) giorni.
  • (quando si può fare il rinnovo) Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza, sempre che siano decorsi 90 (novanta) giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dall’art. 76, comma 5, del Regolamento.
  • (cessione) Relativamente alla problematica indicata, ossia se possa ammettersi una cessione tra imprese del contratto di attestazione stipulato con una SOA:
    1. ........ nel caso in cui l’attestazione non sia stata ancora rilasciata: il contratto sia cedibile. In questo caso, però, il termine di decorrenza del periodo documentabile ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione dell’impresa cessionaria del contratto di attestazione decorre non dalla data di stipula dell’originario contratto di attestazione, ma dalla data di accettazione, da parte del contraente ceduto, del suddetto contratto.
    2. ........ nel caso in cui l’attestazione sia stata ancora rilasciata: il contratto non è cedibile. Dalle considerazioni sopra riportate discende l’impossibilità di cedere un contratto di attestazione che abbia già dato luogo al rilascio dell’attestazione all’impresa originaria contraente, perché le posizioni soggettive che verrebbero trasferite in conseguenza della cessione del contratto avrebbero ad oggetto un’attestazione che non è in alcun modo trasferibile all’impresa cessionaria.

DURATA ISTRUTTORIA
  • (Qualificazione) L’attestazione di qualificazione deve essere rilasciata nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di attestazione così come previsto dall’art. 76, comma 3, del Regolamento. Ove la SOA ravvisi la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti dall’impresa da attestare, oppure di richiedere integrazioni documentali, potrà sospendere la procedura di attestazione per un periodo complessivamente non superiore a 90 (novanta) giorni, previa comunicazione scritta all’impresa. Analogamente, l’operatore economico che intenda richiedere la suddetta sospensione al fine di poter comprovare il possesso di uno o più requisiti di qualificazione non ancora dimostrati alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà farne richiesta scritta alla SOA antecedentemente rispetto alla scadenza suindicata. Allo scadere del 180° giorno dalla sottoscrizione del contratto, la SOA dovrà rilasciare l’attestazione ovvero, nel caso in cui non sia stato comprovato il possesso di uno o più requisiti di qualificazione o ne sia stata accertata la carenza, dovrà adottare un provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione medesima. La sospensione potrà intervenire soltanto in caso di necessità di chiarimenti o integrazioni documentali, con esclusione della possibilità di estensione in via analogica della previsione ad ulteriori fattispecie. La predetta sospensione potrà operare nella particolare ipotesi in cui, nell’ambito della procedura di attestazione prevista dall’art. 76 del Regolamento, venga accertata l’intervenuta presentazione di documentazione non confermata dai soggetti emittenti. In tal caso, la procedura di attestazione potrà restare sospesa nelle more della conclusione del procedimento ex art. 40, comma 9 ter del Codice e dell’eventuale, successivo, procedimento ex art. 40, comma 9 quater del medesimo decreto legislativo, per tutta la durata degli stessi. La procedura di attestazione potrà riprendere, quindi, al termine del procedimento ex art. 40, comma 9 ter, nel caso di accertamento dell’insussistenza oggettiva del falso, ovvero al termine del procedimento ex art. 40, comma 9 quater, nel caso di accertamento della ricorrenza, in capo all’impresa, del requisito ex art. 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice.
  • (Verifica Triennale) La verifica intermedia del mantenimento dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 77 del Regolamento dovrà essere conclusa nel rispetto del termine previsto al comma 3 del succitato articolo ed individuato in 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto. Ove la SOA ravvisi la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti dall’impresa da attestare, oppure di richiedere integrazioni documentali, potrà sospendere la procedura di attestazione per un periodo complessivamente non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, previa comunicazione scritta all’impresa. Analogamente, l’operatore economico che intenda richiedere la suddetta sospensione al fine di poter comprovare il possesso di uno o più requisiti di qualificazione non ancora dimostrati alla scadenza del termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà farne richiesta scritta alla SOA antecedentemente rispetto alla scadenza suindicata. Allo scadere del 90° giorno dalla sottoscrizione del contratto, la SOA dovrà rilasciare l’attestazione ovvero, nel caso in cui non sia stato comprovato il possesso di uno o più requisiti di qualificazione, dovrà concludere il procedimento dando evidenza dell’impossibilità di valutare la ricorrenza di uno o più requisiti. In tal caso, l’impresa potrà chiedere nuovamente di sottoporre la propria attestazione a verifica triennale, sottoscrivendo un nuovo contratto di attestazione. Nella diversa ipotesi in cui la SOA accerti la carenza di uno o più requisiti di attestazione, la stessa, in osservanza del disposto del comma 7 dell’articolo in esame, dovrà comunicare all’impresa ed all’Autorità l’esito negativo della verifica. In tal caso l’attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione, cui conseguirà l’annotazione nel casellario informatico ai sensi dell’art. 8 del Regolamento.
