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DIRETTORE TECNICO

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 14 - Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione
  1. (obbligo comunicazione variazione) La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all’ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all'articolo 25, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
  1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
    1. l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
  1. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
    1. con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 25;
Articolo 25 - Direzione tecnica.
  1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti.
  2. (titolo di studio e/o esperienza) I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
  3. (unicità d'incarico e rapporto impresa) I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
  4. (qualificazione collegata DT) La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 18, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
  5. (DT dimissionario) Se l'impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'ANAC dispone:
    1. la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
    2. la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
  6. (obbligo comunicazione variazione DT) In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all’ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.

CARATTERISTICHE (Art. 79 del Regolamento)
  • Art. 79, comma 1, lettera b e comma 5, lettera a; Art. 87; Art. 248, comma 5; Art. 357, commi 23 e 29 d.p.r. 207/2010
  • (chi è il DT) La direzione tecnica, così come definita dall’art. 87 del Regolamento, è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori; essa può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
  • (unicità d'incarico) I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate.
  • (rapporto con l'impresa) Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dall’amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
  • (titolo di studio - pari o superiori alla IV) Il comma 2 dell’art. 87 stabilisce che i soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico devono essere in possesso per la qualificazione in categorie con la classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente; relativamente ai titoli di studio di diploma di scuola media superiore risultano ammessi per la qualifica di direttore tecnico per le medesime classifiche, i diplomi di geometra e perito industriale edile.
  • (titolo di studio - inferiori alla IV) Il comma 2 dell’art. 87 stabilisce che i soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico devono essere in possesso Per la qualificazione alle classifiche inferiori alla IV è ammesso anche il possesso di un titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra o di perito industriale edile, quale il diploma di perito tecnico industriale; in tali ipotesi la norma stabilisce, altresì, che in assenza di idonei titoli di studio il requisito professionale può essere dimostrato mediante l’esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere.
  • (esperienza quinquennale - no OG2, O2-A, OS2-B e OS25) Pertanto, in virtù delle disposizioni regolamentari in esame, nell’esigenza di assicurare il possesso di effettivi requisiti di idoneità tecnico-operativa, si precisa che per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, gli operatori economici devono dimostrare il possesso del requisito di idonea direzione tecnica, unicamente con la dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore da parte del proprio direttore tecnico.
  • I requisiti relativi alla idonea direzione tecnica da dimostrare per la qualificazione nelle categorie OG2, O2-A, OS2-B e OS25, relative ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, sono oggetto di particolare disciplina all’interno del Titolo XI del Regolamento. In particolare l’art. 248, al comma 5, stabilisce quanto segue in ordine ai soggetti cui affidare la direzione tecnica:
    1. (OG2) Per la categoria OG2, gli operatori economici, devono dimostrare il possesso del requisito di idonea direzione tecnica mediante presentazione dell’idoneo titolo di studio di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, posseduto dal proprio direttore tecnico.
    2. (OS2-A e OS2-B) Per le categorie OS2-A e OS2-B la direzione tecnica è affidata ai restauratori in possesso dei titoli abilitativi definiti dall’articolo 29 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) nonché ai soggetti riconosciuti come restauratori ai sensi del successivo art. 182 del medesimo d.lgs. 42/2004 riferito alle disposizioni transitorie per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali. Sul punto si precisa che in considerazione del fatto che sono stati emanati i dd.mm. 86 e 87 del 2009 di attuazione dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non risulta allo stato operativa la deroga prevista dall’art. 357, comma 29 che ammetteva, per le classifiche inferiori alla III, l’affidamento della direzione tecnica anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori.
      09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 11 È stato chiesto di chiarire se con riferimento alle categorie OS2-A e OS2-B il testo del Manuale sia aggiornato alla Legge 14 gennaio 2013 n. 7 – non ivi richiamata- che ha modificato la griglia dei requisiti previsti all’art. 182, commi 1, 1 bis e 1 quater del Codice dei Beni Culturali
      1. Risposta. Le indicazioni fornite dal Manuale sono aggiornate alla l. 7/2013 anche in assenza di riferimento testuale alla stessa, come previsto a pag. 152, 2° capoverso, ove il richiamo all’art. 182 del d.lgs. 42/2014 deve infatti intendersi a quella norma così come modificata dalla l. 7/2013.
    3. (OS25) Per la categoria OS25, gli operatori economici, devono dimostrare il possesso del requisito di idonea direzione tecnica mediante la dimostrazione dei titoli previsti dal d.m. 60/2009, attuativo dell’art. 95, comma 2, del Codice. In merito allo stato di attuazione del d.m. 60/2009, per la parte relativa all’istituzione dell’elenco ivi previsto, il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiarito che l’elenco è reso pubblico ed accessibile all’indirizzo https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/. La funzione dell’elenco è quella di individuare i soggetti abilitati alla raccolta ed elaborazione della documentazione necessaria all’espletamento della procedura c.d. di archeologia preventiva, disciplinata dagli articoli 95 e 96 del Codice. L’art. 248, comma 5 del Regolamento ha poi collegato all’iscrizione nell’elenco la possibilità di rivestire la posizione di direttore tecnico nelle imprese qualificate in categoria OS25.
  • (conservare l'incarico) L’art. 357, comma 23, del Regolamento deroga alla previsione dell’art. 87, comma 2, del medesimo Regolamento, che ha sostituito l’art. 26, comma 2, del d.p.r. 34/2000, consentendo ai soggetti che alla data di entrata in vigore del d.p.r. 34/2000 svolgevano la funzione di direttore tecnico, di conservare l’incarico presso la stessa impresa.
    03/08/2016 - INDICAZIONI OPERATIVE (Comunicato del 03/08/2016 - punto c) Alcune Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale vacatio legis che ne sarebbe derivata. In particolare, le problematiche sollevate si riferiscono alla dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica; il comma 23, dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010 prevedeva che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.p.r. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa, pur non essendo in possesso dei requisiti abilitativi, previsti dall’art. 87, comma 2, del medesimo d.p.r. 207/2010, che stabilisce i titoli di studio ovvero la pregressa esperienza professionale.
    1. Risposta. Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 3 agosto 2016, si è occupato delle problematiche da ultimo brevemente sintetizzate e, con riferimento a quelle indicate nel punto c), ha ritenuto che esse saranno affrontate ex professo con le linee guida previste dall’art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che, nelle more della loro adozione - in virtù di quanto stabilito dall’art. 83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di vacatio legis - le disposizioni tutte del d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n. 207/2010. Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali indicazioni ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per consentire a tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e di adeguarsi ad esso.

