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CONSORZI STABILI

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 32 - Consorzi stabili
  1. (esecuzione lavori) I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
  2. (qualificzione) I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
  3. (partecipazione consorzio) Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.
  4. (scioglimento) In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente./li>

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrno in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.

PRIMA QUALIFICAZIONE
  • Per quanto riguarda la qualificazione dei consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del Codice, il Regolamento attuativo, ai fini della qualificazione, dispone che:
    • (lavori) i consorzi stabili possono eseguire i lavori appaltati con la propria organizzazione d'impresa oppure assegnarne l’esecuzione ai propri consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (art. 94, comma 1, del Regolamento);
    • (qualificazione) la qualificazione dei suddetti consorzi stabili può avvenire sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio stesso (articolo 79, commi 3, 9 e 13, del Regolamento) oppure sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (articolo 81 del Regolamento). Le predette modalità di qualificazione devono ritenersi non cumulabili in quanto fondate su principi ed elementi diversi;
    • (scioglimento) In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente (art. 94, comma 4 del Regolamento);

  • Alla luce di tutto quanto sopra, il rilascio della prima attestazione di qualificazione ad un consorzio stabile avviene secondo i seguenti criteri:
    • (direzione tecnica) il consorzio deve possedere i requisiti d’ordine generale (articolo 78 del Regolamento) nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quelle delle imprese consorziate (articolo 87 del Regolamento);
    • (consorziate tutte qualificate) tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione;
    • (categorie e classifiche) la qualificazione è attribuita in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese consorziate; nel caso la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle previste classifiche, la qualificazione del consorzio è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che la somma si collochi rispettivamente al di sotto, oppure al di sopra, o sia pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche;
    • (classifica VIII) la classifica illimitata in una categoria è attribuita qualora almeno una delle imprese consorziate possieda la qualificazione per classifica illimitata, oppure tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, oppure, ancora, qualora tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.
    • (progettazione e iso) Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione e per la fruizione dei meccanismi premiali inerenti al possesso della qualità aziendale, è sufficiente che i relativi requisiti siano posseduti da una delle imprese consorziate.
    • (appalti superiori a € 20.658.276) Per le gare d'appalto d'importo superiore a € 20.658.276, per le quali l’offerente, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, è previsto un incremento premiante per i consorzi: la somma delle cifre d'affari in lavori realizzati da ciascun’impresa consorziata, nel quinquennio indicato è incrementata figurativamente di una percentuale della somma stessa; tale percentuale è pari al 20% per il primo anno, al 15% per il secondo anno, al 10% per il terzo anno fino al compimento del quinquennio.
    • (si sommatoria requisiti tecnici - no idoneità morale) Per i consorzi stabili, per i consorzi di imprese cooperative e per i consorzi di imprese artigiane, nonostante la loro autonoma soggettività giuridica, possono cumularsi, come nelle associazioni temporanee di imprese, i requisiti tecnici, economici e finanziari delle varie imprese che ne fanno parte, ma non anche quelli di idoneità morale, che debbono essere posseduti da tutte le imprese consorziate (Cons. St., Sez. V, 30 gennaio 2002, n. 507).

SUCCESSIVE QUALIFICAZIONE
  • (caratteristiche) Il rilascio di attestazioni di qualificazione successive alla prima, può avvenire, alternativamente, con riferimento alle disposizioni di cui sopra, o con riferimento alle prescrizioni dell'articolo 79 del Regolamento. La scelta tra i regimi delineati è effettuata dal consorzio stabile all’atto della stipulazione del contratto di attestazione con la SOA. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all’organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 79, comma 13 del Regolamento), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 79, comma 8 del Regolamento, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento.
  • (obbligo per le consorziate) Le SOA che hanno rilasciato l’attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l'obbligo di comunicare, entro 7 (sette) giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare, a seguito del pagamento da parte dell'impresa consorziata della tariffa prevista per legge, una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio.

DURATA ATTESTATO
  • La durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è di cinque anni con l’obbligo di verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale;
  • nel caso in cui l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) - come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta - il consorzio deve richiedere alla SOA l’adeguamento della propria attestazione.
  • Si precisa che l’attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di verifica triennale e - per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica - qualora essa sia di data precedente l'efficacia quinquennale dell'attestazione.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 81. Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
    1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7, del codice.