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CERTIFICATO QUALITA' AZIENDALE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 4 - Sistema di qualità aziendale
  1. (obbligatoria per classifice pari o superiori alla III) Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II
  2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche
  3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA
  4. (decadenza) Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7
  5. (verifica da parte della SOA) La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all’International Accreditation Forum (IAF)

Articolo 16 - Domanda di qualificazione.
  1. (I e II classifica serve il certificato ISO) Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • (obbligatoria per classifice superiri alla II) Gli articoli 63 e 76 del Regolamento prevedono che, ai fini della qualificazione per le classifiche superiori alla II, le imprese debbano dimostrare il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, che deve essere riferito agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e delle classifiche di qualificazione.
  • (obbligatoria per incremento premainte) Ai sensi dell’art. 80 del Regolamento, l’impresa che sia in possesso della certificazione di qualità e che dimostri la ricorrenza di determinati requisiti ed indici economici finanziari previsti dalla norma medesima può beneficiare dell’incremento figurativo dei valori degli importi di cui all’art. 79, comma 2, lettera b) e comma 5, lettere b) e c) del Regolamento.
  • (dati sull'attestato SOA) Ai fini della qualificazione, l’esistenza della certificazione del sistema della qualità per le imprese operanti nel settore delle costruzioni è attestata dalle SOA e viene riportata sull’attestazione con indicazione dell’ente certificatore emittente e della data di scadenza della certificazione medesima.

ANNULLAMENTO/DECADENZA
  • Al fine di garantire che il dato riportato sull’attestazione in ordine al possesso della certificazione di qualità sia costantemente aggiornato, il Regolamento, all’art. 63, ha previsto un obbligo di comunicazione a carico degli organismi abilitati al rilascio della certificazione medesima. In particolare è stabilito che tali organismi debbano comunicare, all’Autorità ed agli organismi di attestazione, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi. Ciò al fine di assicurare il tempestivo inserimento della notizia nel Casellario informatico ed il sollecito avvio, da parte delle SOA, del procedimento ex art. 40, comma 9 ter del Codice finalizzato al ridimensionamento o alla decadenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate con valorizzazione della certificazione di qualità non più valida.
  • (chi comunica) A seguito del protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità e Accredia, organismo nazionale di accreditamento, gli organismi di certificazione accreditati e riconosciuti, a far data dal 1° maggio 2014, dovranno comunicare ad Accredia, oltre alle certificazioni di qualità rilasciate come disposto dall’articolo 40, comma 3, lett. a) del Codice, anche le notizie relative all’annullamento o alla decadenza delle certificazioni stesse. L’Autorità ha implementato un sistema informatico realizzato in cooperazione applicativa con Accredia che consente di acquisire le notizie sull’annullamento o sulla decadenza delle certificazioni di qualità. Tali notizie verranno automaticamente e tempestivamente veicolate verso le SOA, al fine di consentire a detti organismi di assolvere ai compiti di cui al richiamato articolo 40 comma 3 del Codice per quanto attiene gli aspetti della qualità degli operatori economici in ambito di qualificazione. Per quanto sopra rappresentato, l’obbligo previsto dall’articolo 63, comma 4 del Regolamento si intende assolto da parte degli organismi di certificazione della qualità aziendale con la comunicazione ad Accredia sopra richiamata.
  • (cosa deve fare la SOA) In conseguenza dell’acquisizione della comunicazione in ordine all’annullamento ovvero alla decadenza della certificazione di qualità, le SOA dovranno avviare il procedimento ex art. 40, comma 9 ter del Codice quando ricorrano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
    1. la certificazione di qualità sia stata annullata, revocata o dichiarata decaduta (sono esclusi, quindi, i casi di sospensione della stessa);
    2. la certificazione di qualità annullata, revocata o dichiarata decaduta sia riportata sull’attestazione di qualificazione;
    3. l’attestazione che riporti l’indicazione della certificazione di qualità annullata o decaduta sia in corso di validità e la relativa verifica triennale risulti superata o, comunque, non scaduta;
    4. il provvedimento adottato dall’organismo di certificazione non riguardi la sospensione.
