Via Milazzo 42, 00185 Roma, Italy   
Tel. 06 44703956   
Partita I.V.A. e C.F. 15358331005   
Email: info@cs-servizi.eu   
Pec: cs.servizi@pecaruba.it   
LAVORI - CONTRAENTE GENERALE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023)- ALLEGATO II.12

Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.
  1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
    1. (catgorie sub.) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
    2. (categorie agg.) l'impresa affidataria può utilizzare:
      1. i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;
      2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili
  2. (verifica bando) La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f).
  3. (ati) In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
  4. (contraente generale) Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Comunicato del Presidente del 03.10.2023

  • Emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale
    L’articolo 119, comma 20, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all‘appaltatore, scomputando dallintero valore dell‘appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso i! subappalto”; la norma prevede, altresi, che i subappaltatori possono “richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite”.
    Per i lavori affidati da committenti privati, l’articolo 24, comma 7, dell’Allegato II.12 al codice dispone che per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all’applicazione del Codice, “!’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori”. Come gia chiarito dall’Autorita in vigenza del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici. Cid anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese.
    Tale indicazione si rende necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalita di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza.
    Atale ultimo proposito, si evidenzia, infatti, che, per espressa previsione degli articoli 20 e 28 del codice, la BDNCP assolve anche a finalita di trasparenza dei dati e delle informazioni relativi ai contratti pubblici, assicurando la tempestiva pubblicazione in formato aperto. Inoltre, l'emissione di un‘unica certificazione consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, gia riscontrata nella prassi in numerose occasioni.
    Le medesime indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti dallo stesso realizzati. Anche in tale ipotesi, la stazione appaltante e l’ente concedente emettono un unico CEL secondo il modello gia in uso nei sistemi dell’Autorita, con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario, di quelle associate alle imprese della sua composizione (se presenti) e alle consorziate (qualora il soggetto affidatario sia un consorzio).


 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Nel caso di affidamento a contraente generale, il soggetto tenuto al rilascio dei certificati esecuzione lavori è il responsabile del procedimento, nominato dal soggetto aggiudicatore. Alla stregua degli altri appalti di lavori pubblici, il responsabile unico del procedimento (RUP) è tenuto a provvedere anche alla preventiva registrazione del contraente generale nella procedura informatica relativa ai CEL messa a disposizione dall’Autorità dal 23 maggio 2012. Le istruzioni per l’utilizzo della funzionalità specifica per i contraenti generali sono riportate nel “Manuale utente” pubblicato sul portale internet dell’Autorità. Si precisa che:
    • l’utilizzo dei CEL emessi attraverso l’applicazione è finalizzato esclusivamente all’attestazione presso le SOA del contraente generale, degli affidatari e dei sub-affidatari;
    • deve essere emesso un unico CEL per l’intero affidamento, preferibilmente da aggiornare ai vari stati di avanzamento, utilizzando la funzione “duplica” disponibile nell’applicazione.
    Infine si specifica che la sezione “imprese assegnatarie” dell’allegato B del d.p.r. 207/2010 si riferisce alle assegnazioni effettuate all'interno di appalti eseguiti da imprese consorziate in gare aggiudicate a consorzi. In ultimo, è stato rilevato che le imprese richiedono di frequente il rilascio del CEL con riferimento a nuove denominazioni sociali da esse assunte, diverse da quella con cui era stato definito il contratto. Va precisato al riguardo che il CEL deve necessariamente riportare la denominazione dell’impresa indicata nel contratto di appalto.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 85. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
    1. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7.