  • (Variazioni)
    In assenza della specifica previsione, da parte del Regolamento, di un termine per la conclusione delle procedure per le variazioni minime dell’attestazione di qualificazione e le variazioni di categorie e classifiche, si ritiene applicabile il termine previsto dall’art. 77, comma 3, del Regolamento (45 giorni) , in considerazione della ridotta entità delle verifiche cui è subordinato il rilascio dell’attestazione.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 15 È stato chiesto di chiarire se quanto disposto dal Manuale in ordine ai tempi di rilascio delle attestazioni per variazioni minime dell’attestazione possa rivedersi alla luce della circostanza che frequentemente la procedura di attestazione viene sospesa per la mancata produzione di idonea documentazione.
    1. Risposta. In considerazione del fatto che per la verifica triennale il termine di legge è 45 giorni, oltre l’eventuale proroga di ulteriori 45 giorni, il termine indicato nel Manuale per le variazioni minime in analogia a quello delle verifiche triennali appare congruo. Resta fermo che in caso di aggravi istruttori le SOA potranno sospendere il procedimento sino al doppio del termine previsto per il rilascio dell’attestazione (90 giorni) e successivamente procedere, decorso inutilmente tale ulteriore termine, al diniego alla decadenza dell’attestazione.

CONTROLLO ATTESTATO POST EMISSIONE
  • (SOA) Al fine di assicurare che i controlli sul mantenimento dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio delle attestazioni vengano effettuati sistematicamente ed uniformemente, le SOA, durante il periodo di validità dell’attestazione di qualificazione, sono tenute a verificare ogni sei mesi il Casellario informatico al fine di accertare eventuali intervenute perdite da parte delle imprese attestate dei requisiti necessari ai fini della qualificazione e, qualora la verifica abbia esito negativo (nel senso di perdita dei requisiti), ad avviare il procedimento che conduce alla dichiarazione di decadenza dell’attestazione di qualificazione di seguito disciplinato; al fine di rendere meno gravosi i controlli indicati, l’Autorità provvederà a comunicare alle SOA, oltre che all’impresa interessata, prima di procedervi, ogni annotazione sul casellario informatico.
  • (ANAC) Per completezza, va precisato che nel potere di vigilanza e controllo dell’Autorità sul sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 40, comma 3 del Codice e dall’art. 71 del Regolamento, rientra anche il potere dell’Autorità di controllare la validità delle attestazioni SOA e, di conseguenza, di annullare o ridimensionare quelle per le quali venga in evidenza che sono state rilasciate in mancanza dei necessari presupposti. Pertanto, qualora la SOA risulti inadempiente all’obbligo di dichiarare la decadenza o di procedere al ridimensionamento dell’attestazione di qualificazione, l’Autorità può esercitare il potere sostitutivo per adeguare l’attestazione alla reale capacità esecutiva dell’impresa.

DECADENZA / ANNULLAMENTO / RIDIMENSIONAMENTO
  • (Annotazione casellario) Dal provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione SOA consegue, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, l’inserimento nel Casellario informatico delle imprese dell’informazione relativa alla sopraggiunta perdita di validità o al ridimensionamento dell’attestazione, con effetti di pubblicità erga omnes.
  • (1 anno di fermo) La decadenza dell’attestazione conseguente al procedimento ex art. 40, commi 9 ter e quater del Codice comporta l’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice con conseguente divieto di partecipazione alle gare per un anno dalla data dell’annotazione del provvedimento dell’Autorità e il divieto per l’impresa, titolare dell’attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno dalla suddetta data.
