Via Milazzo 42, 00185 Roma, Italy   
Tel. 06 44703956   
Partita I.V.A. e C.F. 15358331005   
Email: info@cs-servizi.eu   
Pec: cs.servizi@pecaruba.it   
LAVORI ESTERI

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 22 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.
  1. Per i lavori eseguiti all'estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.
  2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia dell’ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'ANAC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
  3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
  4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall’ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L’ufficio consolare di prima categoria, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che provvede a inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, con le modalità stabilite dall'ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.
  5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Il Regolamento, all’art. 84 fornisce una specifica disciplina relativa ai criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero e realizzati da imprese con sede legale in Italia. In particolare la norma, come riformulata dall’articolo 20, comma 3, lettera b), legge 35/2012, prevede, analogamente alla dimostrazione dei lavori eseguiti sul territorio italiano, che l’operatore economico debba produrre alla SOA la certificazione di esecuzione lavori corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. Al fine di attribuire maggiori garanzie di veridicità si ritiene opportuno onerare l’impresa di presentare ai fini della dimostrazione del requisito in esame, la dichiarazione sostitutiva che attesti la conformità all’originale dei certificati di esecuzione lavori prodotti.
  • (CEL) Tale certificazione è rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri secondo il modello elaborato dall’Autorità ed emessa in forma telematica mediante collegamento con il sistema informatico dell'Autorità; la stampa di tale certificato potrà essere rilasciata all’impresa richiedente dagli uffici delle rappresentanze diplomatiche italiane. Pertanto le imprese con sede legale in Italia, che abbiano effettuato lavorazioni all'estero e intendano usufruire della relativa certificazione ai fini dell'attestazione presso le SOA, devono richiedere l’emissione del Certificati di esecuzione di lavori eseguiti in paese estero (CELMAE) ai competenti uffici presso le rappresentanze diplomatiche italiane negli Stati in cui i lavori sono stati eseguiti.
  • (dal 05/03/2013 CELMAE) Per i CEL emessi antecedentemente alla data del 5 marzo 2013, in cui è stata resa disponibile sul portale dell’Autorità il nuovo sistema per l’emissione dei CELMAE, si precisa che le relative certificazioni devono essere rilasciate secondo le norme vigenti all’epoca della relativa emissione.
  • 10/06/2016 - INDICAZIONI OPERATIVE (Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'8/06/2016) Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti - Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematicafino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?
    1. Risposta. Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.

CERTIFICATI
  • Ad integrazione di quanto più dettagliatamente indicato nella Parte II del presente Manuale in relazione al momento della verifica dei requisiti di carattere speciale, si forniscono in questa sede alcune indicazioni sistematiche specificamente relative alle certificazioni di esecuzione lavori, pubbliche e private ed alle modalità di rilascio. La dimostrazione dei lavori eseguiti, utili ai fini della qualificazione dell’impresa, avviene con modalità differenti in relazione alla tipologia (pubblica o privata) e ad alla sede (italiana o estera) della committenza. Anche nel caso in cui committente sia un soggetto pubblico italiano con residenza all’estero (ambasciata per esempio), la committenza è considerata alla stessa stregua della committenza pubblica ubicata nel territorio nazionale. I soggetti privati di cui all’art. 32 del Codice dei contratti, tenuti all’applicazione del medesimo, sono considerati alla stessa stregua dei soggetti pubblici, per le finalità illustrate nel presente capitolo. In relazione a quanto sopra, la dimostrazione dei lavori eseguiti avviene nei seguenti modi: Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
  • (procedura per il rilascio del CEL) La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, e da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria, nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel Casellario informatico, con le modalità stabilite dall’Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri. Per quanto riguarda le verifiche da effettuarsi da parte delle SOA sulla documentazione relativa a lavori eseguiti da soggetti non tenuti all’applicazione del codice, si rimanda alla Parte II del presente Manuale.
  • (subappaltatori) Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale si indicano i dati essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformità all’originale delle certificazioni prodotte in copia;
  • certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, rilasciati secondo le modalità sopra descritte, corredati da:
    1. copia del contratto;
    2. copia del certificato di collaudo, laddove emesso;
    3. ogni documento utile comprovante i lavori eseguiti.

CONTROLLO SOA
  • Le SOA, all’atto della presentazione da parte dell'impresa della certificazione rilasciata nei sensi sopra esposti, verifica che le informazioni riportate nella stampa esibita corrispondano con quelle presenti nel sistema informatico dell’Autorità.


 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 84. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
    1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
    2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
    3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
    4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.
    5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.