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VIGILANZA DELL'ANAC
D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12
Articolo 12 - Vigilanza dell'ANAC
D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12
Articolo 12 - Vigilanza dell'ANAC
- L'ANAC, ai sensi dell'articolo 222,
comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione,
e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o
richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le
SOA:
- operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'ANAC stessa;
- abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
- rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e dalla Parte III;
- applichino le tariffe di cui alla Tabella B - Parte I;
- svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 11.
- I poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull'istanza di verifica l'ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.
- L'ANAC, sentiti la SOA e l'operatore economico della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d’ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.
- L'ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.