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ATTREZZATURE

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 17 - Verifica triennale.
  1. (Tolleranza) La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall’operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.
Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.
  1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
    1. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
  1. (requisito 2%) L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
  2. (documenti) L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
  1. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 8.
  2. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
  1. (CAL ridotta) Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente

 MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo, entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano ai contratti di attestazione stipulati dopo l’entrata in vigore del Manuale, per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio.
  • L’articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l’attestato di qualificazione. Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
    1. adeguata capacità economica e finanziaria;
    2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
    3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
    4. adeguato organico medio annuo.
  • I successivi commi del medesimo articolo, nonché i consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendo nel dettaglio le modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne l’effettiva sussistenza e entità. La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencata di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti la conformità all’originale:
    1. Registro beni ammortizzabili;
    2. Atti dell'impresa (costituzione, statuto, ecc.);
    3. Libro giornale, libro inventari;
    4. Libro matricola/Libro unico del lavoro.
  • (solo beni destinati all'esecuzione dei lavori) Il comma 8 dell’art. 79 del Regolamento specifica che l’adeguata attrezzatura tecnica è intesa come consistenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali specificatamente destinate dall’impresa alla esecuzione dei lavori.
  • (2% - 40% - 60%) La norma prevede che la valutazione di tale requisito possa comprendere sia gli ammortamenti reali e figurativi delle attrezzature di proprietà, sia i canoni sostenuti per l’utilizzo di attrezzature specifiche non di proprietà, differenziati, quest’ultimi, tra canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio. Il citato comma prevede che l’ammontare della dotazione di attrezzature tecniche debba corrispondere almeno al 2 % della cifra d’affari reale, determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, ammontare costituito per almeno il 40% dagli ammortamenti delle attrezzature di proprietà, dai canoni di locazione finanziaria e dai canoni di noleggio ultra-quinquennali. Tale disposizione risulta innovativa rispetto al vigente d.p.r. 34/2000 che prevedeva fosse pari ad almeno alla metà del costo totale delle attrezzature.

Documenti dell'impresa
  • dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, con la quale viene evidenziata la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio ed i relativi costi;
  • Registro dei beni ammortizzabili;
  • contratti locazione finanziaria unitamente alla prima e ultima fattura relative al periodo di riferimento;
  • fatture dei noleggi corredate dai relativi contratti in caso di noleggi a lungo termine;
  • registro IVA.
  • Si precisa che per la dimostrazione del requisito in esame, l’operatore economico può produrre anche le fatture inerenti l’acquisto di attrezzature di importo inferiore a € 514,46 il cui costo viene, di norma, dedotto integralmente nell’esercizio in cui viene acquistato, non assoggettandolo in ad un piano di ammortamento e in conseguenza nel registro dei beni ammortizzabili.
  • (in presenza di cessione - copia dichiarata conforme) In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, l’impresa cessionaria che intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l’utilizzazione della documentazione facente capo all’impresa cedente, potrà presentare copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000, qualora alla stessa venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica o copia dichiarata conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal cedente al momento del trasferimento, qualora l’originale di tale documentazione rimanga nelle disponibilità della cedente.

