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LAVORI IN SUBAPPALTO

 D.L.31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023)- ALLEGATO II.12

Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.
  1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
    1. (catgorie sub.) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
    2. (categorie agg.) l'impresa affidataria può utilizzare:
      1. i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
      2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili
  2. (verifica bando) La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
  3. (ati) In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
  4. (contraente generale) Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
Articolo 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
  1. (lavori privati - CEL e subappaltatori)  Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.

Comunicato del Presidente del 03.10.2023

  • Emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale
    L’articolo 119, comma 20, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all‘appaltatore, scomputando dallintero valore dell‘appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso i! subappalto”; la norma prevede, altresi, che i subappaltatori possono “richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite”.
    Per i lavori affidati da committenti privati, l’articolo 24, comma 7, dell’Allegato II.12 al codice dispone che per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all’applicazione del Codice, “!’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori”. Come gia chiarito dall’Autorita in vigenza del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici. Cid anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese.
    Tale indicazione si rende necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalita di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza.
    Atale ultimo proposito, si evidenzia, infatti, che, per espressa previsione degli articoli 20 e 28 del codice, la BDNCP assolve anche a finalita di trasparenza dei dati e delle informazioni relativi ai contratti pubblici, assicurando la tempestiva pubblicazione in formato aperto. Inoltre, l'emissione di un‘unica certificazione consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, gia riscontrata nella prassi in numerose occasioni.
    Le medesime indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti dallo stesso realizzati. Anche in tale ipotesi, la stazione appaltante e l’ente concedente emettono un unico CEL secondo il modello gia in uso nei sistemi dell’Autorita, con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario, di quelle associate alle imprese della sua composizione (se presenti) e alle consorziate (qualora il soggetto affidatario sia un consorzio).

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • (Certificato di Esecuzione Lavori) La certificazione rilasciata dal committente ai sensi del sopracitato art. 86, comma 7 costituisce unico titolo utilizzabile anche dai subappaltatori ai fini del conseguimento della qualificazione. Si precisa, inoltre, che l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite da intendersi queste ultime limitate esclusivamente a quelle eseguite direttamente e non ulteriormente affidate ad altri soggetti.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno rappresentato che nell’ambito degli interventi realizzati su committenza privata la prescrizione del Manuale, che impone al committente il rilascio, sia nei confronti dell’appaltatore che dei subappaltatori, di un’unica certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori, risulta di difficile applicazione. Si afferma, infatti, che l’impresa affidataria non avrebbe “interesse” a rendere noti gli eventuali sub-affidamenti, circostanza questa che nel concreto impedirebbe ai subappaltatori di ottenere la certificazione richiesta. Le SOA propongono che sia consentita la possibilità che l’appaltatore rilasci uno specifico ed ulteriore CEL, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori, al subappaltatore.
    1. Risposta. Le richieste delle SOA non risultano accoglibili, in quanto incoerenti con il generale quadro normativo. Anche in caso di lavori privati, infatti, per effetto dell’applicazione della disciplina sulla sicurezza (titolo IV del d.lgs. 81/2008), che stabilisce che il committente - nella qualità di datore di lavoro - è tenuto a conoscere, registrare e dichiarare chiunque abbia accesso al cantiere non potendo, pertanto, dichiararsi inconsapevole dell’intervento di terzi esecutori.
      Il Manuale, peraltro, richiama le disposizioni regolamentari in merito, laddove per i lavori privati (art. 86, comma 7 del d.p.r. 207/2010) è prescritta chiaramente l’obbligatorietà dell’esibizione ai fini, della qualificazione, del CEL sottoscritto dalla Committenza e dal Direttore dei Lavori « responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori»
      Si ribadisce, da ultimo, che tali indicazioni si ritengono utili ad evitare che nell’ambito dei lavori privati, non soggetti alla più rigida regolamentazione prevista per gli appalti pubblici, si possano, per uno stesso intervento, rilasciare più e difformi certificazioni dei lavori eseguiti.

