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CIFRA D'AFFARI IN LAVORI

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
  1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
    1. l’adeguata capacità economica e finanziaria;
  1. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
    1. (requisito 100%) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
    2. (patrimonio netto positivo) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
  2. (documenti) La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
  3. (attività indiretta) La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
  1. (CAL ridotta) Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.
  • L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
    1. adeguata capacità economica e finanziaria;
    2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
    3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
    4. adeguato organico medio annuo.
  • I successivi commi del medesimo articolo, nonché i consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale:
    1. Registro beni ammortizzabili;
    2. Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
    3. Libro giornale, libro inventari;
    4. Libro matricola/Libro unico del lavoro.

ADEGUATA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA
  • L’adeguata capacità economica e finanziaria attiene alla dimostrazione, da parte delle imprese, del possesso dei seguenti elementi di valutazione:
    1. (Idonee referenze bancarie) Al riguardo, nulla risulta esplicitato nella norma riguardo alla quantità di referenze da produrre. In considerazione della difficoltà di alcune imprese a reperire più attestazioni da diversi istituti di credito, si ritiene prospettabile un’interpretazione della norma intesa in termini di qualità delle garanzie fornite piuttosto che di quantità; pertanto, l’impresa esibisce la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
    2. (Dimostrazione CAL) L’adeguata capacità economico-finanziaria è dimostrata dall’impresa anche mediante la cifra d’affari, riferita ai lavori eseguiti negli anni precedenti alla data di sottoscrizione del contratto, che deve essere almeno pari agli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie e, quindi, alla dimostrazione della capacità dell’impresa nel settore dei lavori in generale. Si ritiene, altresì, che attraverso la verifica della cifra d’affari, la SOA possa valutare la congruenza tra detta attività e la speciale esperienza maturata nel settore della qualificazione, dimostrata mediante l’esibizione di certificati di esecuzione lavori.
      1. (attività diretta) La cifra d’affari può essere dimostrata dall’entità dei lavori eseguiti in via diretta mediante presentazione di documenti contabili, tributari o fiscali
      2. (attività indiretta) mentre per l’attività indiretta (e cioè quella svolta dai consorzi di concorrenti o i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo europeo di interesse economico –GEIE, nonché dalle società fra imprese riunite), la relativa cifra va dimostrata attraverso i bilanci dei consorzi o delle società di cui l’impresa fa parte.
      3. (ATI) Nel caso in cui i soggetti di una associazione temporanea non abbiano costituito la società di cui all’articolo 93 del Regolamento, ma abbiano realizzato le opere in modo unitario ed indistinto e cioè attraverso una società di fatto, non sono in condizione di presentare a comprova delle cifre d’affari indirettamente imputabili ad esse i bilanci, ma soltanto le dichiarazioni IVA della suddetta società di fatto. In tal caso, ove la società di fatto abbia fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti di fatto associati, non può essere attribuita per “attività indiretta” alle imprese temporaneamente riunite in associazione la cifra d’affari in lavori maturata in capo alla società di fatto cui la riunione temporanea avrebbe materialmente dato vita.

DOCUMENTI DELL'IMPRESA
  • referenza bancaria
  • dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 445/2000, in ordine al possesso dell’adeguata capacità economico finanziaria, specificando per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, la cifra d’affari totale, quella imputabile ad attività diverse e quella utile ai fini dell’attestazione.
  • Le società di persone S.a.s. e S.n.c. e le ditte individuali, nonché i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili a corredo della dichiarazione sostitutiva, presentano copia conforme del modello unico (completo di tutti i quadri, compresi i quadri IVA e quelli riguardanti gli studi di settore) e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento/trasmissione da parte Agenzia/Dipartimento delle entrate.
  • (in presenza di cessione - copia dichiarata conforme) In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, l’impresa cessionaria che intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l’utilizzazione della documentazione facente capo all’impresa cedente, potrà presentare copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000, qualora alla stessa venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica o copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal cedente al momento del trasferimento, qualora l’originale di tale documentazione rimanga nelle disponibilità della cedente.

CONTROLLO SOA
  • Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi d.p.r. 445/2000, laddove previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
  • La SOA, ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva e della documentazione presentata dall’impresa, acquisisce i modelli unico (previo protocollo d’intesa con l’Agenzia delle entrate), nonché i bilanci depositati dalle società di capitale presso le banche dati della C.C.I.A.A così come previsto dall’art. 70, comma 2 del Regolamento.
  • La SOA verifica, inoltre, il rispetto dei parametri necessari in funzione delle categorie e classifiche richieste (“copertura” dell’importo totale delle classifiche richieste da parte della cifra d’affari, eventualmente rideterminata) e la veridicità dei documenti prodotti dall’impresa.
  • La SOA verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dall’ente emittente laddove la referenza non sia fornita in originale direttamente alla SOA dall’istituto bancario.