  • (conservare l'incarico OG2, O2-A, OS2-B e OS25) Il citato art. 248, comma 5, nel disciplinare la direzione tecnica per le categorie OG2, OS2-A, OS2-B ed OS25, fa, altresì, espresso richiamo all’art. 87, commi 1 e da 3 a 7, espungendo il comma 2, oggetto della deroga di cui all’art. 357, comma 23, che stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 20 Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4290 del 15 settembre 2015 ha respinto il ricorso proposto dall’AVCP contro la sentenza del TAR Lazio- ROMA: SEZIONE III n. 02170/2014, che annullava il Comunicato alle SOA n. 74 del 1 agosto 2012 nella parte in cui si fornivano indicazioni per il conseguimento della qualificazione nelle categorie afferenti lavorazioni riguardanti beni del patrimonio culturale OG2, OS2-A, OS2-B e OS25. Per tali categorie la qualificazione era subordinata al possesso da parte del direttore tecnico del titolo di studio previsto dall’art. 248, comma 5 del Regolamento (laurea in architettura.. etc.).
    Nel comunicato, recepito dal Manuale, si era indicato alle SOA che la deroga prevista dall’art. 357, comma 23, del d.p.r. 207/2010, non era applicabile alla richiamata prescrizione.
    Detta deroga prevede infatti che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa pur non essendo in possesso dei previsti requisiti (titolo di studio ovvero pregressa esperienza di cantiere dimostrabile con l’esibizione dei certificati di esecuzione lavori).
    Poiché il contenuto del citato comunicato 74 è stato trasposto nel Manuale al paragrafo “2_2_3 Requisiti di ordine speciale (art. 79 d.p.r. 207/2010)” si propone, al fine di dare attuazione alla sentenza del CdS, che da tale contenuto venga soppressa la parte, inserita a pag. 153, che forniva chiarimenti in merito alla disapplicazione della deroga.
    Alla luce di quanto a pagina 153 del Manuale sull’attività di qualificazione, al paragrafo _2_3 Requisiti di ordine speciale (art. 79 d.p.r. 207/2010), sono soppressi i capoversi che vanno da « Il citato art. 248 » a « proprio direttore tecnico ».
    15/09/2015 Consiglio di Stato In data 15/09/2015 il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Lazio: la questione della Direzione Tecnica della categorie OG2 e OS25, secondo quanto previsto in modo impreciso dal Regolamento D.P.R. 207/2010, è stata definitivamente chiarita. Anche per le categorie OG2 e la OS25 è stata confermata l'estensione dell'istituto della deroga prevista all'art. 357, comma 23, del D.P.R. 207/2010 che consente la facoltà, per i direttori tecnici già inseriti con tale qualifica nel vecchio certificato dell'Albo Nazionale Costruttori, di restare in carica presso la medesima Impresa. Tutto questo va a rivedere quanto precedentemente disposto dall'AVCP (oggi ANAC) che, avallando un parere del Ministero dei Beni Culturali, richiedeva l'applicazione letterale della norma riportata all'art.248, comma 5 del D.P.R. 207/2010, prevedendo quindi l'obbligo di inserire un architetto o un conservatore quale direttore tecnico.(leggi la sentenza)
  • (variazione obbligo comunicazione)
    Nota del 15/02/2017 nelle more di una compiuta ed aggiornata informatizzazione della modulistica allegata alla delibera n. 1386 del 21.12.2016, resta ferma la possibilità di utilizzare il servizio di comunicazione telematica già disponibile per gli Operatori Economici.
    Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 E' fatto obbligo agli O.E. di comunicare all’Autorità le informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”. La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi dell’art. 74, comma 6, e 76 , comma 12, del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida), entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’O.E. resosi responsabile di tale omissione/ritardo
    12/05/2014 Comunicato del Presidente Sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi – Servizi ad accesso riservato - è attivo il sistema per la comunicazione per via telematica all’Osservatorio presso l’Autorità delle variazioni di cui all’art. 74 comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 8, comma 5 variazione della Direzione Tecnica di cui all’art. 87, comma 6.). Le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, che dovrà accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorità. Le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link. La mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art. 8, comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento nel termine di trenta giorni dall’evento, come disposto dall’art. 74 comma 6 del citato Regolamento, secondo le modalità telematiche indicate nel presente Comunicato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822;

