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QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

 D.L. 31/03/2023 N. 36 (G.U. n. 77 del 31/03/2023) - ALLEGATO II.12

Articolo 41 - Domanda di qualificazione a contraente generale.
  1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all'articolo 204 del codice, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, è istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.
  2. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.
  3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'operatore economico viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della documentazione ne viene data comunicazione all'operatore economico, ai fini dell'integrazione.
  5. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.
  6. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.
  7. La Tabella B - Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Articolo 42 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione.
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 41, comma 5.
  2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 41, comma 3, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.
  3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata e all'ANAC. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, imponendo all'operatore economico attestato l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l'operatore economico cui è stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all'operatore economico interessato, all'ANAC, e assicura, altresì, che sia dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.
  5. Nel caso l'operatore economico già qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo può presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell'articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.
  6. 5. Nei casi di cessazione automatica della validità dell'attestazione, l'operatore economico interessato può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.
  7. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice.

Articolo 43 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione.
  1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all'articolo 42, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo 41.
  2. Il procedimento di rinnovo della attestazione è svolto secondo le modalità di cui all'articolo 42. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3.

Articolo 44 - AImprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.
  1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 41, e allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
  2. Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Articolo 45 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
  1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.
  2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell’articolo 42, comma 1, può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l'avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

Articolo 46 - Monitoraggio e sperimentazione
  1. Per le finalità di cui all’articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata una attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.

Tabella B - PARTE II
Oneri per le attività di qualificazione a Contraente Generale

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

    P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:
   C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N
   N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.
   R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella causale del versamento occorre specificare:
  1. il riferimento alla «qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 204 del codice dei contratti pubblici», e la prestazione richiesta;
  2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
  3. il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti