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COSTO DEL PERSONALE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 17 - Verifica triennale.
  1. (tolleranza) La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall’operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
  1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
    1. adeguato organico medio annuo
  1. (requisito 15% o 10%) L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
  2. (documenti) Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, è documentato con il bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
  3. (attività indiretta) Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 8.
  4. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
  1. (CAL ridotta) Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.
  • L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
    1. adeguata capacità economica e finanziaria;
    2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
    3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
    4. adeguato organico medio annuo.
  • I successivi commi del medesimo articolo, nonché i consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale:
    1. Registro beni ammortizzabili;
    2. Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
    3. Libro giornale, libro inventari;
    4. Libro matricola/Libro unico del lavoro.

ORGANICO MEDIO ANNUO
  • L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza. Per dimostrare questo requisito, sono ammesse dalla normativa due alternative.
    1. (Requisito operaio) La prima alternativa consente di fare riferimento al costo complessivo del personale che incida per un valore non inferiore al 15% della cifra di affari, determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, di cui almeno il 40% sostenuto per personale operaio.
    2. (Requisito tecnici) La seconda consente di dimostrare l’adeguato organico medio annuo con il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato.
    3. (Retribuzione titolare) La norma precisa infine che per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
    4. (Retribuzione inail) E’ ammesso, infine, per le imprese individuali e società di persone di utilizzare anche il valore della retribuzione del titolare e dei soci, da calcolare convenzionalmente per un importo pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale, determinata ai fini della contribuzione Inail, rilevabile nelle tabelle ufficiali di riferimento relative alle annualità utilizzate ai fini dell’attestazione.
    5. (Formazione del personale - no) Le modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo non comprendono anche il costo della formazione del personale.

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente distinguendo il personale tecnico, amministrativo ed operaio, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione;
  • dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad Inps, Inail e Casse edili o altri istituti;
  • Modelli DM10/Uniemens;
  • Versamenti Inail;
    09/03/2016 Comunicato del Presidente - punto 19 Il manuale prescrive l’obbligo per le imprese di produrre copia dei versamenti (modelli F 24) effettuati verso gli Enti Previdenziali INAIL, INPS e CASSA EDILE.
    Le SOA hanno ribadito che in presenza del DURC, che comprova la regolarità contributiva dell’impresa, l’acquisizione di tali documenti è del tutto ultronea e nulla aggiunge a quanto certificato con il medesimo DURC e che, più in generale, non possa essere già desunto dalla documentazione comunque acquisita.
    1. Risposta. La soluzione può essere in parte accolta in quanto il Manuale, per la dimostrazione del requisito in questione, prevede l’acquisizione dei Modelli DM10/Uniemens che attestano, in particolare, la denuncia all’INPS e all’INAIL delle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’INPS; tali modelli contengono informazioni sulla numerosità dell’organico e la sua ripartizione per le diverse qualifiche di inquadramento.
      Per quanto riguarda, pertanto, INPS e INAIL, l’acquisizione del DURC effettivamente attesta il regolare assolvimento del pagamento dei contributi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli DM10/Uniemens, per tale motivo l’acquisizione della delega F24 può ritenersi non necessaria. Per quanto riguarda, invece, l’acquisizione delle ricevute di pagamento dei versamenti contribuitivi dovuti alle Casse Edili, si conferma il contenuto del Manuale, in quanto gli obblighi contributivi devono essere assolti da parte delle imprese con riferimento alla Cassa territorialmente competente, in funzione della localizzazione del cantiere, alla riscossione.
  • Versamenti alle Casse edili o altri istituti.
    31/05/2016 Comunicato del Presidente È stato rappresentato che con il comunicato del 9 marzo viene confermato l’obbligo di esibizione delle ricevute di versamento alle Casse Edili (mentre è stata accolta la richiesta di non esigere l’esibizione dei versamenti effettuati verso gli Enti Previdenziali INAIL e INPS).
    In merito è stato segnalato che, con circolare INPS del 26.6.2015, si è stabilito che il rilascio del DURC include anche la verifica della regolarità dei versamenti delle Casse edili, accertata individuando le posizioni contributive indicate nei modelli UNIEMES (o DM10); si ritiene, pertanto, superflua l’acquisizione delle ricevute di versamento alle casse Edili. L’Autorità ritiene che le considerazioni formulate possano essere accolte; proprio con il comunicato del 9 marzo, era stata ritenuta non più necessaria l’acquisizione dei modelli F24, in quanto il DURC attesta sia il regolare assolvimento del pagamento dei contributi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli DM10/UNIEMENS, sia – come chiarito dall’INPS - anche la regolarità anche dei versamenti alle Casse Edili, che hanno come elemento di confronto i medesimi Modelli DM10/UNIEMENS. Le SOA potranno procedere, pertanto, alla verifica del requisito della verifica della regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, senza richiedere le ricevute dei versamenti delle Casse edili; resta confermato l’obbligo di acquisire la restante documentazione individuata dal Manuale al fine di svolgere un’adeguata attività di accertamento sulla sussistenza del requisito in argomento.
  • (in presenza di cessione - copia dichiarata conforme) In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, l’impresa cessionaria che intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l’utilizzazione della documentazione facente capo all’impresa cedente, potrà presentare copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000, qualora alla stessa venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica o copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal cedente al momento del trasferimento, qualora l’originale di tale documentazione rimanga nelle disponibilità della cedente.

CONTROLLO SOA
  • La SOA verifica la coerenza tra le dichiarazioni prodotte in merito ai costi sostenuti per il personale dipendente e i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari e verifica la qualifica e la tipologia di inquadramento attraverso i DM10/Uniemens.
  • La SOA verifica il rispetto dei parametri necessari valutando l’incidenza del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente sulla cifra di affari in lavori, procedendo, eventualmente, alla rideterminazione della cifra di affari stessa.
  • A comprova di ciò la SOA è tenuta a redigere e conservare agli atti, obbligatoriamente, un prospetto riepilogativo che riporti i seguenti elementi:
    1. Indicazione, per ogni tipologia di personale dipendente (amministrativi, tecnici, operai, etc.), del numero e della percentuale di incidenza degli stessi in relazione ad ogni annualità;
    2. gli importi mensili desunti dai modelli DM10/Uniemens, distinti per ogni tipologia di personale dipendente, con riferimento ad ogni annualità;
    3. i costi annuali totali sostenuti per ogni tipologia di personale dipendente.

PERIODO DOCUMENTABILE
  • Con riferimento all’individuazione del periodo documentabile per la dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo (art. 79 del Regolamento, comma 1, lettere a, c, d) va ricordato che la previsione di cui all’art 253, comma 9 bis del Codice è stata novellata dalla legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del d.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare), la quale, nell’ottica di prolungare le agevolazioni alle imprese rispetto al regime ordinario di qualificazione, ha prorogato il periodo transitorio sino al 31 dicembre 2015
    1. D.L. 32 del 18/04/2019 c.d. “SBLOCCA-CANTIERI” Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83 del Codice; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti.
    2. 23/12/2015 Consiglio dei Ministri - Milleproroghe L’art. 253, comma 9-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è stato così modificato: "In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione."
    e, in merito all’individuazione del periodo documentabile per la dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo, ha sostituito i termini «ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA» con «al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA». Ciò premesso, allo scopo di fornire al mercato ed alle SOA chiarimenti interpretativi e indicazioni atte a garantire l’applicazione corretta e omogenea della disposizione normativa in esame si forniscono le seguenti indicazioni. L’ampliamento del periodo documentabile ai fini della qualificazione si ritiene voluto dal legislatore nell’ottica di rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura economica in cui versa il Paese, che ha investito anche il settore dei lavori pubblici, riducendo le possibilità di accrescimento delle capacità tecnico-economiche delle imprese. Al fine di garantire un effetto favorevole di accesso al mercato si ritiene che la nuova formulazione della norma debba essere interpretata nel senso di consentire alle imprese attestande la possibilità di utilizzare le annualità fiscali comprese nell’ambito dell’arco temporale del decennio antecedente alla data di stipula del contratto di qualificazione, ammettendo la possibilità che le imprese possano scegliere il periodo documentabile da un minimo di cinque anni sino ad un massimo di dieci anni. Tale termine minimo quinquennale deve essere garantito per far sì che il computo della cifra d’affari e dei costi delle attrezzature e del personale venga eseguito sulla media di almeno cinque annualità, assicurando in tal modo che la qualificazione venga riconosciuta a soggetti che abbiano dimostrato una sostanziale solidità, comprovata dalla loro permanenza nel mercato con una certa continuità per un periodo minimo predeterminato coincidente, in tal caso, con quanto previsto dal regime ordinario della qualificazione. Una diversa interpretazione dell’art. 253, comma 9 bis del Codice, nel senso di rendere obbligatoria la spendita ai fini della qualificazione di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di stipula del contratto di attestazione, non risulta perfettamente aderente al tenore letterale della disposizione in esame, volta a definire il “periodo di attività documentabile” e non “documentato”, presupponendo pertanto l’attribuzione di una facoltà di scelta in capo alle imprese attestande. A ciò va aggiunto che la diversa interpretazione potrebbe non risultare in linea con le finalità del legislatore, risultando oggettivamente comprovato che il computo di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di stipula del contratto di attestazione può determinare un abbattimento dei requisiti posseduti dalle imprese e/o, in taluni casi, limitare la possibilità di beneficiare dell’incremento convenzionale premiante, che è determinato sulla base dei rapporti tra le medie dei costi delle attrezzature e del personale con la media annua della cifra di affari, e che consente alle imprese di incrementare in termini di classifiche la propria qualificazione. Pertanto, tenendo conto della nuova formulazione normativa si chiarisce che le SOA durante la vigenza del periodo transitorio, per la valutazione dei requisiti di cui all’art. 79, comma 1, lettere a), c) e d) del Regolamento, dovranno computare i dati scelti dalle imprese e riferiti ad almeno cinque annualità fiscali comprese nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione.
  • (qualificazione: imprese costituite da meno di 5 anni) Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto con la SOA possono ottenere il rilascio dell’attestato SOA, ancorché non possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a cinque. I dati relativi alla cifra d’affari, all’ammortamento ed al costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti.
  • (verifica triennale: ultimi 5 anni) L’ampliamento al decennio del periodo documentabile non si applica alla verifica triennale, in relazione alla quale, pertanto, la verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria.


 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 79. Requisiti di ordine speciale
    1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
      1. adeguata capacità economica e finanziaria;
      2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
      3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
      4. adeguato organico medio annuo.
    2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
      1. da idonee referenze bancarie;
      2. dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
      3. limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
    1. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
    2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
    3. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
    1. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.