UTILIZZO DEI LAVORI SUBAPPALTATI PER LA QUALIFICAZIONE
  • L’articolo 85, comma 1, del Regolamento reca la disciplina della qualificazione per le imprese che risultano affidatarie dei lavori e per quelle alle quali sono affidate le lavorazioni in subappalto.La lettera a) regola il riconoscimento e l’utilizzabilità delle lavorazioni eseguite dall’impresa subappaltatrice; la lettera b) regola l’utilizzabilità, da parte dell’impresa affidataria, dei lavori subappaltati, determinando il meccanismo per il riconoscimento del premio, giustificato in relazione alle attività di coordinamento e di vigilanza svolte nei confronti dell’impresa subappaltatrice, nonché dalle responsabilità assunte nei confronti della stazione appaltante in merito alla regolarità e al buon esito dei lavori realizzati in subappalto.
    1. (lavorazioni eseguite dai subapaltatori) Con riguardo alla qualificazione delle imprese alle quali sono state affidate lavorazioni in subappalto, al comma 1 della lettera a) dell’art. 85 è stabilito che «le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette». Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio dell’attestazione di qualificazione, l’intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento). Sul punto si precisa che le certificazioni di esecuzione lavori dovranno essere compilate riportando, nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici, le categorie dei lavori effettivamente eseguite dalle medesime in subappalto secondo quanto previsto dalla lex specialis della gara.
    2. (lavorazioni eseguite dall'affidataria) Relativamente alla disciplina della qualificazione dell’impresa affidataria mediante utilizzo dei lavori subappaltati, con precedente pronunciamento l’Autorità ha dettato indicazioni operative in relazione all’art. 85, comma 1, lettera b), nn.1, 2 e 3 del Regolamento, chiarendo «in caso di categorie scorporabili subappaltate singolarmente oltre la soglia prevista del 30% o 40%, l’impresa affidataria può utilizzare - per qualificarsi nella singola categoria scorporabile - l’intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella categoria scorporabile, non subappaltato, nonché una quota percentuale fino alla concorrenza del 10% dell’importo dei lavori affidati in subappalto nella stessa categoria, al netto dell’eccedenza rispetto alla soglia massima del 30 per cento o del 40 per cento prevista dalla norma».
      31/05/2016 Comunicato del Presidente È stato rappresentato all’Autorità ha ribadito quanto più volte sostenuto in sede di consultazione, ossia che l’impresa affidataria dei lavori principali possa scegliere come utilizzare l’intero importo dei lavori realizzati nelle categorie scorporabili subappaltate e, in particolare, di poter utilizzare anche i lavori direttamente eseguiti nella categoria scorporabile ai fini della qualificazione nella categoria prevalente.
      Tali osservazioni sono state più volte oggetto di obiezioni da parte dell’Autorità che ha fornito, con il comunicato del 9 marzo, un esempio chiarificatore dell’interpretazione dell’art. 85, comma 1, lettera b), punto 2) del d.p.r. 207/2010, che si ritiene non debba essere ulteriormente emendata.
      È stato chiarito infatti che il concetto di “premialità”, da riconoscere all’affidataria principale dell’intervento, è circoscritto solo ai lavori subappaltati, e non può essere esteso anche alle lavorazioni nelle categorie scorporabili realizzate direttamente dall’affidataria stessa.
      09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 16 Le SOA hanno evidenziato alcune criticità applicative delle indicazioni fornite dal Manuale circa la valutabilità a favore dell’impresa aggiudicataria dei lavori subappaltati; a seguito del parziale annullamento dell’art. 85, comma 1, lettera b), punti 2) e 3), del d.p.r. 207/2010, disposto dal d.p.r. 30 ottobre 2013, il Manuale ha chiarito, infatti, i limiti e le facoltà concesse all’appaltatore nell’utilizzo, ai fini della propria qualificazione, delle lavorazioni affidate in subappaltato. Le SOA ritengono che la norma di cui al menzionato art. 85 debba essere estensivamente interpretata nel senso di consentire all’impresa aggiudicataria la facoltà di utilizzare tutti i lavori che ricadono nella categoria scorporabile, sia quelli affidati in subappalto nel rispetto dei limiti previsti per le lavorazioni a qualificazione obbligatoria (40%) e non obbligatoria (30%) sia quelli eseguiti direttamente, per la qualificazione nella categoria prevalente.
      1. Risposta. L’interpretazione fornita dalle SOA assume carattere derogatorio della norma regolamentare, che nell’attribuire all’impresa affidataria una cosiddetta premialità di coordinamento, circoscritta ai lavori non eseguiti direttamente, prevede che l’impresa affidataria possa utilizzare ai fini della qualificazione nella categoria prevalente la quota parte dei lavori subappaltati in tale categoria. La norma prevede, altresì, che l’affidatario possa utilizzare anche i lavori subappaltati nelle varie categorie scorporabili ai fini della qualificazione nella categoria prevalente nei limiti delle percentuali indicate.
        Si puntualizza che la norma regolamentare ora vigente, innovando la precedente disposizione contenuta nell’art. 24 del d.p.r. 34/2000, comma 1 lettera b), non prevede la facoltà di utilizzare l’intero ammontare dei lavori aggiudicati nelle categorie scorporabili (sia quelli eseguiti direttamente che quelli subappaltati) nella categoria prevalente; la cosiddetta premialità viene, infatti, circoscritta ai soli lavori affidati ad imprese terze (subappaltati): i lavori eseguiti direttamente nella categoria scorporabile potranno dunque concorrere alla sola qualificazione nella medesima categoria.
        Tuttavia si evidenzia che le ipotesi esplicative, contenute nel Manuale, della ripartizione degli importi valutabili, necessitano di essere emendate a causa di un refuso nella loro formulazione.
