Via Milazzo 42, 00185 Roma, Italy   
Tel. 06 44703956   
Partita I.V.A. e C.F. 15358331005   
Email: info@cs-servizi.eu   
Pec: cs.servizi@pecaruba.it   
LAVORI - PREMESSE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
  1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
    1. l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
  1. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
    1. (lavori 90%) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 20;
    2. (punte 40% - 55% - 65%) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 21.
  2. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall'operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Articolo 20 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti.
  1. (calcolo) Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
  2. (lavori pubblici e privati) Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
Articolo 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.
  1. (15 anni e buon esito) I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
  2. (importo da considerare) L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.
  3. (buon esito) I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
  4. (CEL pubblici) I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
  5. (trasmissione documenti ANAC) Le SOA trasmettono all’ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L'ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.
  6. (assenza CEL nel casellario ANAC) Le SOA, qualora nella attività di attestazione rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all'ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
  7. (documenti contabili non utilizzabili) La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.
  1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
    1. (catgorie sub.) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
    2. (categorie agg.) l'impresa affidataria può utilizzare:
      1. i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
      2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili
  2. (verifica bando) La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
  3. (ati) In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
  4. (contraente generale) Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
Articolo 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
  1. (categorie da bando - multa rup) L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.
  2. (categorie lavori privati) Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.
  3. (lavori in proprio - parametri fisici)  Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.
  4. (edilizia abitativa) Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.
  5. (documenti lavori privati) Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
    1. permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
    2. copia del contratto stipulato;
    3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
    4. copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
  6. (lavori in proprio - fatture acquisto materiali) Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
  7. (lavori privati - CEL e subappaltatori)  Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.
  8. (consorzi) Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo periodo.

Comunicato del Presidente del 03.10.2023

  • Emissione del CEL per lavori eseguiti in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici
    L'Autorita sta procedendo all'aggiornamento dei modelli da utilizzare per l'emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici. Fino a nuove indicazioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli gia disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorita mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti" disponibile sul portale istituzionale ANAC.
  • Emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale
    L’articolo 119, comma 20, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all‘appaltatore, scomputando dallintero valore dell‘appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso i! subappalto”; la norma prevede, altresi, che i subappaltatori possono “richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite”.
    Per i lavori affidati da committenti privati, l’articolo 24, comma 7, dell’Allegato II.12 al codice dispone che per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all’applicazione del Codice, “!’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori”. Come gia chiarito dall’Autorita in vigenza del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici. Cid anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese.
    Tale indicazione si rende necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalita di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza.
    Atale ultimo proposito, si evidenzia, infatti, che, per espressa previsione degli articoli 20 e 28 del codice, la BDNCP assolve anche a finalita di trasparenza dei dati e delle informazioni relativi ai contratti pubblici, assicurando la tempestiva pubblicazione in formato aperto. Inoltre, l'emissione di un‘unica certificazione consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, gia riscontrata nella prassi in numerose occasioni.
    Le medesime indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti dallo stesso realizzati. Anche in tale ipotesi, la stazione appaltante e l’ente concedente emettono un unico CEL secondo il modello gia in uso nei sistemi dell’Autorita, con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario, di quelle associate alle imprese della sua composizione (se presenti) e alle consorziate (qualora il soggetto affidatario sia un consorzio).
  • Utilizzazione dell’Allegato B.1
    Il modello di CEL denominato Allegato B.1 é stato introdotto dall’articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 al fine di consentire l'indicazione nel CEL delle cosiddette “categorie variate” ossia di quelle categorie di lavorazioni previste nel previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e oggetto di modifica ad opera della normativa sopravvenuta. Pertanto, detto modello deve essere utilizzato esclusivamente in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti disciplinati dal richiamato Regolamento n. 34/2000.
    A tal fine, l'applicazione in uso per l’emissione del CEL indirizza automaticamente verso la compilazione dell'Allegato B-1 nel caso in cui siano selezionate categorie di lavorazioni riferite a detto Regolamento. Non é corretto I’utilizzo dell’'Allegato B.1 in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
  • Compilazione dei CEL per i bandi che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11
    La Tabella A dell’Allegato II.12 definisce la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
    L'articolo 18, comma 21, del medesimo allegato prevede che “Ai fini dell‘individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni é definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30....”.
    Le Stazioni Appaltanti, pertanto, possono indicare la categoria OG 11 tra le categorie delle opere da eseguire quando in fase di progetto viene prevista la realizzazione coordinata di lavori specifici riferibili alle suddette categorie specialistiche.
    La disposizione specifica, altresi, che i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11 ”... indicano, oltre all‘importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11...".
    In conformita rispetto a tali indicazioni, si chiarisce che i CEL riferiti a interventi che prevedono l'esecuzione di lavori nella categoria OG 11 devono necessariamente riportare nel Quadro 6.1 “Esecuzione dei lavori" e nel Quadro 6.2 “Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario”, gli importi relativi agli interventi eseguiti nelle suddette tre categorie specialistiche che compongono la categoria OG 11.