Controllo della SOA
  • Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi d.p.r. 445/2000, laddove previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
  • La SOA verificala coerenza tra le dichiarazioni prodotte in merito alla dotazione stabile di attrezzature e ai relativi costi, con i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari, nel registro dei beni ammortizzabili, nelle copie dei contratti e fatture di locazione finanziaria e nelle copie delle fatture di noleggio;
  • La SOA verifica, altresì, il rispetto dei parametri necessari (incidenza del costo della dotazione di attrezzature sulla cifra di affari in lavori) eventualmente procedendo alla rideterminazione della cifra di affari stessa. A comprova di ciò la SOA è tenuta a redigere e conservare agli atti, obbligatoriamente, un prospetto riepilogativo delle verifiche effettuate sulla consistenza dei costi sostenuti.
Periodo documentale
  • Con riferimento all’individuazione del periodo documentabile per la dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo (art. 79 del Regolamento, comma 1, lettere a, c, d) va ricordato che la previsione di cui all’art 253, comma 9 bis del Codice è stata novellata dalla legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del d.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare), la quale, nell’ottica di prolungare le agevolazioni alle imprese rispetto al regime ordinario di qualificazione, ha prorogato il periodo transitorio sino al 31 dicembre 2015
    1. D.L. 32 del 18/04/2019 c.d. “SBLOCCA-CANTIERI” Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83 del Codice; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti.
    2. 23/12/2015 Consiglio dei Ministri - Milleproroghe L’art. 253, comma 9-bis del D.Lgs. n. 163/2006 è stato così modificato: "In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione."
    e, in merito all’individuazione del periodo documentabile per la dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo, ha sostituito i termini «ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA» con «al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA». Ciò premesso, allo scopo di fornire al mercato ed alle SOA chiarimenti interpretativi e indicazioni atte a garantire l’applicazione corretta e omogenea della disposizione normativa in esame si forniscono le seguenti indicazioni. L’ampliamento del periodo documentabile ai fini della qualificazione si ritiene voluto dal legislatore nell’ottica di rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura economica in cui versa il Paese, che ha investito anche il settore dei lavori pubblici, riducendo le possibilità di accrescimento delle capacità tecnico-economiche delle imprese. Al fine di garantire un effetto favorevole di accesso al mercato si ritiene che la nuova formulazione della norma debba essere interpretata nel senso di consentire alle imprese attestande la possibilità di utilizzare le annualità fiscali comprese nell’ambito dell’arco temporale del decennio antecedente alla data di stipula del contratto di qualificazione, ammettendo la possibilità che le imprese possano scegliere il periodo documentabile da un minimo di cinque anni sino ad un massimo di dieci anni. Tale termine minimo quinquennale deve essere garantito per far sì che il computo della cifra d’affari e dei costi delle attrezzature e del personale venga eseguito sulla media di almeno cinque annualità, assicurando in tal modo che la qualificazione venga riconosciuta a soggetti che abbiano dimostrato una sostanziale solidità, comprovata dalla loro permanenza nel mercato con una certa continuità per un periodo minimo predeterminato coincidente, in tal caso, con quanto previsto dal regime ordinario della qualificazione. Una diversa interpretazione dell’art. 253, comma 9 bis del Codice, nel senso di rendere obbligatoria la spendita ai fini della qualificazione di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di stipula del contratto di attestazione, non risulta perfettamente aderente al tenore letterale della disposizione in esame, volta a definire il “periodo di attività documentabile” e non “documentato”, presupponendo pertanto l’attribuzione di una facoltà di scelta in capo alle imprese attestande. A ciò va aggiunto che la diversa interpretazione potrebbe non risultare in linea con le finalità del legislatore, risultando oggettivamente comprovato che il computo di tutte le annualità comprese nel decennio antecedente la data di stipula del contratto di attestazione può determinare un abbattimento dei requisiti posseduti dalle imprese e/o, in taluni casi, limitare la possibilità di beneficiare dell’incremento convenzionale premiante, che è determinato sulla base dei rapporti tra le medie dei costi delle attrezzature e del personale con la media annua della cifra di affari, e che consente alle imprese di incrementare in termini di classifiche la propria qualificazione. Pertanto, tenendo conto della nuova formulazione normativa si chiarisce che le SOA durante la vigenza del periodo transitorio, per la valutazione dei requisiti di cui all’art. 79, comma 1, lettere a), c) e d) del Regolamento, dovranno computare i dati scelti dalle imprese e riferiti ad almeno cinque annualità fiscali comprese nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione.
  • (qualificazione: imprese costituite da meno di 5 anni) Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto con la SOA possono ottenere il rilascio dell’attestato SOA, ancorché non possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a cinque. I dati relativi alla cifra d’affari, all’ammortamento ed al costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti.
  • (verifica triennale: ultimi 5 anni) L’ampliamento al decennio del periodo documentabile non si applica alla verifica triennale, in relazione alla quale, pertanto, la verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria.

 D.P.R. 207/2010 (G.U. n. 288 del 10.10.2010)
  • Art. 79. Requisiti di ordine speciale
    1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
      1. adeguata capacità economica e finanziaria;
      2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
      3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
      4. adeguato organico medio annuo.
    2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
      1. da idonee referenze bancarie;
      2. dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
      3. limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
    1. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
    2. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
    1. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
    2. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
    1. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.