  • (fermo per gare < 150.000,00) È importante precisare che il divieto di partecipare alle gare che consegue dall’annullamento dell’attestazione SOA, in virtù della regola generale contenuta nel combinato disposto dell'art. 40, comma 9 quater e 38, lettera m-bis), del Codice ha un ambito che prescinde dall’importo dell’appalto; ne consegue che nell’anno successivo al provvedimento dell’Autorità l’impresa non può partecipare neanche a gare d’appalto di importo inferiore ad € 150.000 pur se, per le stesse, non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA. Ulteriore problematica concerne il caso delle gare d’appalto di importo inferiore a € 150.000, per la partecipazione alle quali non è obbligatoria l'attestazione SOA (le imprese possono infatti partecipare dimostrando il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento). Qualora, però, le imprese siano attestate da una SOA e vogliano avvalersi dell’attestazione in simili gare, la prova del possesso dei requisiti di carattere speciale è pur sempre fornita mediante l’esibizione dell’attestazione. Ne consegue che le soluzioni per il caso di decadenza di quest’ultima sono le stesse sopra illustrate. Per quanto concerne l’intervenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-bis del Codice, si precisa che tale circostanza costituisce causa generale ostativa alla partecipazione alle procedure di affidamento pubbliche, a prescindere dal relativo valore.
  • (cosa succede in gara) Nel caso di decadenza dell’attestazione e di inserimento della relativa notizia nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater del Codice, gli effetti sono diversi a seconda delle fasi in cui si trova la procedura di affidamento e la successiva realizzazione dell’opera, fermo restando il principio contenuto nell’art. 135, comma 1 bis, del Codice secondo cui qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal Casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto. Nell’analisi degli effetti si precisa che nei casi in cui la decadenza venga annotata:
    1. prima che venga indetta una gara per l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici o dopo la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte, l’impresa non potrà partecipare alla gara.
    2. dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell’aggiudicazione, le stazioni appaltanti, avendo avuto notizia, mediante la consultazione del Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del Regolamento, dell’intervenuto annullamento dell’attestazione SOA, e del verificarsi della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice, dovranno procedere all’esclusione del concorrente dalla gara.
      Si aggiunga che nell’ipotesi in cui il ribasso offerto dall’impresa cui sia stata annullata l'attestazione abbia 86 del Codice), le stazioni appaltanti devono calcolare la nuova soglia e procedere ad aggiudicare l’appalto al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, o al concorrente che abbia presentato la migliore offerta ritenuta congrua. In questi casi si concreta una situazione pratica analoga a quella prevista dall'art. 48 del Codice.
      Com’è noto, la c.d. verifica a campione , disciplinata dalla norma appena richiamata, si applica ora alle sole gare di appalto al di sotto di € 150.000 ed al di sopra di € 20.658.276; per quelle d’importo compreso fra tali valori il fatto che l'attestazione SOA sia prova dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici (art. 60, comma 3, del Regolamento) determina che il concorrente cui venga annullata l’attestazione SOA risulti in gara sprovvisto della prova del possesso degli anzidetti requisiti indispensabili per la partecipazione e da questo punto di vista, dunque, si trovi in una situazione analoga a quella di un concorrente sorteggiato con verifica a campione. Soprattutto detta situazione legittima l’escussione della cauzione provvisoria che è intesa a svolgere una funzione di garanzia, non in riferimento alla stipula del contratto, bensì alla serietà ed affidabilità dell'offerta. Deve ritenersi anche sussistente l’obbligo di segnalazione del fatto all'Autorità, salvo le valutazioni di competenza in ordine alla praticabilità o meno, in questi casi, del procedimento per l’irrogazione di sanzioni.
    3. dopo l’aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto, occorre distinguere a seconda che l’attestazione SOA annullata sia quella dello stesso aggiudicatario o di un altro concorrente non aggiudicatario:
      1. nel primo caso, il contratto non può essere stipulato essendo venute meno le condizioni che consentono di procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. Pertanto le stazioni appaltanti, come nelle ipotesi precedenti e per le stesse ragioni, procederanno, oltre all’annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione, all’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione all’Autorità per le valutazioni di sua competenza, alla determinazione delle nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione; un’eventuale aggiudicazione diretta al secondo classificato, infatti, non sarebbe possibile, poiché per effetto dell'annullamento si ha una modifica del calcolo della soglia di anomalia.
