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STAFF TECNICO

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.

  1. (staff tecnico) Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 30, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici quali cati nelle classifiche successive.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
  • L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
    1. adeguata capacità economica e finanziaria;
    2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
    3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
    4. adeguato organico medio annuo.
  • I successivi commi del medesimo articolo, nonché i consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale:
    1. Registro beni ammortizzabili;
    2. Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
    3. Libro giornale, libro inventari;
    4. Libro matricola/Libro unico del lavoro.

DEGUATA IDONEITA' TECNICA ED ORGANIZZATIVA
  • (caratteristiche) Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice ovvero in concessione (ossia di progettazione ed esecuzione lavori), la norma prevede la possibilità che l’impresa possa ottenere la qualificazione anche per la progettazione e costruzione, fermi restando gli ulteriori requisiti da dimostrare in sede di gara. Come specifica il comma 7 dell’art. 79, il requisito dell'idoneità tecnica alla progettazione è dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da:
    • soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, e da diplomati. Il nuovo dettato regolamentare introduce la figura professionale del geologo limitatamente alle categorie nelle quali è prevista la sua competenza; si ritiene, comunque, che lo stesso debba essere sempre associato ad almeno un tecnico laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.
    • detto personale deve essere assunto a tempo indeterminato.
  • (tipo di assunzione)
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 13 È stato chiesto di chiarire se ai fini della qualificazione dello staff tecnico, possano considerarsi sufficienti assunzioni a tempo determinato o assimilate.
    1. Risposta. Sul punto si ritiene di confermare la posizione del Manuale che esclude ipotesi derogatorie dalla disciplina dell’art. 79 d.p.r. 207/2010.
  • (albo per i laureati) Si precisa che per i componenti laureati dello staff, la norma regolamentare in esame prevede che il numero minimo debba essere iscritto nei rispettivi Albi professionali.
  • (titolari - soci) Possono essere considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori titolari di ditte individuali, soci accomandatari e soci delle società in nome collettivo, senza necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • (numero minimo) Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000 con la quale si individuano i componenti dello staff tecnico di progettazione;
  • titoli di studio dei professionisti indicati quali facenti parte dello staff tecnico;
  • Libro matricola/Estratto del libro unico del lavoro o lettera di assunzione.

CONTROLLO SOA
  • Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi d.p.r. 445/2000, laddove previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
  • la SOA verifica la presenza, all’interno dell’organico aziendale, dello staff tecnico individuato dal legale rappresentante, verificando che sia composto dal congruo numero di laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato come previsto dalla norma. Per i componenti dello staff in possesso di laurea ed abilitati all’esercizio della professione, la SOA ne verifica l’effettiva iscrizione all’Albo professionale competente.
  • (Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del d.l.vo 163/2016) Si precisa che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
    1. Risposta. La richiesta delle SOA trova già risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa « ... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti ».
      È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori (sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica, art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei previsti ed idonei riscontri di veridicità.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 79. Requisiti di ordine speciale
    1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
      1. adeguata capacità economica e finanziaria;
      2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
      3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
      4. adeguato organico medio annuo.
    2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
      1. da idonee referenze bancarie;
      2. dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
      3. limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
    1. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, è necessaria l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall’articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.