DIRETTORE CHE QUALIFICA L'IMPRESA
  • Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
  • Per le modalità vedi "REQUISITI LAVORI DIRETTI

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (Art. 79 del Regolamento)
  • Il presente Capitolo è volto a illustrare le corrette modalità operative cui devono attenersi le imprese nella dimostrazione, in sede di qualificazione, dei requisiti di carattere generale e speciale, come previsti dagli artt. 78 e 79 del Regolamento di attuazione del Codice, che ha sostituito il precedente impianto regolamentare di cui al d.p.r. 34/2000, istitutivo del sistema di qualificazione SOA. Vengono altresì individuate le prescrizioni cui le SOA devono attenersi per una corretta ed efficace attività di verifica e dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti in capo alle imprese attestande. Le indicazioni sono accompagnate da una disamina dettagliata degli articoli di legge e regolamentari afferenti alla materia della qualificazione che si è resa necessaria anche a fronte delle modifiche normative via via succedutesi dall’entrata in vigore del Regolamento e dell’esperienza applicativa maturata dagli operatori di settore nell’attuazione delle disposizioni vigenti. Le SOA, solo dopo aver attuato tutte le verifiche necessarie ed avendo accertato il possesso dei requisiti dell’impresa attestanda, potranno procedere al rilascio dei relativi attestati. L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
    1. adeguata capacità economica e finanziaria;
    2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
    3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
    4. adeguato organico medio annuo.
  • I successivi commi del medesimo articolo, nonché i consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale:
    1. Registro beni ammortizzabili;
    2. Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
    3. Libro giornale, libro inventari;
    4. Libro matricola/Libro unico del lavoro.

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • contratto d’opera regolarmente registrato o dimostrazione dell’assunzione (libro matricola/estratto del libro unico del lavoro o lettera di assunzione) di ciascun direttore tecnico (non necessario se coincide con il titolare, rappresentante legale, amministratore o socio);
  • per le società atto di nomina assembleare del direttore tecnico (o documentazione equivalente per aziende non soggette alla tenuta dei libri sociali);
  • dichiarazione sostitutiva di unicità di incarico resa dal direttore tecnico ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000;
  • dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sul rapporto di collaborazione del direttore tecnico resa ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000;
  • titolo di studio;
  • idonee certificazioni di esecuzione lavori al fine della dimostrazione dell’esperienza professionale quinquennale, per ottenere la qualificazione fino alla III bis classifica (deroga concessa dall’art. 87, comma 2, ultimo periodo);
  • certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori (nei casi previsti dall’art. 357, comma 23).

