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CASELLARIO INFORMATICO - IMPRESA

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 18 - Requisiti degli operatori economici.

  1. (Falsa dichiarazione/documenti) Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione č cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsitą della documentazione sia rilevata in corso di validitą dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dą comunicazione all'ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione č cancellata e perde comunque efficacia.
  1. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all'ANAC che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione č cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsitą della documentazione sia rilevata in corso di validitą dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dą comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell'ANAC in caso di inerzia della SOA; l'ANAC ordina l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione č cancellata e perde comunque efficacia.

 MANUALE SULL’ATTIVITĄ DI QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000
  • Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 Nuovi modelli di comunicazione ai fini della tenuta del Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
  • Regolamento del 6 giugno 2018 Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
  • Visura delle annotazioni Si comunica che gli operatori economici registrati ed autorizzati possono accedere alla visura delle annotazioni loro riguardanti presso il casellario delle imprese, secondo quanto previsto dall’art. 10, c.1, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accesso al Casellario .
  • 04/09/2020 Gestione Casellario Informatico(Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico) Pubblicato il Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modifiche deliberate, in data 29 luglio 2020, dal Consiglio dell'Autoritą. Unitamente al testo del Regolamento č pubblicata la relativa nota esplicativa.