 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
  • L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
    1. adeguata capacità economica e finanziaria;
    2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
    3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
    4. adeguato organico medio annuo.
  • I successivi commi del medesimo articolo, nonché i consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale:
    1. Registro beni ammortizzabili;
    2. Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
    3. Libro giornale, libro inventari;
    4. Libro matricola/Libro unico del lavoro.

ADEGUATA IDONEITA' TECNICA
  • (lavori e punte) Costituiscono indici del possesso di adeguata capacità tecnica la presenza di una direzione tecnica qualificata, l’adeguato staff tecnico per le imprese che richiedono la qualificazione anche per la progettazione, nonché la pregressa esperienza, dimostrata dall’esecuzione di lavori, in ciascuna delle categorie per cui si richiede la qualificazione, per un importo pari al 90% della classifica richiesta, nonché dall’esecuzione di un lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, per un importo non inferiore al 40% (o due lavori per il 55% o tre lavori per il 65%). L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata anche con la pregressa esperienza documentata dall’impresa nell’esecuzione dei lavori in ogni singola categoria oggetto della richiesta di qualificazione.La norma precisa che l’accesso ad una determinata categoria è condizionato dall’effettiva esecuzione dei lavori nella medesima categoria per un importo non inferiore al 90% della classifica richiesta, con l’esibizione di almeno un lavoro che raggiunga il 40% della classifica richiesta, ovvero di due lavori che ammontino al 55% o ancora di tre lavori per un totale del 65%. Il Regolamento individua come elemento probante del possesso di tale requisito i certificati di esecuzione lavori redatti secondo i modelli di cui agli allegati B, pertinenti ai lavori eseguiti per conto delle stazioni appaltanti.
  • Il Regolamento individua ulteriori indici di idoneità tecnica, quali la presenza di un determinato numero di operai qualificati per la qualificazione nelle categorie specializzate OS e, per alcune di esse, la disponibilità di adeguato stabilimento adibito alla produzione di determinati beni oggetto di qualificazione.

PERIODO DOCUMENTABILE
  • Il procedimento sopra indicato riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, tenendo conto delle proroghe previste dall’art. 253 del Codice ai fini del periodo utile per la dimostrazione dei requisiti, che hanno rinviato al 31 dicembre 2015 l’utilizzo del decennio anziché del quinquennio della regola generale.
    1. D.L. 32 del 18/04/2019 c.d. “SBLOCCA-CANTIERI” Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83 del Codice; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti.
    2. 23/12/2015 Consiglio dei Ministri - Milleproroghe L’art. 253, comma 9-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è stato così modificato: "In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione."
    Dal 31 dicembre 2015 non sarà più possibile, in linea generale, l’utilizzo di CEL pubbici cartacei, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 79, comma 14, d.p.r. 207/2010, con la precisazione che i CEL emessi prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 34/2000, e dunque antecedentemente all’adozione dell’allegato D, sono da ritenersi validi ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (c.d. art. 79, comma 5, lettere b) e c) e comma 14, d.p.r. 207/2010), ancorché diversi dal modello di cui all’allegato D al suddetto d.p.r. 34/2000 e purché regolarmente confermati nella loro veridicità dalla stazione appaltante.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 79. Requisiti di ordine speciale
    1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
      1. adeguata capacità economica e finanziaria;
      2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
      3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
      4. adeguato organico medio annuo.
    2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
      1. da idonee referenze bancarie;
      2. dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
      3. limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
    1. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
      1. con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;
      2. dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82;
      3. dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.
    2. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86.
  • Art. 82. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
    1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
    2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 86, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
  • Art. 83. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
    1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall’articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
    2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
    3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell’allegato B.
    4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
    5. I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7.
    6. Le SOA trasmettono all’Osservatorio, secondo le modalità stabilite dall’Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all’articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio. L’Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
    7. Qualora le SOA nella attività di attestazione, di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all’articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
    8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
  • Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
      1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
      2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
      3. adeguata attrezzatura tecnica.
      Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
    2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
    3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.