  • (controllo anche per qualificazioni inferiori alla III) Per quanto concerne l’ipotesi dell’attestazione di qualificazione riportante l’indicazione del possesso di una certificazione di qualità per la quale sia spirato il termine di validità, si precisa che l’art. 63 del Regolamento prevede che ai fini della qualificazione le imprese devono dimostrare il possesso della certificazione di qualità aziendale ad esclusione delle classifiche prima e seconda.Pertanto, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare l'ammissibilità di una impresa a partecipare alle gare di appalto controllando, sulla base delle date contenute nell'attestazione, la validità del documento nel senso che esso non abilita l'impresa a partecipare alle gare nel caso in cui il certificato di qualità non sia più valido e l'importo dell'appalto, invece, richieda una qualificazione a partire dalla classifica III. Resta tuttavia inteso che le stazioni appaltanti potranno ammettere alle procedure di gara le imprese che, pur avendo presentato l’attestato di qualificazione con qualità scaduta, dimostrino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il rilascio di una nuova certificazione di qualità e di avere un procedimento in itinere per l’adeguamento della propria qualificazione presso la SOA competente. Relativamente alla qualificazione sino alla II classifica, si deve rilevare che la certificazione di qualità potrebbe assumere rilevanza quale presupposto per il riconoscimento dei requisiti di carattere speciale nei riguardi delle imprese che usufruiscono del meccanismo dell’incremento convenzionale premiante. Sul punto, l’art. 80 del Regolamento prevede un sistema di incremento figurativo dei valori degli importi di cui all’art. 79, comma 2, lettera b) (cifra d’affari) e comma 5, lettere b) e c) (adeguata idoneità tecnica), in base ad una percentuale da determinare secondo le indicazioni contenute nell’allegato D dello stesso Regolamento, al ricorrere di alcuni requisiti ed indici economico-finanziari, tra i quali risulta compreso il possesso del sistema di qualità. In altre parole il possesso della certificazione di qualità potrebbe costituire il presupposto per la qualificazione anche per classifiche inferiori alla III classifica, qualora l’operatore economico abbia raggiunto i necessari parametri della qualificazione avvalendosi dell’istituto dell’incremento convenzionale premiante di cui al richiamato articolo regolamentare, che richiede quale elemento fondamentale il possesso del sistema di qualità. Rilevato, pertanto, che nelle attestazioni di qualificazione rilasciate fino alla II classifica l’incidenza del possesso del requisito della qualità aziendale si configura come meramente eventuale in quanto limitata alle sole ipotesi di applicazione di ICP, si evidenzia che nei casi in esame non può estendersi il principio sopra esposto circa l’inutilizzabilità dell’attestazione con qualità scaduta per la partecipazione a procedure di gara indette per classifiche superiori alla II, in quanto ciò comporterebbe il rischio di neutralizzare l’utilizzazione anche di quegli attestati la cui validità non risulta condizionata al possesso della qualità, attesto che nell’attestato non risulta riportata la notizia dell’applicazione dell’incremento premiante e, pertanto, le stazioni appaltanti non sarebbero in grado di rilevare l’incidenza o meno della qualità sul mantenimento di validità dell’attestato. Risulta, pertanto, necessaria in queste ipotesi l’attivazione da parte delle SOA del procedimento di controllo ex art. 40, comma 9 ter del Codice in relazione a quelle attestazioni rilasciate con valutazione dell’ICP al fine di adeguare le stesse all’intervenuta perdita del possesso della qualità quale elemento su cui si fonda il suddetto meccanismo premiale. Le stazioni appaltanti potranno consentire la spendita dell’attestazione ai fini della partecipazione alle gare per classifiche fino alla II anche nel caso in cui risulti riportata l’intervenuta scadenza della qualità, potendo presumere la mancata incidenza della qualità sul possesso dei requisiti speciali di qualificazione.
  • (procedura SOA) Si evidenzia, tuttavia, che nella materia dei lavori pubblici vige in principio di cui all’art. 63, comma 3 del Regolamento, il quale prevede che «Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA»; ciò consente di affermare, indipendentemente dal valore della qualificazione, che, spettando alle SOA l’attestazione del possesso della certificazione di qualità, le imprese non possono presentare, al fine del riconoscimento dei benefici connessi al requisito in esame, documentazione diversa dall’attestato di qualità recante l’indicazione della certificazione di qualità in corso di validità. Al ricorrere dei suddetti presupposti, la SOA dovrà procedere tempestivamente all’avvio del procedimento ex art. 40, comma 9 ter del Codice che si concluderà, nel caso in cui l’impresa dimostri il conseguimento di una nuova certificazione di qualità, con l’emissione di un nuovo attestato riportante l’indicazione del certificato conseguito e delle relativa scadenza. Nell’ipotesi, invece, in cui l’impresa, entro il termine fissato per la conclusione del procedimento, non dimostri il conseguimento di una nuova certificazione di qualità, la SOA dovrà emettere un nuovo attestato all’esito della rivalutazione dei requisiti di qualificazione, ovvero, nel caso in cui l’impresa non raggiunga i requisiti minimi di qualificazione, dichiarare la decadenza dell’attestazione.

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • (certificazioni estere) Indicazioni in merito all’utilizzo, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, di certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA.
    Comunicato del Presidente del 09.06.2021 Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità è emersa l’esigenza di fornire indicazioni operative in merito all’utilizzo delle certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.