PERIODO DOCUMENTABILE
  • Con riferimento all’individuazione del periodo documentabile per la dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo (art. 79 del Regolamento, comma 1, lettere a, c, d) va ricordato che la previsione di cui all’art 253, comma 9 bis del Codice è stata novellata dalla legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del d.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare), la quale, nell’ottica di prolungare le agevolazioni alle imprese rispetto al regime ordinario di qualificazione, ha prorogato il periodo transitorio sino al 31 dicembre 2015
    1. D.L. 32 del 18/04/2019 c.d. “SBLOCCA-CANTIERI” Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83 del Codice; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti.
    2. 23/12/2015 Consiglio dei Ministri - Milleproroghe L’art. 253, comma 9-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è stato così modificato: "In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione."
    e, in merito all’individuazione del periodo documentabile per la dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo, ha sostituito i termini «ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA» con «al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA». Ciò premesso, allo scopo di fornire al mercato ed alle SOA chiarimenti interpretativi e indicazioni atte a garantire l’applicazione corretta e omogenea della disposizione normativa in esame si forniscono le seguenti indicazioni. L’ampliamento del periodo documentabile ai fini della qualificazione si ritiene voluto dal legislatore nell’ottica di rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura economica in cui versa il Paese, che ha investito anche il settore dei lavori pubblici, riducendo le possibilità di accrescimento delle capacità tecnico-economiche delle imprese. Al fine di garantire un effetto favorevole di accesso al mercato si ritiene che la nuova formulazione della norma debba essere interpretata nel senso di consentire alle imprese attestande la possibilità di utilizzare le annualità fiscali comprese nell’ambito dell’arco temporale del decennio antecedente alla data di stipula del contratto di qualificazione, ammettendo la possibilità che le imprese possano scegliere il periodo documentabile da un minimo di cinque anni sino ad un massimo di dieci anni. Tale termine minimo quinquennale deve essere garantito per far sì che il computo della cifra d’affari e dei costi delle attrezzature e del personale venga eseguito sulla media di almeno cinque annualità, assicurando in tal modo che la qualificazione venga riconosciuta a soggetti che abbiano dimostrato una sostanziale solidità, comprovata dalla loro permanenza nel mercato con una certa continuità per un periodo minimo predeterminato coincidente, in tal caso, con quanto previsto dal regime ordinario della qualificazione. Una diversa interpretazione dell’art. 253, comma 9 bis del Codice, nel senso di rendere obbligatoria la spendita ai fini della qualificazione di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di stipula del contratto di attestazione, non risulta perfettamente aderente al tenore letterale della disposizione in esame, volta a definire il “periodo di attività documentabile” e non “documentato”, presupponendo pertanto l’attribuzione di una facoltà di scelta in capo alle imprese attestande. A ciò va aggiunto che la diversa interpretazione potrebbe non risultare in linea con le finalità del legislatore, risultando oggettivamente comprovato che il computo di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di stipula del contratto di attestazione può determinare un abbattimento dei requisiti posseduti dalle imprese e/o, in taluni casi, limitare la possibilità di beneficiare dell’incremento convenzionale premiante, che è determinato sulla base dei rapporti tra le medie dei costi delle attrezzature e del personale con la media annua della cifra di affari, e che consente alle imprese di incrementare in termini di classifiche la propria qualificazione. Pertanto, tenendo conto della nuova formulazione normativa si chiarisce che le SOA durante la vigenza del periodo transitorio, per la valutazione dei requisiti di cui all’art. 79, comma 1, lettere a), c) e d) del Regolamento, dovranno computare i dati scelti dalle imprese e riferiti ad almeno cinque annualità fiscali comprese nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione.
  • (qualificazione: imprese costituite da meno di 5 anni) Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto con la SOA possono ottenere il rilascio dell’attestato SOA, ancorché non possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a cinque. I dati relativi alla cifra d’affari, all’ammortamento ed al costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti.
  • (verifica triennale: ultimi 5 anni) L’ampliamento al decennio del periodo documentabile non si applica alla verifica triennale, in relazione alla quale, pertanto, la verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria.



 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 79. Requisiti di ordine speciale
    1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
      1. adeguata capacità economica e finanziaria;
      2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
      3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
      4. adeguato organico medio annuo.
    2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
      1. da idonee referenze bancarie;
      2. dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
      3. limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
    3. La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
    4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
    1. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
    1. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
    2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
    1. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
  • Art. 83. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
    1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall’articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.