    3. (disposizioni normative subappalto - SIOS) Come noto, in data 29 novembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.p.r. 30 ottobre 2013 di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da AGI ed altri, con il quale, in conformità al parere consultivo del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, è stato disposto l’annullamento - oltre che degli articoli 109, comma 2 e 107, comma 2 del Regolamento – anche dell’art. 85, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3, dello stesso Regolamento, nella parte in cui, nell’ipotesi di superamento dei limiti di subappalto del 30 e 40 per cento (a seconda che la categoria scorporabile sia o meno a qualificazione obbligatoria), limita l’utilizzabilità, ai fini della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10 per cento della categoria scorporabile (punto 21 del parere consultivo). In ordine alle problematiche attuative del suddetto parere consultivo (e su altri temi relativi alla qualificazione) l’Autorità ha formulato l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25 settembre 2013, nel quale è stato rilevato (tra l’altro) che in relazione alle censure mosse dal Consiglio di Stato in merito alla disciplina dettata dall’art. 85 del Regolamento «si apre la possibilità a due soluzioni alternative: la prima consiste nel ripristino della situazione precedente all’adozione dell’attuale Regolamento, ovvero nel riconoscere la possibilità per l’impresa aggiudicataria di qualificarsi per la categoria prevalente anche in relazione alle lavorazioni subappaltate (ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria) per un importo massimo del 30 o 40 per cento; la seconda, mantenendo l’impostazione attuale, dovrebbe necessariamente introdurre una revisione delle modalità di calcolo della quota utilizzabile ai fini della qualificazione, nel caso di subappalto, per le categorie scorporabili che non riproduca le incongruenze evidenziate nel parere. A tale proposito si potrebbe prevedere un meccanismo che, in analogia con quanto previsto dall’art. 24 del d.p.r. 34/2000 per la categoria prevalente, assegni un valore massimo di qualificazione pari al 30 o al 40 per cento ma nella categoria scorporabile». Sulla questione è successivamente intervenuto il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2013, n. 304, il quale ha disposto all’art. 3, comma 9, l’adozione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2 del Regolamento, annullate dal d.p.r. 30 ottobre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto Regolamento. E’ stato, altresì, precisato che «Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti». Con successivo decreto ministeriale del 24 aprile 2014 è stato quindi ridotto da 33 a 24 il numero delle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria e da 24 a 14 le SIOS (categorie cosiddette “superspecialistiche”). Nessuna previsione normativa, tuttavia, è intervenuta in relazione alle disposizioni dell'art. 85 del Regolamento che pure sono state annullate in parte qua dal citato d.p.r. del 30 ottobre 2013.
    4. (indicazioni finali per la qualificazione) Pertanto, in relazione alla disciplina contemplata dalla predetta disposizione regolamentare sussiste l'esigenza di fornire indicazioni interpretative alle SOA al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di qualificazione da parte delle stesse società. Al riguardo, alla luce delle considerazioni svolte dal Supremo consesso di giustizia amministrativa nel parere consultivo n. 3014/2013 e dell’avviso espresso dall’Autorità nel citato Atto di segnalazione n. 3/2012, una corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 85, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3 del Regolamento, non dovrebbe più tenere conto della parte della norma che prevede, nell'ipotesi di subappalto oltre la quota del 30 o 40 per cento, la limitazione al 10 per cento per l’utilizzabilità dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile. Ciò in quanto, come evidenziato, il d.p.r. del 30 ottobre 2013 ha decretato l’annullamento in parte qua della disposizione regolamentare in esame, pertanto la stessa può ritenersi in vigore per la parte non colpita dalle censure del giudice amministrativo. Consegue da quanto sopra che ai sensi del citato art. 85, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3, in caso di subappalto eccedente le quote del 30 e del 40 per cento – fermo restando quanto previsto dall’art. 37, comma 11 del Codice – l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile, l’intero importo dei lavori dalla stessa direttamente eseguiti in tale categoria, nonché una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento) avvalendosene in alternativa per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile. Sulla base delle considerazioni suesposte circa l’utilizzo dei lavori subappaltati, si illustrano di seguito la diverse ipotesi di distribuzione, ai fini della qualificazione dell’impresa affidataria, degli importi contabilizzati riferiti alla categorie prevalente e a quella scorporabile.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 85. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
    1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
      1. le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
      2. l'impresa affidataria può utilizzare:
        1. i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all’articolo 170, comma 1, per l’intero importo;
        2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, [ per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;]
        3. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, [ per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.]
        (numeri 2 e 3 annullati parzialmente dal d.P.R. 30 ottobre 2013, su parere dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, n. 3909/11 del 16 aprile 2013, depositato al n. 3014 del 26 giugno 2013)
    2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l’allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all’Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera f).
    3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
    1. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.