      2. Nel secondo caso, occorrerà effettuare una prova di resistenza, ossia valutare se l’esclusione del ribasso offerto da quell’impresa dal calcolo della media utilizzata per la determinazione della soglia di anomalia, comporti una diversa individuazione dell’aggiudicatario. In caso affermativo, si procederà ad una nuova aggiudicazione, con annullamento della precedente; in caso negativo, si confermerà la precedente aggiudicazione. La stessa soluzione (prova di resistenza, eventuale rinnovazione dell'aggiudicazione) va adottata nel caso di consegna anticipata dei lavori, anche se i lavori, in quanto anticipatamente consegnati, sono in corso di esecuzione.
    4. dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso, occorre ugualmente distinguere l’ipotesi in cui i fatti riguardino l’impresa aggiudicataria oppure un’altra impresa.
      1. Nel primo caso, la stazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione ed a risolvere il contratto con l’impresa aggiudicataria. Ciò in quanto l’annullamento dell’attestazione SOA fa venir meno un presupposto essenziale per la stipula del contratto medesimo e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 135, comma 1 bis, del Codice. Si dovrà, quindi, procedere alla rinnovazione della procedura di gara senza che sia possibile il subentro del secondo classificato, stabilito in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, in quanto l’annullamento dell’attestazione SOA non è assimilabile ad una normale risoluzione del contratto per inadempimento. L’annullamento dell’attestazione SOA fa sì che la gara debba ritenersi aggiudicata ad un soggetto sprovvisto dei necessari requisiti di partecipazione, mentre la risoluzione per inadempimento si fonda sul successivo comportamento dell’impresa aggiudicataria in fase esecutiva: di qui la possibilità, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare il secondo classificato ai sensi dell'art. 140 del Codice.
      2. Nel secondo caso, invece, occorrerà effettuare la medesima prova di resistenza prima ricordata. In caso di esito positivo di tale prova (diversa individuazione dell’aggiudicatario), specie se i lavori siano già in corso, un’eventuale risoluzione del contratto stipulato con l’iniziale aggiudicatario appare difficilmente percorribile. La stazione appaltante, infatti, dovrà attentamente valutare i provvedimenti da adottare, tenendo conto delle molteplici esigenze in gioco, tra cui spicca, indubbiamente, l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, ma anche la considerazione dell’affidamento dell’impresa aggiudicataria. Nessun problema si pone, invece, nel caso di esito negativo della prova di resistenza e nessun provvedimento sarà da assumere da parte della stazione appaltante.
  • (ragioni tecniche sostanziali - cosa succede in gara) Se l’annullamento dell’attestazione dipende da ragioni tecnico-sostanziali, cioè dal mancato possesso dei requisiti necessari per garantire una corretta esecuzione dell’opera, anche in assenza di espressa previsione normativa, valgono le medesime soluzioni sopra prospettate.
