CS SERVIZI S.r.l.s.
Consulenza Appalti Pubblici
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LAVORI - ACCORDO QUADRO
D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023)
MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023)
MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
- Nel caso di accordo quadro con uno o più operatori in
relazione a determinate tipologie di appalti di lavori, ai fini di una
semplificazione amministrativa, il certificato di esecuzione dei lavori
può essere rilasciato in questi termini:
- (1° punta) inserimento dell’importo di punta tra quelli dell’accordo nella parte dell'allegato B relativa all’importo complessivo dell'appalto, indicando altresì la data di inizio del primo affidamento e di fine dell’ultimo;
- (2° e 3° punta) inserimento, nelle note del CEL telematico, dell’indicazione che trattasi di accordo quadro, dell’importo dei successivi due lavori di punta, del numero totale dei contratti e del loro importo complessivo.
- (subappalti) Nel caso di subappalti realizzati nell’ambito di accordi quadro, i dati relativi al subappalto devono essere regolarmente inseriti nella relativa sezione del CEL, mentre nel campo “note” del medesimo allegato B occorre precisare se il subappalto si riferisce ad uno dei lavori di punta, al fine di consentire l’eventuale riduzione dell’importo conseguente al subappalto, nel procedimento di qualificazione.
- (beni culturali) In relazione agli appalti relativi a beni culturali, gli estremi identificativi del visto apposto dall’Autorità preposta alla tutela del bene sul modello cartaceo del certificato devono essere inseriti nel campo “note” del modello telematico del CEL; il modello cartaceo dovrà essere conservato in originale presso gli archivi delle stazioni appaltanti.
- (Lavori
Privati realizzati nell’ambito di “Accordi quadro”)
09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 10 Le SOA hanno richiesto di chiarire se possano ritenersi non estese ai committenti privati le previsioni indicate per i lavori eseguiti su committenza pubblica, laddove si prevede il divieto di cumulare in un unico CEL una pluralità di lavorazioni che non assumano il carattere di unitarietà e contestualità di esecuzione. In particolare è stata prospettata la possibilità in presenza di Accordi quadro, stipulati con committenti privati, di poter ottenere l’emissione di un’unica certificazione cumulativa di tutte le prestazioni eseguite anche in differenti cantieri.- Risposta. Il CEL anche in presenza di Accordi
quadro, per lavori pubblici, è strutturato con la finalità di evitare
per il requisito del lavoro di punta possano essere sommate tante
piccole lavorazioni, separatamente affidate e non eseguite in un unico
contesto organizzativo di cantiere. Si ritiene che la stessa soluzione,
per ragioni di omogeneità della disciplina e di buon senso, debba
essere adottata con riferimento all’esecuzione anche di lavori privati.
Al riguardo la richiamata indicazione, già fornita da AVCP con il Comunicato del Presidente del 13.5.2009 e integralmente trasposta nel nuovo Manuale, deve considerarsi emendata nel senso che all’impresa esecutrice di più contratti eseguiti in attuazione di un Accordo quadro debba essere rilasciato un CEL per ogni singolo contratto eseguito, all’interno del quale il RUP dovrà indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita.
- Risposta. Il CEL anche in presenza di Accordi
quadro, per lavori pubblici, è strutturato con la finalità di evitare
per il requisito del lavoro di punta possano essere sommate tante
piccole lavorazioni, separatamente affidate e non eseguite in un unico
contesto organizzativo di cantiere. Si ritiene che la stessa soluzione,
per ragioni di omogeneità della disciplina e di buon senso, debba
essere adottata con riferimento all’esecuzione anche di lavori privati.