CONTROLLO SOA
  • La SOA verifica il rispetto dei requisiti del direttore tecnico (titoli professionali, titolo di studio, legame con l’impresa, ufficialità del ruolo) in funzione delle categorie e classifiche richieste dall'impresa; qualora l’impresa si avvalga della deroga prevista dall’art. 357, comma 23 del Regolamento, che consente alle imprese di avvalersi dei direttori tecnici, anche privi di idonei titolo di studio, già incaricati prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 34/2000, la SOA acquisisce il certificato di iscrizione all’Albo nazionale costruttori, o provvede a rilevare dalla visura camerale la sussistenza della data di nomina del direttore tecnico antecedente all’entrata in vigore del d.p.r. 34/2000.
  • Le SOA possono effettuare ulteriori verifiche circa l’idoneità professionale dei direttori tecnici consultando la loro eventuale iscrizione presso gli albi professionali, nonché presso gli elenchi on-line degli istituti scolastici, ovvero facoltà universitarie, presso i quali è stato conseguito il titolo di studio (se presenti).
  • (esperienza professionale quinquennale - CEL senza documenti) Per la verifica della comprovata esperienza professionale quinquennale, al di fuori dei casi in cui i certificati di esecuzione lavori comprovanti la suddetta esperienza vengono anche utilizzati dall’impresa da attestare anche per la dimostrazione della pregressa capacità all’esecuzione dei lavori, i CEL emessi da committenti privati o relativi a lavorazioni eseguiti in proprio risultano idonei indipendentemente dalla presenza degli allegati di cui all’art. 86, comma 5 del Regolamento. Per quanto concerne le certificazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti pubbliche, va precisato che le stesse, anche ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza professionale quinquennale, devono essere rilasciate secondo le modalità indicate nella Parte V del presente Manuale. La SOA provvede, altresì, ad effettuare i riscontri sulla veridicità della relativa documentazione secondo le modalità di verifica dei certificati di esecuzione lavori, di cui ai paragrafi successivi.
  • (esperienza professionale quinquennale - 60 mesi) A tale riguardo si chiarisce che il conteggio dei 60 mesi deve tener conto dei mesi effettivamente lavorati; si deve tener conto, altresì, del fatto che ogni periodo lavorativo può essere computato una sola volta, ancorché nel corso dello stesso vengano eseguiti più contratti contemporaneamente, e che risulta possibile computare nel conteggio un mese intero qualora i giorni di lavorazione ricadenti nel mese siano pari o superiori alla metà.
  • (Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del d.l.vo 163/2016) Si precisa che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti.
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 18 Le SOA hanno più volte richiesto di poter applicare l’istituto del silenzio assenso ai riscontri di veridicità, inviati sia alle Amministrazioni pubbliche sia ai soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti dichiarati dai legali rappresentanti d’imprese.
    1. Risposta. La richiesta delle SOA trova già risposta nelle indicazioni già fornite nel Manuale laddove si precisa « ... che qualora le SOA non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge e i casi in cui le previsioni contenute nel presente Manuale non consentono il rilascio di attestati di qualificazione in assenza dei riscontri di veridicità richiesti ».
      È stato chiarito, sostanzialmente, che per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di silenzio assenso (con clausola di decadenza in caso di riscontro negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio) mentre per quanto riguarda, in particolare, le certificazioni di esecuzione dei lavori (sia ritenute dimostrative del requisito di adeguata idoneità tecnica, art. 79, comma 5, del d.p.r. 207/2010, sia dell’esperienza acquisita dal direttore tecnico, art. 87, comma 2 del d.p.r. 207/2010), ove si concentrano il maggior numero di false dichiarazioni, è stato prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei previsti ed idonei riscontri di veridicità.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 79. Requisiti di ordine speciale
    1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
      1. adeguata capacità economica e finanziaria;
      2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
      3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
      4. adeguato organico medio annuo.
    2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
      1. da idonee referenze bancarie;
      2. dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
      3. limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
    1. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
      1. con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;
      2. dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82;
      3. dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.
    1. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
  • Art. 87. Direzione tecnica
    1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
    2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
    3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
    4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
    5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’Autorità dispone:
      1. la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
      2. la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
    6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.