    L’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici) prevede che le Società Organismi di Attestazione (SOA) attestano il possesso, da parte degli operatori economici qualificati, di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
    L’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, vigente in via transitoria in forza dell’articolo 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, stabilisce che, ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla II, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che il relativo possesso è accertato dalle SOA. La disposizione prevede, altresì, che la regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
    Si è posto, quindi, il problema se, nonostante il dato normativo faccia riferimento esclusivamente alle certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee, possano considerarsi equivalenti le certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai sensi delle norme internazionali che abbiano sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento con l’EA.
    A tal proposito, si evidenzia che la norma standard di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di certificazione dei sistemi di gestione, ISO/IEC 17021-1:2015, trova applicazione sia in ambito europeo che in ambito internazionale. Inoltre, gli Accordi di mutuo riconoscimento intervenuti in ambito europeo (EA MLA - European cooperation Multilateral Agreement) e internazionale (IAF MLA - International Accreditation Forum Multilateral Agreements) assicurano l’equivalenza sul mercato delle certificazioni, delle ispezioni, delle verifiche, delle prove e delle tarature svolte dagli organismi e dai laboratori accreditati nei rispettivi ambiti di riferimento, al fine di favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati internazionali. Occorre considerare, altresì, che l’Accordo multilaterale EA è riconosciuto a livello internazionale da IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) e, pertanto, l'accreditamento da parte di uno dei membri EA MLA attribuisce la medesima fiducia dell'accreditamento fornito da qualsiasi firmatario dell'accordo reciproco IAF o ILAC. Ciò in quanto l’ottenimento dello status di firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento da parte di un Ente di accreditamento avviene a seguito di un processo di valutazione inter pares idoneo a garantire la competenza, il rigore procedurale e l’uniformità di modus operandi tra gli Enti che svolgono attività di accreditamento nel mondo.
    Infine, è opportuno evidenziare che, tra le attività riconosciute dagli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento, rientrano le certificazioni accreditate, tra cui sono comprese le certificazioni di sistema per la qualità,
    Si ritiene, quindi, che, in aderenza al principio generale del mutuo riconoscimento, possa affermarsi l’equivalenza tra le certificazioni emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, anche al fine del conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Diversamente opinando, si vanificherebbe lo scopo perseguito con la sottoscrizione degli Accordi di mutuo riconoscimento, introducendo, altresì, una disparità di trattamento tra gli operatori economici.
    Sulla base delle precedenti considerazioni, le certificazioni di qualità ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti all’accordo IAF MLA possono, essere utilizzate ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. La verifica della regolarità di dette certificazioni è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’International Accreditation Forum (IAF). Le SOA accertano l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate mediante richiesta diretta al soggetto emittente.
    Le indicazioni fornite nel presente Comunicato sostituiscono le indicazioni contenute nel Manuale dell’Autorità sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro a pag. 329, penultimo periodo, come di seguito indicato: «Il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato mediante presentazione del certificato rilasciato da un organismo accreditato, per il settore EA – IAF 28 (imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi). Le SOA devono provvedere a verificare, tramite collegamento informatico, che il certificato presentato dall’impresa da attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti unici di accreditamento aderenti all’European cooperation for accreditation (EA) o all’International Forum Accreditation (IAF), che lo stesso sia in corso di validità e che non risultino adottati provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza della certificazione di qualità presentata dall’impresa risultanti dal Casellario Informatico o, per gli Enti non tenuti alle comunicazioni nei confronti di Accredia, accertati mediante richiesta diretta all’Organismo emittente».
  • (Settore EA 28) Il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato mediante presentazione del certificato rilasciato da un organismo accreditato, per il settore EA 28 (imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi).
  • (categorie SOA) Ove non diversamente specificato, la certificazione del sistema di qualità aziendale si intende riferita a tutte le categorie oggetto di attestazione.

CONTROLLO DELLE SOA
  • Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi d.p.r. 445/2000, laddove previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
  • (Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del d.l.vo 163/2016) Le SOA devono provvedere a verificare, tramite collegamento informatico, che il certificato presentato dall’impresa da attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti unici di accreditamento aderenti all’European cooperation for accreditation (EA), che lo stesso sia in corso di validità e che non risultino, sul Casellario informatico, annotazioni in ordine a provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza della certificazione di qualità presentata dall’impresa.
    Si precisa che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
    1. Risposta. La richiesta delle SOA trova già risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa « ... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti ».
      È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori (sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica, art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei previsti ed idonei riscontri di veridicità.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 63. Sistema di qualità aziendale
    1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.
    2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
    3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
    4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all’articolo 70, comma 7.
    5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
  • Art. 76. Domanda di qualificazione
    1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.