    1. qualora l’annotazione della decadenza dell'attestazione SOA intervenga prima della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, oppure dopo la pubblicazione del bando, ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte, l’impresa non potrà partecipare alla gara;
    2. qualora l’annotazione della decadenza dell'attestazione SOA intervenga dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell’aggiudicazione, si esclude il concorrente dalla gara e si escute la relativa cauzione provvisoria e si segnala il fatto all’Autorità per le valutazioni di sua competenza;
    3. qualora l’annotazione della decadenza dell'attestazione SOA intervenga qualora l’offerta dell’impresa cui sia stata dichiarata la decadenza dell’attestazione SOA abbia già contribuito a determinare la media per il calcolo della soglia di anomalia, si procederà al calcolo della nuova soglia e si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala o al concorrente che abbia presentato la migliore offerta ritenuta congrua;
    4. qualora l’annotazione della decadenza dell'attestazione SOA intervenga dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto:
      1. se si tratta dell’attestazione del concorrente aggiudicatario si dovrà escludere dalla gara l’aggiudicatario nonché escutere la relativa cauzione provvisoria e segnalare il fatto all’Autorità per le valutazioni di sua competenza; verrà quindi determinata la nuova soglia di anomalia per procedere ad una nuova aggiudicazione;
      2. se si tratta dell’attestazione di un concorrente non aggiudicatario, occorrerà effettuare la c.d. prova di resistenza per valutare se l’esclusione del ribasso offerto da quell’impresa dal calcolo della media impiegata per la determinazione della soglia di anomalia, comporti una diversa indicazione dell’aggiudicatario; in caso affermativo, si dovrà procedere ad una nuova aggiudicazione; in caso negativo, si confermerà la precedente aggiudicazione;
    5. qualora l’annotazione della decadenza dell'attestazione SOA intervenga dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso:
      1. se si tratta dell’attestazione dell’aggiudicatario, si dovrà annullare l’aggiudicazione e sciogliere il contratto con l’impresa esecutrice, rinnovando la procedura di gara; è difficile, infatti, ipotizzare un qualsiasi interesse pubblico a mantenere in vita l’aggiudicazione ad un’impresa che ex post risulti priva della professionalità necessaria per assicurare la realizzazione dell’opera in modo professionalmente corretto. In questo caso è riscontrabile la sussistenza in re ipsa dell’interesse pubblico all’annullamento, e risulta così soddisfatto anche il requisito dell’attuale, preciso e concreto interesse pubblico all’annullamento stesso, non riconducibile alla mera esigenza di ripristino della legalità. La riapertura della procedura di aggiudicazione trova anche fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, il quale autorizza anche il riesame degli atti già adottati, ove giustificato da circostanze sopravvenute (quale risulta, prima facie, l'annullamento dell'attestazione SOA). L’obbligo di dare esplicita e puntuale motivazione del potere esercitato trova, nel riferimento alla situazione sostanziale precisata, mancato possesso dei requisiti necessari per garantire una corretta esecuzione dell'opera, il suo elemento sufficiente.
      2. se si tratta dell’attestazione di un concorrente non aggiudicatario, si effettuerà la medesima prova di resistenza di cui sopra; in caso di esito positivo di tale prova (diversa individuazione dell’aggiudicatario), specie se i lavori siano già in corso, si valuteranno attentamente i provvedimenti da adottare, tenendo conto dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e dell’interesse al mantenimento dell'affidamento dell'impresa aggiudicataria.
  • (annullamento solo parzialmente) Altro caso è quello in cui l’attestazione SOA venga annullata solo parzialmente, ossia venga ridimensionata per categorie e/o classifiche. In tal caso possono essere adottate le medesime soluzioni di cui sopra, fatta salva l’ipotesi in cui l’attestazione, anche dopo la modifica, sia idonea per i lavori da affidare o affidati.
  • (ATI) Per quanto riguarda l’individuazione degli effetti dell’annotazione della decadenza dell’attestazione SOA, nel caso delle associazioni temporanee di imprese, il presupposto logico da cui occorre partire è che la decadenza si fonda su di un fatto coincidente, in via sostanziale, con il difetto dei requisiti per la partecipazione alle gare, per stipulare il contratto e per eseguire i lavori. In tali casi, ove la decadenza dell’attestazione SOA o il venir meno del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-bis) riguardi la mandataria o una mandante di una associazione temporanea di imprese, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 18, del Codice il quale, disciplinando indirettamente gli effetti del venir meno dei requisiti delle imprese costituenti il raggruppamento, deve ritenersi applicabile. Pertanto, occorre fare riferimento ai precetti contenuti in tale norma al fine di individuare i provvedimenti da adottare dalle stazioni appaltanti nell’ipotesi in esame.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 60. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
    1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.
    2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
    3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
    4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.
  • Art. 62. Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
    1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
  • Art. 76. Domanda di qualificazione
    1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.
    2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
    3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
    4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta giorni.
    5. L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione.
    6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
    7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
    8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall’Autorità.
    1. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa, anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’Autorità, ovvero da parte dell’Autorità in caso di inerzia della SOA; l’Autorità ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
  • Art. 89. Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
    1. L’Autorità provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 79.
    2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
  • Art. 91. Decadenza dell’attestazione di qualificazione
    1. Qualora la SOA o l’Autorità dispongano la decadenza dell’attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 50 del codice, l’Autorità, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
    2. Durante l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.